Controversie finanziarie
Debito tributario nella procedura di gara pubblica
04 agosto 2023

Il presente studio esamina il tema del debito tributario nelle gare svolte ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici. In tale contesto sono state analizzate le disposizioni della normativa sugli appalti pubblici relative al debito tributario, nonché diverse decisioni in materia, illustrandone gli esiti. Lo studio è stato redatto sulla base della normativa vigente al 03.08.2023.
SINTESI
Il presente studio esamina il tema del debito tributario nelle gare svolte ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici. In tale contesto sono state analizzate le disposizioni della normativa sugli appalti pubblici relative al debito tributario, nonché diverse decisioni in materia, illustrandone gli esiti. Lo studio è stato redatto sulla base della normativa vigente al 03.08.2023.
I. INTRODUZIONE
Ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, rubricato “Requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara”, non possono partecipare alle gare gli offerenti “che abbiano debiti tributari definitivi ai sensi delle disposizioni normative della Turchia o del proprio Paese”. Le imprese che partecipano agli appalti pubblici in qualità di offerenti pur avendo debiti tributari possono essere soggette a diverse sanzioni e conseguenze negative. Le spiegazioni dettagliate relative al debito tributario sono contenute nei punti seguenti.
II. SPIEGAZIONI
1. Coloro che partecipano alla gara presentando una dichiarazione d’impegno pur avendo debiti tributari alla data della gara oppure coloro che, essendo risultati aggiudicatari, non possono presentare prima della sottoscrizione del contratto un documento attestante l’assenza di debiti tributari,
- sono esclusi dalla gara.
- La loro garanzia provvisoria viene incamerata.
- Tuttavia, non sono soggetti all’esclusione dalle gare (in caso di rifiuto di sottoscrivere il contratto possono invece trovare applicazione disposizioni differenti).
2. Le tipologie di debiti tributari il cui ambito è definito nel Comunicato generale sugli appalti pubblici sono le seguenti:
- imposta annuale sul reddito,
- imposta annuale sulle società,
- imposta sul valore aggiunto,
- imposta speciale sui consumi,
- imposta speciale sulle comunicazioni,
- imposta sui veicoli a motore,
- imposta sui giochi d’azzardo,
- imposta di bollo,
- imposta sulle operazioni bancarie,
- imposta sulle operazioni assicurative,
- ritenute relative all’imposta sul reddito e all’imposta sulle società,
- acconti d’imposta,
- con riferimento alle sanzioni per perdita di gettito fiscale, alle maggiorazioni e agli interessi di mora relativi alle imposte sopra indicate, per il 2023 saranno considerati debiti tributari i debiti complessivamente superiori a 5.000,00 (cinquemila) TL.
3. Esistono casi in cui il debito tributario è o non è considerato tale, come indicato di seguito:
- Per le imposte riscosse sulla base di una dichiarazione oppure determinate in misura fissa e pagate a date prestabilite, sussiste un debito tributario definitivo se il termine di pagamento è scaduto senza che sia stato effettuato il pagamento.
- Qualora venga proposta un’azione contro gli atti adottati ai fini della riscossione coattiva del debito tributario nell’ambito delle disposizioni della Legge n. 6183, sussiste un debito tributario definitivo se, durante o all’esito del giudizio, non è stata emessa alcuna decisione provvisoria o definitiva che sospenda l’esecuzione e la riscossione.
- Qualora sia stata proposta un’azione dinanzi alla giurisdizione tributaria contro accertamenti d’ufficio, integrativi o effettuati dall’amministrazione, non sussiste un debito tributario definitivo finché, a seguito di tale azione, non vi sia un credito divenuto esigibile e non pagato entro il termine.
- Finché non è decorso il termine per proporre un’azione contro accertamenti d’ufficio, integrativi o effettuati dall’amministrazione, non sussiste un debito tributario definitivo.
- Per i debiti tributari scaduti e non pagati, ma rateizzati o differiti dall’amministrazione tributaria, non sussiste un debito tributario definitivo finché i pagamenti alle rispettive scadenze vengono effettuati regolarmente.
4. In un raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i componenti devono essere privi di debiti tributari. Qualora uno dei componenti abbia un debito tributario, l’offerta viene esclusa dalla valutazione e la garanzia provvisoria viene incamerata. In luogo della somma dei debiti tributari dei componenti, vengono considerati separatamente gli importi dei debiti tributari di ciascuno di essi.
5. Gli offerenti / le imprese possono ottenere il documento attestante l’assenza di debiti tributari:
- presso qualsiasi ufficio tributario al quale si rivolgano,
- tramite l’Ufficio tributario online disponibile sul sito internet della Presidenza dell’Amministrazione delle Entrate (www.gib.gov.tr) oppure,
- tramite e-Devlet, dalla pagina “Consultazione del debito tributario”.
Tale documento deve attestare la situazione alla data ultima di presentazione della domanda e/o alla data della gara e deve essere predisposto in modo da includere i debiti dell’offerente relativi alle tipologie di imposte indicate al punto 2.
6. Qualora l’offerente abbia un debito tributario alla data della gara, deve essere escluso dalla gara e la garanzia provvisoria deve essere incamerata. Tuttavia, nei confronti di tali offerenti non può essere adottato un provvedimento di esclusione dalle gare.
Qualora l’offerente / l’impresa con debiti tributari, pur essendo risultato aggiudicatario, non presenti entro il termine per la sottoscrizione del contratto i documenti relativi agli impegni assunti, nei suoi confronti viene effettuata una valutazione ai sensi della disposizione della Legge n. 4734 riguardante “coloro che, pur essendo risultati aggiudicatari, non stipulano regolarmente il contratto, salvo i casi di forza maggiore”; viene quindi adottato un provvedimento di esclusione dalle gare e la garanzia provvisoria viene incamerata.
7. Ogni anno, durante la procedura di gara, centinaia di controversie riguardanti gli offerenti con debiti contributivi definitivi sono oggetto di:
- reclamo alla stazione appaltante,
- ricorso alla KİK oppure
- azione giudiziaria.
Per prevenire eventuali problemi relativi ai debiti tributari che potrebbero sorgere durante la procedura di gara, Le consigliamo di contattare lo studio KILIÇ HUKUK & DANIŞMANLIK e di richiedere informazioni dettagliate.
Dr. Emrah KESGİN
Esperto in finanza pubblica e fiscalità