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Kılıç Hukuk

Controversie relative alla procedura di gara

Come devono presentare i precedenti attestati di esperienza i candidati e gli offerenti che hanno cambiato denominazione o forma societaria?

10 luglio 2025

I nomi precedenti delle imprese individuali o delle società di capitali possono cambiare per ragioni quali la modifica della denominazione o della forma societaria, la scissione o la fusione. In tali casi, tuttavia, possono sorgere alcuni problemi nella presentazione in gara degli attestati di esperienza ottenuti in passato e recanti la precedente denominazione o forma societaria. In questo articolo fornirò le informazioni necessarie a coloro che, pur avendo cambiato denominazione e forma societaria per diverse ragioni, parteciperanno a una gara utilizzando attestati di esperienza già posseduti e recanti il precedente nome. Cercherò inoltre di illustrare concretamente l'argomento attraverso un caso realmente verificatosi.

I-Introduzione
I nomi precedenti delle imprese individuali o delle società di capitali possono cambiare per ragioni quali la modifica della denominazione o della forma societaria, la scissione o la fusione. In tali casi, tuttavia, possono sorgere alcuni problemi nella presentazione in gara degli attestati di esperienza ottenuti in passato e recanti la precedente denominazione o forma societaria.
In questo articolo fornirò le informazioni necessarie a coloro che, pur avendo cambiato denominazione e forma societaria per diverse ragioni, parteciperanno a una gara utilizzando attestati di esperienza già posseduti e recanti il precedente nome. Cercherò inoltre di illustrare concretamente l'argomento attraverso un caso realmente verificatosi.   

II- In che modo gli offerenti il cui nome è cambiato per ragioni quali la modifica della denominazione o della forma societaria, la scissione o la fusione devono presentare in gara gli attestati di esperienza precedentemente posseduti? 
Nell'ambito dei requisiti professionali e tecnici, le stazioni appaltanti possono richiedere i “documenti attestanti l'esperienza” conformi alla “definizione di lavori analoghi” stabilita nei rispettivi capitolati amministrativi. Gli offerenti sono tenuti a presentare nelle gare documenti attestanti un'esperienza pari alla percentuale del prezzo offerto stabilita nel capitolato amministrativo oppure un “attestato di esperienza relativo a un prodotto tecnologico”.  
Tuttavia, qualora nel tempo, con riferimento a un documento rilasciato a nome di una persona fisica o giuridica, si verifichi:

  • la modifica della denominazione dell'impresa commerciale/dell'impresa artigiana oppure dell'impresa individuale o della società di capitali,
  • la trasformazione dell'impresa individuale o della società di capitali ai sensi del Codice commerciale turco,
  • la fusione delle società partecipanti a un raggruppamento temporaneo di imprese mediante incorporazione reciproca o costituzione di una nuova società, con estinzione senza liquidazione,

affinché il suddetto attestato di esperienza possa essere utilizzato nelle gare, anche i documenti relativi a tali modifiche devono essere presentati nell'ambito dell'offerta o della domanda.  (Cfr. i regolamenti di attuazione in materia di gare d'appalto)        

III- Un caso realmente verificatosi e la valutazione del Consiglio per gli appalti pubblici 
Il caso, si è verificato nella gara per il “…Servizio di ristorazione a menu fisso senza fornitura di materiali”, tenutasi il 26.02.2025. Dall'esame della tabella delle informazioni sui requisiti presentata da “M… A.Ş.”, partecipante alla gara, è emerso che nella sezione “Attestato di esperienza registrato su EKAP” della riga “Informazioni relative ai requisiti professionali e tecnici” figurava la dichiarazione “20…/…-2835150-1-1 Attestato di esperienza registrato su EKAP.doc. Documento creato direttamente su EKAP.”, ma che nella suddetta tabella non erano state presentate altre informazioni o documenti posti a fondamento dell'attestato di esperienza. Dall'esame del certificato di ultimazione dichiarato dall'offerente e verificato tramite EKAP, è risultato che il documento non era stato rilasciato a nome di “M… A.Ş.”, bensì a nome di “O… Ltd. Şti.”. In sintesi, è stato accertato che il certificato di ultimazione dichiarato nella tabella delle informazioni sui requisiti e caricato su EKAP come documento attestante l'esperienza non era stato rilasciato a nome dell'offerente, bensì a nome di “O… Ltd. Şti.”.
È stato altresì rilevato che nella tabella delle informazioni sui requisiti non figurava alcuna dichiarazione relativa a informazioni o documenti che mostrassero modifiche quali lo scioglimento mediante scissione totale della società cui si riferiva il documento, sulla base del suo settore di attività, e che consentissero di verificare tale circostanza. Pertanto, nella gara svolta mediante acquisizione di offerte elettroniche, l'omessa dichiarazione, nella tabella delle informazioni sui requisiti, di qualsiasi informazione o documento relativo a tali modifiche, che costituisce una condizione per l'utilizzo del certificato di ultimazione nelle gare, ha determinato l'esclusione dell'offerta di “M… A.Ş.”. (Cfr. la decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 19.03.2025 n. 2025/UH.II-764)

IV- Conclusioni e valutazione 
In conclusione, è obbligatorio presentare nell'ambito dell'offerta i documenti relativi a circostanze quali la modifica della denominazione, la trasformazione, la fusione o la scissione, rilevanti per determinare a chi appartenga l'attestato di esperienza. Qualora uno qualsiasi dei documenti richiesti non venga presentato in gara, le stazioni appaltanti non possono consentirne la successiva integrazione. Gli offerenti vengono pertanto esclusi dalla valutazione.
Come si evince anche dal caso concreto, l'offerente partecipante alla gara ha presentato un'offerta senza conoscere pienamente la normativa sugli appalti ed è stato escluso dalla valutazione. Tale situazione ha causato sia una perdita di diritti per l'impresa che ha presentato l'offerta, sia una riduzione della concorrenza nella gara. Per tale ragione, affinché possano prevenire perdite di diritti, le imprese strutturate che intendono presentare un'offerta devono provvedere alla formazione delle proprie unità interne addette alle gare/agli acquisti oppure avvalersi di società specializzate nella consulenza in materia di appalti. La normativa sugli appalti, soggetta a continui cambiamenti, offre infatti notevoli vantaggi alle imprese appaltatrici che si mantengono aggiornate.  12.07.2025 

İlyas KILIÇ

Esperto di amministrazione pubblica e consulente in materia di appalti

Presidente del Consiglio di amministrazione di Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş.


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