Vai al contenuto principale
Kılıç Hukuk

Controversie relative alla procedura di gara

Documenti di qualità e standard nelle gare pubbliche per l’acquisizione di servizi

02 gennaio 2026

⚖️ Documenti di qualità e standard nelle gare pubbliche per l’acquisizione di servizi La fase, la natura giuridica e i limiti entro cui possono essere richiesti i documenti di qualità e standard nelle gare per l’acquisizione di servizi rientrano tra le questioni che più frequentemente generano controversie nella prassi. Il presente studio esamina, nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici e della normativa secondaria: ▪️ la natura giuridica di tali documenti, ▪️ la distinzione tra criterio di qualificazione, elemento non legato al prezzo e condizione di esecuzione del contratto, ▪️ i limiti alla richiesta dei documenti ISO, TS, TSE, HYB e di accreditamento, ▪️ la loro presentazione nei raggruppamenti temporanei di imprese e nei consorzi, ▪️ gli errori applicativi alla luce…

Documenti di qualità e standard nelle gare pubbliche per l’acquisizione di servizi
(Applicazione della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici all’acquisizione di servizi – sotto i profili della determinazione e della presentazione dei documenti e delle procedure di gara e contrattuali)

SINTESI
I servizi che le amministrazioni pubbliche acquisiscono sul mercato mediante gara per svolgere le proprie funzioni senza interruzioni possono essere classificati come: “manutenzione e riparazione, trasporto, comunicazioni, assicurazioni, ricerca e sviluppo, contabilità, ricerche di mercato e sondaggi, consulenza, promozione, stampa ed editoria, pulizia, preparazione e distribuzione di pasti, riunioni, organizzazione, esposizione, protezione e sicurezza, formazione professionale, fotografia, cinema, attività intellettuali e belle arti, servizi relativi ai sistemi informatici e servizi software, locazione di beni mobili e immobili e di diritti e servizi analoghi…”.
È importante che le stazioni appaltanti definiscano gli standard e i livelli di qualità appropriati alle caratteristiche del servizio acquisito, affinché possano procurarselo secondo standard e livelli di qualità adeguati.  In tale ambito, le stazioni appaltanti possono richiedere agli offerenti o agli appaltatori i documenti di qualità e standard in fasi differenti, quali criteri di qualificazione, elementi non legati al prezzo, condizioni di esecuzione del contratto e criteri di verifica–accettazione. Qualora gli offerenti partecipanti alla gara o gli appaltatori che eseguono il contratto non presentino correttamente tali documenti, la loro esclusione dalla valutazione diviene inevitabile.
Il presente studio esaminerà i documenti di qualità e standard TS, TSE, ISO, EN e analoghi negli appalti pubblici, dal punto di vista delle stazioni appaltanti e degli offerenti, nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, della normativa secondaria e delle consolidate decisioni della Commissione per gli appalti pubblici.

1. INTRODUZIONE
Le stazioni appaltanti che intendono indire una gara pubblica richiedono nei documenti di gara i documenti di qualità e standard, al fine di garantire che il lavoro sia eseguito con qualità e conformemente agli standard nazionali/internazionali stabiliti. Tuttavia, se non si conosce la natura giuridica di tali documenti, può verificarsi un contrasto tra i documenti di gara e la normativa. Inoltre, l’insufficiente conoscenza, da parte dei partecipanti alla gara e degli appaltatori, dei documenti di qualità e standard stabiliti dalle stazioni appaltanti impedisce loro di tutelare i propri diritti durante la procedura di gara e determina la loro esclusione dalle gare. 

