Controversie relative alla procedura di gara
A cosa prestare attenzione per i requisiti relativi a conto economico / volume d'affari / fatturato nella partecipazione alle gare? (Esame di una decisione della KİK)
21 maggio 2026

Esame della valutazione dei criteri di qualificazione relativi a conto economico, volume d'affari e fatturato nelle gare per l'acquisizione di servizi, con riguardo al calcolo delle vendite nette e alla conformità con EKAP.
A cosa prestare attenzione per i requisiti relativi a conto economico / volume d'affari / fatturato nella partecipazione alle gare?
(Esame di una decisione della KİK)
1. Oggetto della controversia riportata nella decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici
La controversia riportata nella decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) è sorta in relazione alla questione se alcuni offerenti soddisfacessero i criteri di qualificazione relativi a conto economico / volume d'affari / fatturato in una gara per l'acquisizione di servizi. (Cfr.: decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici del 22.04.2026, n. 2026/UH.II-1214)
Il richiedente ha sostenuto che alcuni offerenti, compresi l'aggiudicatario della gara e il titolare della seconda offerta economicamente più vantaggiosa, non soddisfacessero i criteri di capacità economica e finanziaria richiesti dal Capitolato amministrativo. Le relative contestazioni erano che gli indici di bilancio dichiarati dagli offerenti non soddisfacevano i criteri del Capitolato amministrativo e che gli importi del fatturato dichiarati non soddisfacevano i criteri di qualificazione.
Nell'ambito dei documenti attestanti il volume d'affari nelle gare per l'acquisizione di servizi, è previsto che le stazioni appaltanti richiedano il “conto economico indicante il fatturato totale” relativo all'anno precedente a quello in cui si svolge la gara e il “documento indicante l'importo del fatturato relativo ai servizi”. (Cfr.: İs hacmini gosteren belgeler) È sufficiente che il candidato o l'offerente presenti uno di tali documenti. Il fatturato totale è l'importo delle vendite nette ottenuto sottraendo dalle vendite lorde i resi sulle vendite, gli sconti sulle vendite e le altre riduzioni. (Cfr.: Toplam ciro )
La questione giuridica principale relativa al conto economico consiste nello stabilire quale anno del conto economico i candidati o gli offerenti possano presentare per dimostrare il requisito del volume d'affari, quale importo del fatturato debba essere preso a riferimento e come tale importo debba essere valutato rispetto al prezzo offerto.
2. Svolgimento del caso concreto
La gara oggetto della decisione della KİK è stata la gara per l'“Acquisizione di un servizio di ristorazione comprensivo di materiali per 36 mesi”, svolta il 12.01.2026 mediante procedura aperta. Secondo la decisione della commissione di gara, la gara è stata aggiudicata a N… Ltd. Şti., mentre E… A.Ş. è stata individuata come titolare della seconda offerta economicamente più vantaggiosa.
L'articolo 7.2 del Capitolato amministrativo disciplinava i criteri relativi al bilancio e al volume d'affari in materia di capacità economica e finanziaria. Di conseguenza, nei bilanci o documenti equivalenti presentati dagli offerenti era richiesto un indice di liquidità corrente pari ad almeno 0,75, un rapporto tra capitale proprio e totale dell'attivo pari ad almeno 0,15 e un rapporto tra debiti bancari a breve termine e capitale proprio inferiore a 0,50. Quanto al volume d'affari, era stabilito che il fatturato totale non dovesse essere inferiore al 15% del prezzo offerto e che il fatturato relativo ai servizi non dovesse essere inferiore al 9% del prezzo offerto.
Poiché la data della gara era il 12.01.2026, la gara si è svolta nei primi quattro mesi dell'anno. Per questo motivo, il Capitolato amministrativo indicava che coloro che non avessero presentato il conto economico dell'anno precedente avrebbero potuto presentare quello relativo a due anni prima e che, qualora tale conto economico non avesse soddisfatto il criterio di qualificazione, avrebbero potuto essere presentati i conti economici relativi a due e tre anni prima, effettuando in tal caso la valutazione sulla media degli importi monetari.
