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Kılıç Hukuk

Controversie relative alla procedura di gara

Come devono essere presentati in gara i documenti relativi al volume d'affari dopo una fusione/acquisizione societaria? (Esempio di decisione della KİK)

21 maggio 2026

Viene esaminato se, in seguito a operazioni di fusione e acquisizione societaria, la società incorporante possa utilizzare in gara i documenti relativi al volume d'affari e i valori del fatturato della società incorporata.

Come devono essere presentati in gara i documenti relativi al volume d'affari dopo una fusione/acquisizione societaria?

(Esempio di decisione della KİK)

1. Oggetto della controversia esaminata nella decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici 
La controversia esaminata nella decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) riguarda la possibilità per la società incorporante, in seguito a un'operazione di fusione/acquisizione societaria, di utilizzare in gara i documenti relativi al volume d'affari della società incorporata. (Cfr.: decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici del 14.01.2026, n. 2026/UY.II-84) 

Nel caso oggetto della decisione, il raggruppamento temporaneo di imprese E... A.Ş. – A… A.Ş. ha presentato un'offerta nella gara per i “Lavori di costruzione di abitazioni con struttura leggera in acciaio”. A… A.Ş., componente mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, ha presentato il conto economico relativo al 2024 della società incorporata Anh… Ltd. Şti. al fine di comprovare il proprio volume d'affari.
La stazione appaltante ha invece escluso il raggruppamento temporaneo di imprese dalla valutazione sotto il profilo della capacità economica e finanziaria, affermando che nel documento di partecipazione alla gara il valore del fatturato del 2024 della componente mandante risultava pari a 0 TL e che, inoltre, non era stato presentato il conto economico relativo al 2023 della società incorporata. La controversia è pertanto sorta in merito alla possibilità per la società incorporante di utilizzare in gara, ai fini del requisito relativo al volume d'affari, il conto economico e il valore del fatturato dell'anno precedente della società acquisita mediante fusione. 

2. Svolgimento del caso concreto 
La gara oggetto della controversia si è svolta il 03.11.2025 mediante procedura negoziata. Il capitolato amministrativo stabiliva che, nell'ambito dei documenti attestanti il volume d'affari, fosse sufficiente che l'offerente presentasse, con riferimento all'anno precedente a quello in cui si era svolta la gara, il conto economico indicante il fatturato totale oppure il documento indicante il fatturato relativo ai lavori di costruzione. È stato inoltre stabilito che il fatturato totale non dovesse essere inferiore al %25 dell'importo dell'offerta e che il fatturato relativo ai lavori di costruzione non dovesse essere inferiore al %15 dell'importo dell'offerta. (Cfr.: Capitolato amministrativo tipo, m. 7)

Secondo la normativa della stazione appaltante, i documenti attestanti il volume d'affari sono il conto economico indicante il fatturato totale del candidato o dell'offerente relativo all'anno precedente a quello in cui si è svolta la gara oppure il documento indicante il fatturato relativo ai lavori di costruzione. Il fatturato totale corrisponde all'importo delle vendite nette ottenuto detraendo dalle vendite lorde indicate nel conto economico i resi su vendite, gli sconti sulle vendite e le altre riduzioni. (Cfr.: Regolamento di attuazione relativo alle gare per lavori di costruzione, m. 36)

Nel caso concreto, il raggruppamento temporaneo di imprese ha presentato un'offerta di 507.321.000,00 TL. Ai fini del criterio del fatturato totale, il %25 dell'importo dell'offerta è stato calcolato in 126.830.250,00 TL. Poiché la quota della componente mandante A… A.Ş. nel raggruppamento temporaneo di imprese era pari al %50, l'importo del volume d'affari che tale componente doveva soddisfare ammontava a 63.415.125,00 TL (126.830.250,00 TLx%50) 

Sebbene nel documento di partecipazione alla gara il fatturato totale di A… A.Ş. relativo al 2024 risultasse pari a 0 TL, nella riga “Altri documenti relativi al volume d'affari” dello stesso documento sono stati presentati il conto economico relativo al 2024 della società incorporata Anh… Ltd. Şti e la Gazzetta del Registro delle Imprese della Turchia del 22.01.2025, n. 11255, relativa alla fusione. L'Autorità ha accertato sulla base di tali documenti che Anh Ltd. Şti. era stata incorporata da A… A.Ş. e che la società incorporata si era estinta. 

