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Kılıç Hukuk

Controversie contrattuali

Cosa deve fare l’offerente con offerta scaduta se invitato a stipulare il contratto? (Esame della decisione KİK)

20 maggio 2026

Sono esaminate le conseguenze giuridiche dell’invito alla stipula rivolto a un offerente la cui offerta è scaduta, del caricamento dei documenti tramite EKAP e della firma elettronica del contratto.

Cosa deve fare l’offerente con offerta scaduta se invitato a stipulare il contratto? 

(Esame della decisione KİK) 

1. La controversia oggetto della decisione del Consiglio per gli appalti pubblici 
La controversia risolta con la decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 22.04.2026, n. 2026/UH.II-1213, riguarda la possibilità per un offerente, la cui offerta era scaduta, dopo essere stato invitato dalla stazione appaltante a stipulare il contratto e dopo aver caricato tramite EKAP i documenti contrattuali e firmato il contratto, di sostenere che “il periodo di validità della mia offerta era scaduto e pertanto non ero obbligato a firmare il contratto”.
Ai sensi della Legge n. 4734, il periodo di validità delle offerte è indicato nei documenti di gara; qualora ne abbia necessità, la stazione appaltante può prorogarlo, purché non siano modificate le condizioni dell’offerta e del contratto e sia ottenuto il consenso dell’offerente, per un periodo non superiore a quello di validità dell’offerta stabilito nei documenti di gara. (Cfr.: Legge n. 4734, m. 32) 

Nello stesso senso, la pertinente disposizione regolamentare prevede che il periodo di validità dell’offerta sia determinato tenendo conto del tempo necessario per la valutazione delle offerte, le procedure di reclamo, l’approvazione della decisione di aggiudicazione e la stipula del contratto. (Cfr.: Regolamento di attuazione sulle gare per l’acquisizione di servizi, m. 54)
In concreto, la questione essenziale risolta dal Consiglio è la seguente: l’offerente la cui offerta è scaduta può, dopo aver accettato l’invito alla stipula, caricato i documenti contrattuali e firmato il contratto, sottrarsi alla responsabilità affermando che “la mia offerta non era valida”?

2. Svolgimento del caso concreto
Nel capitolato amministrativo relativo all’appalto di servizi, la cui gara si è svolta il 20.11.2025 mediante procedura aperta, il periodo di validità dell’offerta era fissato in 90 giorni di calendario dalla data della gara. (Cfr.:Teklif gecerlilik suresi ) Tale periodo è scaduto il 18.02.2026. 

Con la decisione definitiva della commissione di gara del 30.01.2026, B… Ltd. Şti. è stata individuata come titolare dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo la scadenza dell’offerta, il 12.03.2026 la stazione appaltante ha invitato B… Ltd. Şti. a stipulare il contratto. Il 13.03.2026 l’offerente ha caricato tramite EKAP i documenti da presentare prima della stipula e ha firmato il contratto. 

Successivamente, la stazione appaltante ha esaminato i documenti presentati prima della stipula e ha accertato che uno degli amministratori della società aveva un precedente penale derivante dalle sue attività professionali nei cinque anni antecedenti la data della gara. La stazione appaltante ha quindi comunicato che il contratto non sarebbe stato stipulato con l’offerente e che la garanzia provvisoria sarebbe stata incamerata. Ha inoltre deciso di annullare la gara, motivando che era necessario modificare le specifiche tecniche e l’elenco dei fabbisogni. 

Nelle istanze presentate alla stazione appaltante e all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia, B… Ltd. Şti. ha formulato, in sintesi, le seguenti contestazioni:

  • Il periodo di validità dell’offerta è scaduto il 18.02.2026. 
  • La stazione appaltante non ha chiesto di prorogare il periodo di validità dell’offerta. 
  • Poiché il periodo di validità dell’offerta era scaduto, non sussisteva l’obbligo di firmare il contratto. 
  • Il caricamento di documenti tramite EKAP non equivale all’accettazione del contratto. 
  • Poiché il contratto non è stato validamente concluso, l’incameramento della garanzia provvisoria è contrario alla legge. 

3. In quale senso si è pronunciato il Consiglio per gli appalti pubblici?
Il Consiglio ha anzitutto riconosciuto che il periodo di validità dell’offerta era effettivamente scaduto. Il capitolato amministrativo prevedeva un periodo di validità dell’offerta di 90 giorni di calendario, terminato il 18.02.2026. Tuttavia, secondo il Consiglio, per risolvere la controversia non è stata determinante soltanto la scadenza dell’offerta, ma anche la successiva condotta dell’offerente. 