2. NATURA GIURIDICA DEI DOCUMENTI DI QUALITÀ E STANDARD NELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI
Dall’esame della Legge n. 4734 sui contratti di appalto pubblico e della relativa normativa secondaria emerge che, nell’acquisizione di servizi, i “Documenti di qualità e standard” sono suddivisi in vari gruppi e che sono previste diverse regole per la loro richiesta da parte delle stazioni appaltanti e per la loro presentazione da parte dei partecipanti alla gara o degli appaltatori.
I documenti di qualità e standard sono documenti attestanti che il servizio oggetto della gara, l’organizzazione mediante la quale il servizio viene prestato o gli impianti sono gestiti, realizzati o controllati conformemente a un determinato standard nazionale o internazionale.
Nelle gare per l’acquisizione di servizi, i “Documenti di qualità e standard” devono essere suddivisi in 4 gruppi. Essi sono:

  • Certificati dei sistemi di gestione per la qualità,
  • Certificati dei sistemi di gestione ambientale,
  • Certificati di qualificazione per i servizi,
  • Certificati di accreditamento/qualificazione della qualità dei laboratori e degli organismi di ispezione.

Il Certificato del sistema di gestione per la qualità (Certificato KYS), è un documento attestante che un’organizzazione pianifica, attua, misura e migliora costantemente i propri processi di servizio/produzione, ossia che garantisce la qualità mediante un sistema di gestione anziché tramite il controllo del “prodotto/servizio finale”. Nella prassi degli appalti pubblici, i documenti basati sulla struttura KYS ISO 9001 e il TS EN ISO 9001 sono quelli più diffusi. Nella normativa sugli appalti, il certificato KYS è uno dei tipi di documento elencati, per l’acquisizione di servizi, sotto la voce “documenti relativi alla qualità e agli standard” e, nella prassi, può essere richiesto per l’acquisizione di servizi di raccolta dei rifiuti e/o pulizia urbana.

Il Certificato del sistema di gestione ambientale (Certificato ÇYS) è un documento attestante che un’organizzazione ha istituito un sistema di gestione ambientale per gestire sistematicamente gli impatti ambientali delle proprie attività e che applica meccanismi di conformità normativa, gestione dei rischi, definizione degli obiettivi, monitoraggio–misurazione e miglioramento continuo. Lo scopo principale della richiesta di tale standard è stabilire, per le organizzazioni, i requisiti del sistema di gestione necessari a proteggere l’ambiente e ad adattarsi al mutamento delle condizioni ambientali. Nella prassi degli appalti pubblici, l’esempio più comune di Certificato ÇYS è il TS EN ISO 14001; il certificato del sistema di gestione ambientale può essere richiesto per l’acquisizione di servizi di raccolta dei rifiuti e/o pulizia urbana.

Il Certificato di qualificazione per i servizi (HYB) è una certificazione attestante che il servizio offerto ai consumatori da un luogo di lavoro e il luogo in cui esso viene prestato (impianto/infrastruttura/organizzazione) sono conformi alla pertinente norma turca (TS) o ai criteri stabiliti dal TSE. Il Certificato di qualificazione per i servizi è un documento registrato del TSE; nessun ente o organismo diverso dal TSE è autorizzato a rilasciare un “HYB”. Secondo il TSE, il Certificato di qualificazione per i servizi è un modello di certificazione attestante che i luoghi di lavoro che prestano servizi e il servizio offerto sono conformi alla pertinente norma turca o al relativo criterio. Il Certificato di qualificazione per i servizi non riguarda il “Sistema”, come ISO 9001/14001, ma mira prevalentemente alla conformità del luogo di prestazione e della capacità di prestare il servizio a determinati TS/criteri (requisiti minimi relativi a impianti, attrezzature, personale, processo/flusso di lavoro, igiene, sicurezza ecc.). 

I Certificati di qualificazione per i servizi (HYB) sono un marchio dell’Istituto registrato presso l’Ufficio turco dei brevetti e dei marchi.  Un soggetto diverso dal TSE non può effettuare certificazioni denominate “certificato di qualificazione per i servizi”. Inoltre, non esiste alcun processo di accreditamento per tale attività di certificazione. 

