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Kılıç Hukuk

Controversie finanziarie

Applicazioni dell’imposta di bollo nelle procedure di gara

12 febbraio 2023

Le operazioni fiscali previste dalla Legge n. 488 sull’imposta di bollo (DVK) si applicano anche alle gare e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici. L’imposta di bollo è applicata ad alcuni documenti redatti nell’ambito della gara e del contratto o creati sotto forma di dati elettronici.

Le operazioni fiscali previste dalla Legge n. 488 sull’imposta di bollo (DVK) si applicano anche alle gare e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici. L’imposta di bollo è applicata ad alcuni documenti redatti nell’ambito della gara e del contratto o creati sotto forma di dati elettronici. L’imposta di bollo è calcolata sull’importo della gara o del contratto, IVA esclusa. Nelle procedure di gara delle amministrazioni pubbliche rientranti tra gli “Uffici pubblici” (amministrazioni con bilancio generale e speciale, amministrazioni provinciali speciali, comuni e villaggi), l’imposizione avviene in tre fasi: 
 
La prima fase è quella in cui la gara si conclude e viene aggiudicata all’offerente ed è soggetta all’imposta di bollo nella misura del 5,69 per mille.
La seconda fase dell’imposizione è costituita dall’imposta di bollo applicata a ogni appaltatore che sottoscrive il contratto, nella misura del 9,48 per mille dell’importo contrattuale.
La terza fase dell’imposizione è costituita dalla ritenuta dell’imposta di bollo nella misura del 9,48 per mille sui pagamenti degli stati di avanzamento (SAL). In sintesi, l’appaltatore che si aggiudica una gara indetta da una stazione appaltante avente natura di ente pubblico ed esegue il contratto sarà assoggettato complessivamente a un’imposta di bollo pari a (5,69+9,48+9,48)= 24,65 per mille. 
 
Le stazioni appaltanti che indicono gare ai sensi della Legge n. 4734 ma non costituiscono un “Ufficio pubblico” e non hanno personalità giuridica pubblica (come le società comunali) non sono soggette all’imposta di bollo del 5,69 per mille sulle decisioni di aggiudicazione, mentre i relativi contratti di gara sono soggetti all’imposta di bollo del 9,48 per mille. Inoltre, non sono soggette all’imposta di bollo del 9,48 per mille derivante dai pagamenti degli stati di avanzamento (SAL). In sintesi, l’appaltatore che si aggiudica una gara indetta da una stazione appaltante che non ha natura di ente pubblico ed esegue il contratto sarà assoggettato complessivamente a un’imposta di bollo pari al 9,48 per mille. 
 
In caso di annullamento della gara, è rimborsata l’imposta di bollo corrispondente alla parte della decisione di aggiudicazione i cui effetti non sono stati utilizzati. Se il contratto è stato stipulato, l’imposta di bollo relativa al contratto non viene rimborsata. Ad esempio, se l’appalto indetto dall’Università B. è stato aggiudicato a İ. A.Ş., il contratto relativo a tale appalto è stato sottoscritto e l’imposta di bollo sulla decisione di aggiudicazione e sul contratto è stata versata, ma successivamente un tribunale ha disposto l’annullamento della gara, l’imposta di bollo corrispondente alla parte della decisione di aggiudicazione i cui effetti non sono stati utilizzati viene rimborsata. Tuttavia, l’imposta di bollo relativa al contratto non viene rimborsata. 
 
In caso di sottoscrizione di un contratto tra la stazione appaltante e l’appaltatore, è stata abolita la tassazione separata di ciascun esemplare dei documenti soggetti all’imposta di bollo proporzionale e, a decorrere dal 09.08.2016, si è passati alla tassazione di un solo esemplare dei documenti soggetti all’imposta proporzionale. Per i documenti soggetti all’imposta di bollo in misura fissa continua invece ad applicarsi, separatamente a ciascun esemplare, la medesima imposta di bollo. 
Anche i contratti stipulati tra l’appaltatore e il subappaltatore sono soggetti all’imposta di bollo.   
 