Nel caso concreto è stato accertato che, nel documento di partecipazione alla gara dell'aggiudicataria N…Ltd. Şti., nella sezione relativa alle informazioni sul volume d'affari era stato dichiarato l'importo del fatturato totale prendendo a riferimento il 2024 e che il prezzo offerto era pari a 633.832.312,38 TL. È emerso che E… A.Ş., titolare della seconda offerta economicamente più vantaggiosa, aveva dichiarato nella sezione relativa alle informazioni sul volume d'affari l'importo del fatturato totale prendendo a riferimento il 2024 e che il prezzo offerto era pari a 679.325.512,38 TL.
Il richiedente ha sostenuto che gli importi del fatturato di tali offerenti non soddisfacessero i criteri di qualificazione; l'Autorità ha invece esaminato tramite EKAP le informazioni dichiarate relative al conto economico e al fatturato.
3. In quale senso ha deciso l'Autorità per gli appalti pubblici?
L'Autorità ha innanzitutto preso a riferimento i criteri relativi al volume d'affari contenuti nel Capitolato amministrativo. Di conseguenza, nella gara in esame il fatturato totale non doveva essere inferiore al 15% del prezzo offerto e il fatturato relativo ai servizi non doveva essere inferiore al 9% del prezzo offerto. Inoltre, poiché la gara si era svolta nei primi quattro mesi dell'anno, è stato ammesso che gli offerenti che non avessero presentato il conto economico relativo all'anno precedente potessero presentare quello relativo a due anni prima.
Esaminando le informazioni relative al conto economico / fatturato del 2024 dell'aggiudicatario e del titolare della seconda offerta economicamente più vantaggiosa, l'Autorità ha accertato che l'importo delle vendite nette riportato nei conti economici soddisfaceva, anche senza aggiornamento, il 15% dei rispettivi prezzi offerti. Per tale motivo è stata respinta la contestazione del richiedente secondo cui tali offerenti non soddisfacevano il criterio relativo al fatturato.
Nella valutazione del conto economico, l'Autorità ha verificato se l'anno dichiarato potesse essere utilizzato ai sensi della normativa e dei documenti di gara, l'importo delle vendite nette contenuto nel conto economico e se tale importo soddisfacesse la percentuale richiesta rispetto al prezzo offerto. In questa decisione, i valori relativi al conto economico / fatturato degli offerenti sono stati ritenuti sufficienti.
4. Quali insegnamenti devono trarre i candidati e gli offerenti dalla decisione dell'Autorità?
Le imprese che intendono partecipare alla gara devono valutare se la propria capacità economica e finanziaria sia conforme ai documenti di gara prima di parteciparvi. L'esame effettuato dalla KİK in un caso verificatosi in tale ambito offre importanti insegnamenti alle imprese. Essi sono elencati di seguito:
4.1. I candidati e gli offerenti devono individuare correttamente l'anno da prendere a riferimento nel conto economico
Quando presentano il conto economico, i candidati e gli offerenti devono innanzitutto verificare quale anno possa essere utilizzato. Di norma, si prende a riferimento il conto economico dell'anno precedente a quello in cui si svolge la gara. Tuttavia, se la data della gara o il termine ultimo per la presentazione delle domande ricade nei primi quattro mesi dell'anno e il conto economico dell'anno precedente non può ancora essere presentato, è possibile utilizzare il conto economico relativo a due anni prima. Se tale conto economico non soddisfa il criterio di qualificazione, è possibile presentare congiuntamente i conti economici relativi a due e tre anni prima, effettuando la valutazione sulla base della media.
Per tale motivo, le imprese devono scegliere con attenzione l'anno del conto economico, soprattutto nelle gare svolte nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.[1] La dichiarazione dell'anno errato può comportare l'esclusione dell'offerta dalla valutazione sotto il profilo della capacità economica e finanziaria.