Nella prassi, nelle gare per l’acquisizione di servizi di raccolta dei rifiuti e/o pulizia urbana può essere richiesto il Certificato di qualificazione per i servizi relativo ai luoghi di lavoro-Servizi di pulizia urbana (TS 13111). 

Per l’acquisizione di servizi di ristorazione in cui i pasti vengono preparati nella cucina dell’appaltatore, può essere richiesto lo standard TS 8985. Tale standard comprende le regole generali relative alle caratteristiche strutturali, alla gestione, ai dipendenti e alle attrezzature tecniche degli stabilimenti di produzione dei pasti e delle cucine per la ristorazione collettiva.  

I Certificati di accreditamento/qualificazione della qualità dei laboratori e degli organismi di ispezione, qualora nell’ambito della gara debbano essere prodotti risultati di misurazioni–prove–analisi–tarature o di ispezioni/controlli (rapporti, risultati, certificati), sono documenti basati sull’accreditamento attestanti che la competenza tecnica e l’imparzialità dell’organismo che produce tali risultati sono state verificate mediante un sistema riconosciuto a livello nazionale/internazionale. 

La ragione per cui tali documenti vengono richiesti nell’acquisizione di servizi pubblici è garantire che il risultato/rapporto sia “giuridicamente e tecnicamente affidabile”. In altri termini, si intende garantire l’affidabilità del rapporto di analisi, del risultato di misurazione o del rapporto di ispezione derivante da un servizio (ad es. analisi alimentare, misurazione ambientale, certificato di taratura). 

Nei servizi alimentari può essere richiesto un rapporto di laboratorio 17025 per le analisi dei campioni (microbiologiche/chimiche) e un rapporto di un organismo di ispezione 17020 per l’ispezione e il controllo di ascensori, recipienti a pressione e verifiche di conformità. 

Lo standard TS EN ISO 15189 (ISO 15189) è il documento fondamentale che può essere richiesto per l’accreditamento dei laboratori medici, quali laboratori di ospedali pubblici e universitari, laboratori di ospedali e cliniche private, laboratori privati di analisi mediche e centri diagnostici per le malattie genetiche. 

2.1. ASPETTI CHE LE STAZIONI APPALTANTI DEVONO CONSIDERARE QUANDO RICHIEDONO DOCUMENTI DI QUALITÀ E STANDARD
La normativa sugli appalti prevede limitazioni generali in merito alla richiesta dei Documenti di qualità e standard da parte delle stazioni appaltanti. In primo luogo, nelle gare le stazioni appaltanti non possono richiedere documenti e certificati relativi alla qualità e agli standard quali il Sistema di analisi dei pericoli e punti critici di controllo (HACCP), il Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS), il Sistema di gestione della tecnologia dell’informazione-Sicurezza delle informazioni, il Sistema di gestione della sicurezza alimentare (ISO 22000), lo Standard di responsabilità sociale (SA 8000) e le Buone pratiche igieniche (GPP). In merito all’impossibilità di stabilire, quali criteri di qualificazione nelle gare per l’acquisizione di servizi, documenti di qualità e standard che la normativa vieta di richiedere, la decisione della Commissione per gli appalti pubblici del 25.12.2024, n. 2024/UH.II-1753 afferma: “L’articolo 7.5.3 del Capitolato amministrativo prevede che gli offerenti partecipanti alla gara debbano presentare, nell’ambito dei criteri di qualificazione, il Certificato del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001:2013 e il Certificato del sistema di gestione della tecnologia dell’informazione ISO 20000:2011.

Ai sensi della spiegazione contenuta nell’articolo 74.4 del Comunicato generale sugli appalti pubblici, nelle gare per l’acquisizione di servizi la stazione appaltante non richiederà certificati dei sistemi di gestione della tecnologia dell’informazione-Sicurezza delle informazioni.