Il ricorrente ha sostenuto che l'importo del fatturato contenuto nel conto economico relativo al 2024 fosse da solo sufficiente a soddisfare il requisito di capacità e che, pertanto, non potesse essere richiesto anche il conto economico relativo al 2023. La stazione appaltante ha invece ritenuto che, a causa della fusione, dovessero essere presentati anche i conti economici relativi agli anni precedenti.

3. Qual è stato l'orientamento della decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici?
L'Autorità ha fondato la propria valutazione sulla Decisione regolamentare del 19.10.2009, n. 2009/DK.D-143. Secondo tale decisione, in caso di fusione mediante acquisizione o costituzione di una nuova società, gli attestati di esperienza (certificati di esecuzione), i dati di bilancio e i valori del fatturato appartenenti alle società che cessano di esistere senza liquidazione si trasferiscono alla società incorporante o alla società di nuova costituzione. Tale trasferimento si basa sul principio della successione universale. [1] (Cfr.: decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici del 14.01.2026, n. 2026/UY.II-84)

Anche nella decisione regolamentare dell'Autorità per gli appalti pubblici n. 2009/DK.D-143 è stato riconosciuto che, nelle fusioni societarie, tutti i diritti, i crediti, i debiti, le risorse umane, i macchinari e le attrezzature, nonché gli elementi di esperienza, si trasferiscono alla società incorporante o alla società di nuova costituzione e che, in caso di fusione mediante acquisizione o costituzione di una nuova società, gli attestati di esperienza (certificati di esecuzione), i dati di bilancio e i valori del fatturato delle società estinte si trasferiscono alla società incorporante o alla società di nuova costituzione. 

L'Autorità ha effettuato la seguente valutazione nell'ambito del caso concreto: 

  • Poiché la gara si è svolta nel 2025, in linea di principio deve essere preso in considerazione il conto economico relativo al 2024. 
  • Per la società incorporante e per quella incorporata può essere presentato il fatturato totale o il fatturato relativo ai lavori di costruzione del 2024. 
  • Se il valore del fatturato presentato per il 2024 soddisfa il requisito di capacità, non è obbligatorio presentare separatamente i conti economici relativi agli anni precedenti. 
  • I documenti relativi agli anni precedenti assumono rilievo, ai fini del calcolo della media fino agli ultimi sei anni, soltanto se il valore del fatturato del 2024 non soddisfa il requisito di capacità. 

L'Autorità ha stabilito che l'importo del fatturato contenuto nel conto economico relativo al 2024 della società incorporata Anh… Ltd. Şti. soddisfaceva il requisito relativo al volume d'affari di 63.415.125,00 TL che la componente mandante era tenuta a soddisfare. 

[1] Il fondamento giuridico è disciplinato dall'articolo 153 del Codice commerciale turco n. 6102: “(1) La fusione acquista efficacia con l'iscrizione della fusione nel registro delle imprese. Al momento dell'iscrizione, tutte le attività e le passività della società incorporata si trasferiscono automaticamente alla società incorporante.”

Ha inoltre accertato che nel documento di partecipazione alla gara era inclusa anche la Gazzetta del Registro delle Imprese relativa alla fusione.
Per tali ragioni, l'Autorità ha ritenuto che la società incorporante potesse utilizzare, ai fini del requisito relativo al volume d'affari, il conto economico relativo al 2024 della società incorporata e che, qualora tale conto economico soddisfacesse il requisito di capacità, non fosse obbligatorio presentare anche il conto economico relativo al 2023.

In conclusione, l'Autorità ha stabilito che l'offerta del raggruppamento temporaneo di imprese era adeguata sotto il profilo del volume d'affari e che la sua esclusione dalla valutazione da parte della stazione appaltante non era corretta, disponendo l'ammissione dell'offerta alla valutazione e la riedizione delle operazioni successive in conformità alla normativa. 