Il Comunicato generale sugli appalti pubblici precisa che, anche dopo la scadenza dell’offerta, il contratto può essere stipulato con il titolare dell’offerta economicamente più vantaggiosa o della seconda offerta economicamente più vantaggiosa, purché questi accetti. La medesima precisazione indica che l’offerente la cui offerta è scaduta non è obbligato a firmare il contratto e che, pertanto, nei confronti dell’offerente che non lo firma non si applicano né l’incameramento della garanzia provvisoria né le sanzioni interdittive. (Cfr.: Comunicato generale sugli appalti pubblici, m. 16.7)

Nel caso concreto, tuttavia, l’offerente non si è rifiutato di firmare il contratto. Al contrario, ha dato seguito all’invito della stazione appaltante, ha caricato tramite EKAP i documenti contrattuali e ha firmato il contratto. Del resto, ai sensi della normativa, l’invito alla stipula avviene tramite EKAP; anche i documenti da presentare prima della stipula vengono trasmessi tramite EKAP e il contratto è firmato elettronicamente dalle parti tramite EKAP. (Cfr.: Regolamento di attuazione relativo allo svolgimento elettronico degli appalti pubblici, m. 13) 

Secondo il Consiglio, con tale condotta l’offerente invitato a stipulare il contratto ha manifestato chiaramente la volontà di assumere l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara. Pertanto, dopo aver partecipato attivamente alla procedura di stipula, l’offerente non può invocare retroattivamente la tesi secondo cui “il periodo di validità della mia offerta era scaduto”, una volta accertato che i documenti presentati violavano disposizioni imperative della normativa sugli appalti pubblici. 

Secondo la decisione del Consiglio, l’offerente la cui offerta è scaduta potrebbe non essere obbligato a firmare il contratto. (Cfr.:Teklif gecerlilik suresinin dolmasindan sonra sozlesme yapilmasi) Tuttavia, se l’offerente accetta l’invito alla stipula, carica i propri documenti e firma il contratto, manifesta ormai chiaramente la volontà di stipularlo. Dopo tale fase, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo la scadenza dell’offerta. In conclusione, il Consiglio ha ritenuto infondata la contestazione del richiedente relativa all’incameramento della garanzia provvisoria e ha respinto l’istanza. 

4. Quali insegnamenti devono trarre i candidati e gli offerenti dalla decisione del Consiglio?
La decisione del Consiglio contiene importanti conclusioni istruttive per gli offerenti che partecipano alle gare. Esse sono elencate di seguito. 

4.1. L’offerente la cui offerta è scaduta e che viene invitato a stipulare il contratto deve agire dopo un’attenta valutazione 
L’articolo 16.7 del Comunicato non vieta in modo assoluto la stipula del contratto dopo la scadenza dell’offerta. Al contrario, ammette che, qualora la procedura di gara si prolunghi a causa di un reclamo o di un ricorso giurisdizionale, il contratto possa essere stipulato con il titolare dell’offerta economicamente più vantaggiosa o della seconda offerta, purché questi accetti. (Cfr.: Ekap uzerinden gerceklesen sozlesme islemleri ) In tal caso, se l’offerente non firma il contratto, la garanzia provvisoria non può essere incamerata per il solo fatto che l’offerta è scaduta, né può essere applicata una sanzione interdittiva. 

Tuttavia, il caricamento dei documenti contrattuali tramite EKAP e la firma elettronica del contratto da parte dell’offerente sono considerati una manifestazione chiara della volontà di stipulare il contratto.  

4.2. Le operazioni su EKAP sono considerate “atti ufficiali”, non “atti meramente formali”. 
Nelle gare elettroniche, le operazioni effettuate tramite EKAP sono atti ufficiali produttivi di effetti giuridici. La normativa sugli appalti dispone espressamente, con riferimento all’invito alla stipula tramite EKAP, alla trasmissione dei documenti contrattuali tramite EKAP e alla firma elettronica del contratto, che “Il contratto è firmato elettronicamente dalle parti tramite EKAP.” (Cfr.: Regolamento di attuazione relativo allo svolgimento elettronico degli appalti pubblici, m. 13)  Pertanto, le imprese non devono considerare il caricamento di documenti e le operazioni di firma elettronica tramite EKAP come atti meramente formali. Si tratta di atti ufficiali che costituiscono solide prove giuridiche della volontà dell’offerente.

5.Conclusioni e nostra valutazione
La decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 22.04.2026, n. 2026/UH.II-1213, contiene un importante insegnamento per gli offerenti invitati a stipulare il contratto dopo la scadenza della loro offerta. Secondo la decisione, in caso di scadenza dell’offerta, l’offerente ha il diritto di non firmare il contratto. Tuttavia, se accetta l’invito alla stipula, carica i documenti tramite EKAP e firma il contratto, si considera che abbia manifestato chiaramente la volontà di assumere l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara.

In conclusione, le imprese la cui offerta è scaduta devono formulare in modo giuridicamente corretto la risposta all’invito alla stipula. Parimenti, un’impresa che abbia firmato elettronicamente il contratto tramite EKAP non potrà sottrarsi alle conseguenze giuridiche derivanti da tale operazione adducendo varie motivazioni. Pertanto, è importante che le imprese la cui offerta è scaduta predispongano la risposta all’invito alla stipula tramite giuristi o consulenti esperti in materia.

Ruhi ARSLAN                                           Avv. Işıl KILIÇ EROL

Esperto di amministrazione pubblica                           Esperta di contratti pubblici

e consulente in materia di gare

Fonti:

1-Decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 22.04.2026, n. 2026/UH.II-1213

2- Legge n. 4734 sugli appalti pubblici  

3- Regolamento di attuazione sulle gare per l’acquisizione di servizi

4- Comunicato generale sugli appalti pubblici

5- Regolamento di attuazione relativo allo svolgimento elettronico degli appalti pubblici

6- Teklif gecerlilik suresi

7-Teklif gecerlilik suresinin dolmasindan sonra sozlesme yapilmasi 

8-Ekap uzerinden gerceklesen sozlesme islemleri 

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