Dall’esame effettuato, considerato che la gara oggetto dell’istanza riguarda l’acquisizione di servizi e che, ai sensi della spiegazione contenuta nell’articolo 74 del Comunicato generale sugli appalti pubblici, nelle gare per l’acquisizione di servizi la stazione appaltante non può richiedere certificati dei sistemi di gestione della tecnologia dell’informazione-Sicurezza delle informazioni, si è concluso che tali documenti non possono essere stabiliti quali criteri di qualificazione e che, pertanto, la previsione da parte della stazione appaltante del Certificato del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001:2013 e del Certificato del sistema di gestione delle tecnologie dell’informazione ISO 20000:2011 quali criteri di qualificazione nell’articolo 7.5.3 del Capitolato amministrativo è contraria alle spiegazioni del Comunicato sopra riportate.”

In secondo luogo, per quanto riguarda i documenti relativi alla qualità e agli standard, nel raggruppamento temporaneo di imprese deve essere richiesto che almeno uno dei componenti presenti tali documenti; nel consorzio, invece, i documenti relativi alla qualità e agli standard richiesti per ciascuna parte devono essere indicati nei documenti di gara e ciascun componente deve presentare quelli richiesti per la propria parte. In merito all’obbligo di presentare separatamente i documenti relativi alla qualità e agli standard da parte di ciascun componente del raggruppamento la decisione della Commissione per gli appalti pubblici del 08.01.2025, n. 2025/UH.II-150 “Nell’articolo 4.3.2 del Bando di gara e nell’articolo 7.5.3 del Capitolato amministrativo relativi alla gara oggetto dell’istanza, il “Certificato di servizio per il trasporto di prodotti alimentari TS 13075” è stato stabilito quale criterio di qualificazione; inoltre, nel medesimo articolo del capitolato è stato previsto che tale documento debba essere presentato da tutti i componenti dei raggruppamenti. In esito agli accertamenti effettuati, è stato rilevato che, nella gara in esame, è stato richiesto che il Certificato di servizio per il trasporto di prodotti alimentari TS 13075, stabilito quale criterio di qualificazione nell’articolo 7.5.3 del Capitolato amministrativo, fosse presentato da tutti i componenti dei raggruppamenti; tuttavia, ai sensi dell’articolo 42, intitolato “Documenti relativi alla qualità e agli standard”, del Regolamento di attuazione delle gare per l’acquisizione di servizi sopra citato, nel raggruppamento temporaneo di imprese è considerata sufficiente la presentazione dei documenti relativi alla qualità e agli standard da parte di uno dei componenti. In tale contesto si è concluso che la disposizione del Capitolato amministrativo volta a imporre la presentazione separata del documento in questione da parte di ciascun componente del raggruppamento non è conforme alla normativa e che la contestazione dell’istante è fondata.”  

Un altro aspetto riguarda l’obbligo, qualora la stazione appaltante richieda un documento relativo alla qualità e agli standard, di inserire la definizione relativa allo standard (criterio) nel capitolato di preselezione o nel capitolato amministrativo, se il documento è richiesto nell’ambito della domanda o dell’offerta, oppure nelle specifiche tecniche, se è richiesto all’appaltatore. In merito alla fase in cui devono essere presentati i documenti di qualità e standard richiesti nelle specifiche tecniche relative all’acquisizione di servizi, la decisione della Commissione per gli appalti pubblici del  27.09.2023, n. 2023/UH.I-1254  afferma: “Dalla valutazione effettuata è emerso che il pertinente articolo della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici sopra riportato specifica quali documenti debbano essere presentati prima della sottoscrizione del contratto e che, in tale contesto, sono determinati i documenti che le stazioni appaltanti possono richiedere agli offerenti prima della sottoscrizione del contratto. Tuttavia, gli articoli 14.8 e 14.10 delle Specifiche tecniche oggetto del reclamo prevedono alcuni documenti che l’aggiudicatario deve presentare alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto (registro inventariale dei cespiti approvato da un consulente finanziario, attestante la proprietà di macchinari/attrezzature; carte di circolazione autenticate da un notaio o contratti di locazione autenticati da un notaio relativi ai veicoli; documento attestante la proprietà dell’impresa o contratto di locazione autenticato da un notaio; documenti attestanti che l’impresa presa in locazione è conforme alla qualità e agli standard indicati nelle Specifiche tecniche). Poiché tali documenti non rientrano tra quelli da presentare alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto, è stato accertato che non può esserne richiesta la presentazione prima della sottoscrizione del contratto.”  