4.2. Il fatturato totale e il fatturato relativo ai servizi non devono essere confusi
Il requisito del volume d'affari richiesto nella gara può essere soddisfatto in due modi diversi. Tali modalità sono illustrate sinteticamente nella Tabella-1:
Tabella-1: Dimostrazione del requisito del volume d'affari nella gara
Documento / criterio | Significato | Aspetti da considerare |
Conto economico indicante il fatturato totale | Indica le vendite nette complessive dell'impresa. | Si prende a riferimento l'importo delle vendite nette risultante dopo le riduzioni, non le vendite lorde. |
Documento relativo al fatturato dei servizi | Indica i ricavi derivanti dai servizi (non soltanto quelli oggetto della gara, ma tutte le acquisizioni di servizi). | Deve essere redatto da un YMM/SMMM in conformità al modulo standard. |
Come risulta anche dalla precedente Tabella-1, il fatturato relativo ai servizi è calcolato sulla somma dei ricavi derivanti dalla parte eseguita di tutti i servizi in corso, nel Paese o all'estero, oppure da tutti i servizi completati.
4.3. Si prende a riferimento l'importo delle vendite nette, non quello delle vendite lorde
Nel calcolo del fatturato totale nel conto economico, prendere a riferimento soltanto la voce “vendite lorde” produce risultati fuorvianti. Ai sensi della normativa, il fatturato totale è l'importo delle vendite nette ottenuto sottraendo dalle vendite lorde i resi sulle vendite, gli sconti sulle vendite e le altre riduzioni.
Per tale motivo, prima di presentare un'offerta, le imprese devono confrontare l'importo delle vendite nette riportato nel conto economico con il prezzo che intendono offrire. Ad esempio, se il Capitolato amministrativo richiede che il fatturato totale non sia inferiore al 15% del prezzo offerto, l'importo delle vendite nette deve essere verificato mediante la seguente formula: Vendite nette ≥ Prezzo offerto x %15
Poiché nella gara in esame la percentuale richiesta per il fatturato relativo ai servizi era del 9%, la verifica deve essere effettuata nel modo seguente: Fatturato relativo ai servizi ≥ Prezzo offerto x %9
[1] La modifica apportata all'articolo 36/(9) del Regolamento attuativo sulle gare per l'acquisizione di servizi è entrata in vigore il 09.05.2026. Di conseguenza, per le gare la cui data di svolgimento o il cui termine ultimo per la presentazione delle domande ricade nei primi quattro mesi dell'anno, è stato introdotto l'obbligo di presentare il conto economico relativo a due anni prima rispetto all'anno in cui ricade la data della gara o il termine ultimo per la presentazione delle domande (nella versione precedente figurava l'espressione “poteva essere presentato”). Nelle gare la cui data di svolgimento/il cui termine ultimo per la presentazione delle domande ricade nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2027, devono essere presentati il bilancio e il conto economico relativi al 2025.
4.4. Le percentuali previste dal Capitolato amministrativo devono essere sempre verificate
In ogni gara, le percentuali richieste in relazione al volume d'affari sono indicate direttamente nel Capitolato amministrativo. In questa decisione, il Capitolato amministrativo ha preso a riferimento il 15% del prezzo offerto per il fatturato totale e il 9% del prezzo offerto per il fatturato relativo ai servizi. Anche l'Autorità ha effettuato la propria valutazione sulla base di tali percentuali. Per tale motivo, i candidati e gli offerenti devono esaminare l'articolo 7.2 del Capitolato amministrativo redatto specificamente per la gara.
4.5. Il conto economico deve essere debitamente certificato
Il conto economico o il prospetto riepilogativo del registro dei redditi da lavoro autonomo deve essere certificato, in conformità alla normativa e ai documenti di gara, da un consulente finanziario giurato, da un commercialista abilitato oppure dall'ufficio tributario. I conti economici redatti in un Paese estero devono invece essere predisposti secondo la normativa del Paese interessato e certificati dall'autorità competente a rilasciare tale documento. Per tale motivo, i candidati e gli offerenti devono prestare attenzione non soltanto alla sufficienza dell'importo del fatturato, ma anche alla validità formale del documento.