Se, dopo l’espletamento della gara, viene applicata una revisione prezzi e viene adottata una decisione di aggiudicazione, sull’importo indicato nella decisione deve essere riscossa l’imposta di bollo nella misura del 5,69 per mille. Anche in caso di modifica dei contratti aventi a oggetto una somma determinata, l’importo dell’aumento è soggetto all’imposta nella medesima proporzione. Qualora aumenti soltanto il corrispettivo dei contratti sui quali è stata riscossa l’imposta fino all’importo massimo, senza modifiche delle altre disposizioni, tale norma non deve essere applicata all’importo dell’aumento. Ad esempio, il 17.04.2016 è stato sottoscritto un contratto tra l’Università A. e İ. A.Ş. ed è stata versata l’imposta di bollo fino all’importo massimo. Successivamente, il 12.08.2016 è stato stipulato un contratto integrativo relativo all’aumento dell’importo contrattuale dovuto all’incremento dei costi unitari, senza alcun aumento aggiuntivo delle prestazioni. Considerato che il contratto principale è stato tassato fino all’importo massimo, sul contratto integrativo stipulato in relazione al suddetto aumento dell’importo contrattuale non sarà calcolata alcuna imposta di bollo. 
Quando le prestazioni previste dal contratto vengono incrementate senza adottare una nuova decisione di aggiudicazione, non deve essere riscossa l’imposta di bollo sulla decisione di aggiudicazione; deve essere effettuata soltanto una ritenuta dell’imposta di bollo nella misura del 9,48 per mille al momento del pagamento dello stato di avanzamento (SAL). 
 
Negli acquisti mediante affidamento diretto, se è stata adottata una decisione della commissione, la decisione di aggiudicazione deve essere assoggettata all’imposta di bollo; se non è stata adottata alcuna decisione di aggiudicazione, tale imposta non deve essere riscossa.
Le gare e i contratti rientranti nelle eccezioni previste dalla Legge n. 4734 sugli appalti pubblici devono essere assoggettati all’imposta di bollo. Tuttavia, devono essere esenti dall’imposta di bollo i documenti utilizzati tra uffici pubblici, tutti i documenti redatti in Paesi stranieri e inviati direttamente in nome e per conto di uffici pubblici, nonché le decisioni di aggiudicazione e le ricevute di consegna relative a beni acquistati in Paesi stranieri e inviati agli uffici pubblici. 
 
I documenti redatti in relazione a operazioni riguardanti attività che generano entrate in valuta estera sono esenti dall’imposta di bollo. L’esenzione fiscale deve essere applicata alle imprese appaltatrici principali che si aggiudicano gare internazionali o assumono la realizzazione di opere finanziate in valuta estera, oppure, nei lavori finanziati in valuta estera, alle forniture, ai servizi e alle attività da esse eseguiti in proporzione alla quota corrispondente alla valuta estera. Ad esempio, a condizione che venga documentato che si tratta di lavori in appalto da realizzare all’estero, alla decisione di aggiudicazione relativa a tali lavori deve essere applicata d’ufficio l’esenzione dall’imposta di bollo. 
I documenti redatti in relazione alla costruzione, al rinnovamento, alla trasformazione, alla manutenzione e alla riparazione di navi, yacht e altri mezzi nautici di ogni tipo sono esenti dall’imposta di bollo. Ad esempio, nell’ambito di un contratto relativo alla costruzione, al rinnovamento, alla trasformazione, alla manutenzione e alla riparazione di un autobus marittimo, deve essere applicata l’esenzione dall’imposta di bollo. 
Anche i contratti rientranti nelle attività di esplorazione e produzione petrolifera definite dall’articolo 2 della Legge turca sul petrolio n. 6491 devono essere esenti dall’imposta di bollo. 
 
L’articolo 83 della Legge n. 222 sull’istruzione primaria e sull’educazione stabilisce che tutte le entrate dell’istruzione primaria e le spese indicate nell’articolo 78 (escluse le spese per il personale) sono esenti da ogni tipo di tassa e imposta. Di conseguenza, qualora lo stanziamento appartenente all’amministrazione dell’istruzione primaria venga trasferito all’unione per la fornitura di servizi ai villaggi per essere destinato alle spese previste dall’articolo 78 della Legge n. 222 e, mediante lo stanziamento trasferito, i lavori in questione vengano eseguiti da tale unione in nome dell’amministrazione dell’istruzione primaria, è possibile applicare l’esenzione dall’imposta di bollo alla decisione di aggiudicazione adottata e al contratto. (Per le esenzioni dall’imposta di bollo,  si veda Avv. Duygu KILIÇ ÇAYLI, İlyas KILIÇ, 400 domande e 400 risposte sui lavori di costruzione, Seçkin Yayınevi-2017) 
Nelle procedure di gara, i soggetti che non beneficiano delle esenzioni sopra elencate devono presentare tempestivamente un’istanza alla stazione appaltante e, qualora l’istanza venga respinta dalle stazioni appaltanti, la questione deve essere risolta in via giudiziaria.

(Per informazioni dettagliate, contatti lo STUDIO KILIÇ HUKUK.)

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