Per gli altri quattro tipi di documenti rientranti nei Documenti di qualità e standard sono state introdotte limitazioni concernenti aspetti più specifici. Occorre illustrare separatamente tali limitazioni, elencando i suddetti quattro documenti. 

Esistono limitazioni alla richiesta del Certificato del sistema di gestione per la qualità (Certificato KYS) da parte delle stazioni appaltanti. Possono essere elencate come segue: 

  1. Limitazione: tenuto conto della natura del lavoro, nel capitolato di preselezione e nel capitolato amministrativo può essere inserita una disposizione relativa al certificato del sistema di gestione per la qualità. Qualora il documento sia richiesto all’appaltatore, è obbligatorio inserirlo nelle specifiche tecniche. 
  2. Limitazione: per quanto riguarda la certificazione del sistema di gestione per la qualità, lo standard ISO 9001:2008 è stato pubblicato il 13/11/2008 e, a decorrere dal 13/11/2010, i certificati dei sistemi di gestione per la qualità rilasciati secondo lo standard ISO 9001:2000 hanno perso validità. Pertanto, nelle gare il cui bando sia stato pubblicato dalle stazioni appaltanti dopo il 13/11/2010, potranno essere richiesti certificati dei sistemi di gestione per la qualità ottenuti secondo lo standard ISO 9001:2008.
  3. Limitazione: il “certificato del sistema di gestione per la qualità” non sarà richiesto nelle gare per l’acquisizione di servizi svolti negli edifici adibiti a servizi delle stazioni appaltanti o in altri luoghi di competenza (ad esempio servizi di pulizia, sicurezza privata, orientamento di pazienti e visitatori, gestione del sistema di elaborazione dati e automazione, preparazione e distribuzione di pasti), né nelle gare per servizi di trasporto di personale/studenti e per servizi di noleggio di veicoli.
  4. Nelle gare per l’acquisizione di servizi di raccolta dei rifiuti e/o pulizia urbana può essere richiesto il certificato del sistema di gestione per la qualità.
  5. Per l’acquisizione di servizi di consulenza da realizzare mediante gara per l’acquisizione di servizi, il cui valore sia inferiore a quattro volte il limite massimo previsto per l’acquisizione di servizi nel punto (2) della lettera (b) del primo comma dell’articolo 13 della Legge n. 4734, nell’ambito dei documenti relativi alla qualità e agli standard potrà essere richiesto soltanto il certificato del sistema di gestione per la qualità.

Nella decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) del 10.12.2025, n. 2025/UH.I-2611, relativa al certificato del sistema di gestione per la qualità non correttamente definito dalla stazione appaltante, è stato stabilito quanto segue: "È stato valutato che la richiesta dello standard TS 10002 Gestione per la qualità e soddisfazione del cliente nell'ambito della procedura di gara per il servizio di produzione e somministrazione del pranzo, comprensivo delle materie prime, non presenta alcuna attinenza con l'oggetto della gara e che, inoltre, la richiesta di un certificato del sistema di gestione per la qualità nelle gare per servizi di preparazione e distribuzione dei pasti è contraria alla normativa.”