4.6. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, ciascun membro soddisfa i criteri relativi al volume d'affari in proporzione alla propria quota di partecipazione
In caso di partecipazione alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese, i criteri relativi al volume d'affari devono essere soddisfatti da ciascun membro in proporzione alla propria quota nel raggruppamento. Inoltre, l'importo del fatturato relativo ai servizi eseguiti dall'offerente in qualità di membro di un'impresa comune è preso in considerazione in proporzione alla sua quota nel raggruppamento temporaneo di imprese. Per tale motivo, nei raggruppamenti temporanei di imprese la verifica del conto economico / fatturato non viene effettuata soltanto con riguardo al mandatario, ma separatamente per ciascun membro.
4.7. Le informazioni relative al conto economico e al requisito del fatturato trasferite a EKAP devono essere verificate prima dell'offerta
Nelle gare elettroniche, la valutazione delle offerte viene effettuata sulla base delle informazioni e dei documenti trasferiti nel documento di partecipazione alla gara. I candidati e gli offerenti sono tenuti a garantire che le informazioni e i documenti utilizzati nel documento di partecipazione alla gara siano completi, corretti e aggiornati.
Per tale motivo, prima di trasmettere l'offerta le imprese devono verificare i seguenti aspetti:
- Nel conto economico è stato selezionato l'anno corretto?
- Se la gara si svolge nei primi quattro mesi dell'anno, può essere utilizzato il conto economico relativo a due anni prima?
- L'importo delle vendite nette soddisfa la percentuale richiesta rispetto al prezzo offerto?
- Se si utilizza il fatturato relativo ai servizi, è pronto il documento conforme al modulo standard?
- Il documento è certificato da un YMM/SMMM o dall'ufficio tributario?
- In presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun membro soddisfa il criterio in proporzione alla propria quota?
- L'anno e l'importo del fatturato trasferiti a EKAP sono coerenti con il conto economico?
- L'importo del fatturato è sufficiente anche senza aggiornamento oppure, in caso contrario, il calcolo dell'aggiornamento/della media è corretto?
- Le percentuali richieste nel Capitolato amministrativo per il fatturato totale e il fatturato relativo ai servizi sono state interpretate correttamente?
- Vi sono contraddizioni tra le informazioni del conto economico e quelle del bilancio?
Per i candidati o gli offerenti che effettuano la verifica sopra indicata e soddisfano tutti i criteri, la probabilità di incontrare problemi diminuirà notevolmente.
5. Conclusioni e valutazione
La decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici del 22.04.2026, n. 2026/UH.II-1214, costituisce un importante avvertimento per i candidati e gli offerenti in relazione ai requisiti riguardanti il conto economico e il fatturato. Nel caso concreto, l'Autorità ha esaminato le informazioni degli offerenti relative al conto economico / fatturato del 2024 e ha respinto la contestazione del richiedente in merito al requisito del fatturato, accertando che l'importo delle vendite nette soddisfaceva il 15% del prezzo offerto.
L'insegnamento più importante che i candidati e gli offerenti devono trarre da questa decisione è che, nella presentazione del conto economico, devono essere assicurati congiuntamente l'anno corretto, il tipo di fatturato corretto, la percentuale corretta, la certificazione corretta e la dichiarazione corretta su EKAP. Tuttavia, per evitare di essere escluse dalla valutazione nelle gare, è opportuno che le imprese partecipanti acquisiscano le necessarie informazioni giuridiche e tecniche da giuristi ed esperti di consulenza in materia di gare.
Dr. Emrah KESGİN
Esperto in materia finanziaria e tributaria
Av. Işıl KILIÇ EROL
Esperta di contratti di appalto pubblico
Fonti:
1-Decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici del 22.04.2026, n. 2026/UH.II-1214
2-Legge n. 4734 sugli appalti pubblici
3-İs hacmini gosteren belgeler
4- Toplam ciro