4. Quali indicazioni devono trarre i candidati e gli offerenti dalla decisione dell'Autorità?
Negli appalti pubblici è importante che le imprese documentino la propria capacità economica e finanziaria in conformità alla normativa in materia di appalti. Nell'ambito della decisione dell'Autorità, gli aspetti ai quali devono prestare attenzione le società che hanno assunto una nuova struttura a seguito di una fusione societaria sono illustrati nei punti seguenti;

4.1. La società incorporante può utilizzare i valori del fatturato della società incorporata
I valori del fatturato della società estinta a seguito di fusione o acquisizione si trasferiscono alla società incorporante in virtù del principio della successione universale. La società incorporante può pertanto utilizzare in gara i documenti relativi al volume d'affari della società incorporata. (Cfr.: Kamu ihalelerinde ciro belgeleri ve is hacmi kriteri kik kararlari isiginda hukuki degerlendirme ) A tal fine, tuttavia, il rapporto di fusione/acquisizione deve essere dimostrato chiaramente.

In tale ambito, le imprese devono presentare in allegato all'offerta non soltanto il conto economico, ma anche i documenti attestanti la fusione. In particolare, devono essere correttamente inseriti nel fascicolo di gara la Gazzetta del Registro delle Imprese della Turchia, i documenti di iscrizione e pubblicazione della fusione/acquisizione, i registri indicanti le denominazioni della società incorporante e della società incorporata, i documenti ufficiali indicanti la data dell'acquisizione e, ove presenti, il contratto di fusione o le delibere del consiglio di amministrazione/dell'assemblea generale relative alla fusione.

4.2. Se il valore del fatturato dell'anno precedente è sufficiente, non possono essere richiesti gli anni anteriori
Una delle indicazioni più importanti da trarre dalla decisione dell'Autorità è che, se il valore del fatturato relativo all'anno precedente a quello in cui si è svolta la gara soddisfa il requisito di capacità, non può essere richiesta anche la presentazione dei conti economici relativi agli anni anteriori. 

Nel caso concreto, la gara si è svolta nel 2025. L'anno da prendere in considerazione è pertanto il 2024. Poiché il conto economico relativo al 2024 della società incorporata soddisfaceva ampiamente l'importo del volume d'affari che la componente mandante era tenuta a dimostrare, la richiesta della stazione appaltante di presentare anche il conto economico relativo al 2023 non è stata ritenuta corretta. 

I conti economici relativi agli anni anteriori possono essere richiesti soltanto se l'importo del fatturato dell'anno precedente non soddisfa il requisito di capacità. In tal caso, possono essere presentati i documenti relativi agli ultimi sei anni consecutivi, a partire dall'anno precedente a quello in cui si è svolta la gara, e la capacità viene valutata sulla base della media degli importi monetari.

4.3. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, ciascun componente deve soddisfare il requisito relativo al volume d'affari in proporzione alla propria quota
In caso di presentazione di un'offerta come raggruppamento temporaneo di imprese nelle gare per lavori di costruzione, i requisiti relativi al volume d'affari devono essere soddisfatti da ciascun componente in proporzione alla propria quota nel raggruppamento temporaneo di imprese. Nel caso concreto, poiché la quota della componente mandante A… A.Ş. era pari al %50, anche il requisito del fatturato totale è stato calcolato in base a tale percentuale. Le imprese che costituiscono un raggruppamento temporaneo di imprese devono pertanto effettuare il seguente calcolo prima di presentare un'offerta:

Fatturato che il componente deve soddisfare = Importo dell'offerta x percentuale del fatturato totale x quota di partecipazione

Il calcolo contenuto nella decisione in esame deve essere effettuato come indicato nella Tabella:1:

Tabella-1: Calcolo dell'importo del fatturato che il raggruppamento deve soddisfare

Voce di calcolo

Importo / percentuale

a.Importo dell'offerta

507.321.000,00 TL

b.Percentuale del fatturato totale

%25

c.Fatturato totale che il raggruppamento temporaneo di imprese deve soddisfare (a*b)

126.830.250,00 TL

d.Quota di partecipazione della componente mandante

%50

Fatturato che la componente mandante deve soddisfare (d*c)

63.415.125,00 TL

In conclusione, poiché l'importo del fatturato contenuto nel conto economico relativo al 2024 della società incorporata soddisfaceva tale soglia, l'Autorità ha stabilito che il requisito di capacità era soddisfatto. 

