Vai al contenuto principale
Kılıç Hukuk

Controversie contrattuali

Come devono presentare la garanzia definitiva gli offerenti invitati a stipulare il contratto?

19 settembre 2024

Come noto, la garanzia definitiva è richiesta per assicurare che l’appaltatore esegua il contratto sottoscritto conformemente ai documenti di gara. Inoltre, negli appalti che prevedono il pagamento della revisione prezzi, se aumenta l’importo contrattuale viene richiesta una garanzia aggiuntiva pari al 6% dell’aumento, da corrispondere a titolo di revisione prezzi.

1) Come noto, la garanzia definitiva è richiesta per assicurare che l’appaltatore esegua il contratto sottoscritto conformemente ai documenti di gara. Inoltre, negli appalti che prevedono il pagamento della revisione prezzi, se aumenta l’importo contrattuale viene richiesta una garanzia aggiuntiva pari al 6% dell’aumento, da corrispondere a titolo di revisione prezzi.
La garanzia definitiva è richiesta all’offerente aggiudicatario nella misura del 6%, calcolata sull’importo di aggiudicazione. Inoltre, nelle gare per servizi e lavori, se l’offerta dell’aggiudicatario è inferiore alla soglia, viene richiesta una garanzia definitiva pari al 9% del valore stimato dell’appalto.

2) L’articolo EK-1 del Regolamento di attuazione delle gare elettroniche, intitolato “Lettere di garanzia definitiva”, dispone: “Le procedure e i principi relativi alla presentazione in formato elettronico dei documenti in questione sono stabiliti dall’Autorità e l’Autorità può rendere obbligatoria tale modalità…”.

3)  Nella comunicazione dell’Autorità del 15 marzo 2024 è stato deciso quanto segue: “Con la decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 13/3/2024, n. 2024/DK.D-56, nelle gare svolte ai sensi della legge n. 4734 il cui avviso o comunicazione reca la data dell’8 aprile 2024 o una data successiva, prima della stipula del contratto l’offerente aggiudicatario potrà presentare, nell’ambito della garanzia definitiva, esclusivamente una lettera di garanzia elettronica o un atto di fideiussione elettronico…”.

4) In conclusione, secondo la decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) del 13.03.204, n. 2024/DK.D-56, nelle gare svolte ai sensi della legge n. 4734 il cui avviso o comunicazione reca la data dell’8 aprile 2024 o una data successiva, è stato deciso che, prima della stipula del contratto, gli offerenti aggiudicatari possano presentare, nell’ambito della garanzia definitiva, esclusivamente: 

  • lettere elettroniche di garanzia definitiva e 
  • atti elettronici di fideiussione definitiva.

5) Tuttavia, per quanto riguarda le lettere e gli atti di fideiussione presentati dall’appaltatore durante la fase contrattuale a titolo di garanzia definitiva aggiuntiva, garanzia sull’anticipo e garanzie per le carenze riscontrate nella contabilità finale e nell’accettazione provvisoria, le disposizioni relative alla loro presentazione in formato elettronico saranno attuate successivamente; fino ad allora continueranno a essere presentati in forma cartacea. 

İlyas KILIÇ
Esperto di amministrazione pubblica e
Consulente per le gare d’appalto

Preferenze su cookie e contenuti esterni

Questo sito non utilizza cookie pubblicitari, di marketing o di misurazione. Oltre ai dati necessari per la sicurezza e per ricordare la Sua scelta, i contenuti esterni come mappe e video vengono caricati solo se Lei li autorizza. Informativa sui cookie