4.4. Si prendono in considerazione le “vendite nette” indicate nel conto economico
Nel calcolo del fatturato totale sarebbe errato considerare l'importo delle vendite lorde. Secondo il Regolamento di attuazione relativo alle gare per lavori di costruzione, il fatturato totale corrisponde all'importo delle vendite nette ottenuto detraendo dalle vendite lorde i resi su vendite, gli sconti sulle vendite e le altre riduzioni. Pertanto, quando le imprese calcolano il volume d'affari sulla base del conto economico, deve essere utilizzata la seguente formula:

Fatturato totale = Vendite lorde- Resi su vendite - Sconti sulle vendite - Altre riduzioni

Il calcolo del fatturato effettuato sulla base di una voce errata può determinare un risultato non corretto nella valutazione della capacità.

4.5. I documenti relativi all'acquisizione devono essere presentati alla stazione appaltante nell'ambito dell'offerta
Secondo la Decisione regolamentare n. 2009/DK.D-143, le società coinvolte nelle operazioni di fusione devono presentare, nell'ambito delle proprie offerte per la partecipazione alle gare, i documenti e le informazioni relativi a tali operazioni. Inoltre, nel valutare le informazioni contenute in tali documenti, le stazioni appaltanti devono tenere conto anche della verifica dei divieti di partecipazione con riferimento alle società partecipanti alla fusione e al candidato/offerente che partecipa alla gara. È pertanto opportuno presentare in gara anche le prove giuridiche delle operazioni di acquisizione. Infatti, l'operazione di acquisizione può essere comprovata mediante documenti ufficiali nel fascicolo dell'offerta.

5. Conclusioni e nostra valutazione
La decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici del 14.01.2026, n. 2026/UY.II-84, fornisce indicazioni importanti per le imprese che intendono partecipare a una gara dopo un'operazione di fusione o acquisizione societaria. Secondo la decisione, in caso di fusione mediante acquisizione, i valori del fatturato della società estinta senza liquidazione si trasferiscono alla società incorporante in virtù del principio della successione universale. La società incorporante può pertanto utilizzare in gara i documenti relativi al volume d'affari della società incorporata. 

La condizione principale affinché la società incorporante possa utilizzare in gara i valori del fatturato della società incorporata consiste nel documentare nell'ambito dell'offerta, in modo chiaro, corretto e comprovato, le operazioni di acquisizione, il conto economico e il calcolo del volume d'affari. 

Per tale ragione, prima di partecipare a una gara, le società che hanno effettuato un'operazione di acquisizione o fusione devono verificare congiuntamente non soltanto i propri dati sul fatturato presenti su EKAP, ma anche i conti economici della società incorporata, le iscrizioni nel registro delle imprese e i calcoli della capacità effettuati in base alle quote del raggruppamento temporaneo di imprese. È tuttavia opportuno che le società che intendono partecipare alle gare acquisiscano le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per evitare l'esclusione dalla valutazione da giuristi e consulenti specializzati in materia di appalti. 

Dr. Emrah KESGİN

Esperto in finanza e fiscalità

Av. Işıl KILIÇ EROL

Esperta in contratti di appalto pubblico

Fonti:

  1. Decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici del 14.01.2026, n. 2026/UY.II-84
  2. Decisione regolamentare dell'Autorità per gli appalti pubblici del 19.10.2009, n. 2009/DK.D-143
  3. Legge n. 4734 sugli appalti pubblici
  4.  İs hacmini gosteren belgeler
  5.  Kamu ihalelerinde ciro belgeleri ve is hacmi kriteri kik kararlari isiginda hukuki degerlendirme 
  6. Toplam ciro 

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