La richiesta da parte delle stazioni appaltanti del certificato del sistema di gestione ambientale (certificato SGA) è soggetta a limitazioni. Possiamo elencarle come segue: 

  1. Limitazione: Tenendo conto della natura dell'appalto, nel disciplinare di prequalificazione e nel capitolato amministrativo può essere inserita una disposizione relativa al certificato del sistema di gestione ambientale. Negli appalti pubblici di servizi, il certificato SGA (ISO 14001) può essere richiesto soltanto sulla base di una motivazione direttamente connessa e proporzionata all'impatto ambientale e ai rischi ambientali dell'appalto. Qualora il certificato sia richiesto all'appaltatore, è obbligatorio includerlo nelle specifiche tecniche. 
  2. Limitazione: Il certificato del sistema di gestione ambientale non può essere richiesto per i servizi svolti negli edifici di servizio delle stazioni appaltanti o in altri ambiti di competenza (ad esempio pulizia, sicurezza privata, orientamento dei pazienti e dei visitatori, elaborazione dei dati e gestione del sistema di automazione, preparazione e distribuzione dei pasti) né nelle gare per servizi per i quali, per loro natura, non è appropriato richiedere un certificato SGA (quali servizi di trasporto del personale e degli studenti, noleggio di veicoli, formazione professionale, servizi per riunioni e organizzazione). In altre parole, il certificato SGA non può essere richiesto per le gare relative a servizi svolti negli edifici di servizio delle stazioni appaltanti. 
  3. Limitazione: Nelle gare per servizi di raccolta dei rifiuti e/o pulizia urbana può essere richiesto il certificato del sistema di gestione ambientale. Tuttavia, per il SGA deve essere richiesto che, nel raggruppamento temporaneo di imprese, il certificato sia presentato da almeno uno dei membri e che, nel consorzio, ciascun membro presenti, per ogni parte, i documenti richiesti per la propria parte. 

La richiesta da parte delle stazioni appaltanti del certificato di qualificazione del servizio è soggetta a limitazioni. Possiamo elencarle come segue:

  1. Limitazione: Tenendo conto della natura dell'appalto, nel disciplinare di prequalificazione e nel capitolato amministrativo può essere inserita una disposizione relativa al certificato di qualificazione del servizio. Qualora il certificato sia richiesto all'appaltatore, è obbligatorio includerlo nelle specifiche tecniche. 
  2. Limitazione: Considerati la struttura organizzativa, le attività di pianificazione e le responsabilità attestate dal certificato di qualificazione del servizio, tale certificato non può essere richiesto nelle gare riguardanti servizi svolti negli edifici di servizio delle stazioni appaltanti (ad eccezione dei servizi di montaggio, manutenzione e riparazione che saranno eseguiti dai centri di assistenza negli edifici di servizio delle stazioni appaltanti), né nelle gare per le quali, per loro natura, non è appropriato richiederlo (quali servizi di trasporto del personale e degli studenti, noleggio di veicoli, formazione professionale, servizi per riunioni e organizzazione). Nelle disposizioni relative al certificato di qualificazione del servizio, le stazioni appaltanti devono indicare chiaramente l'ambito del servizio e lo standard del certificato.
  3. Limitazione: Nelle gare per servizi di raccolta dei rifiuti e/o pulizia urbana può essere richiesto il certificato di qualificazione del servizio per luoghi di lavoro e pulizia urbana (TS 13111).
  4. Deve essere richiesto che i certificati di qualificazione del servizio siano presentati, nel raggruppamento temporaneo di imprese, da almeno uno dei membri e, nel consorzio, da ciascun membro, per ogni parte, relativamente ai documenti richiesti per la propria parte.

Nella decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) del 10.12.2025, n. 2025/UH.I-2611, riguardante l'impossibilità di richiedere la presentazione di certificati di qualificazione del servizio per i pasti preparati nella cucina della stazione appaltante, si è concluso che “lo standard n. TS 8985, nell'ambito della procedura di gara per il servizio di produzione e somministrazione del pranzo, comprensivo delle materie prime, contempla le regole generali relative alle caratteristiche strutturali, alla gestione, al personale e alle attrezzature tecniche delle fabbriche di pasti e delle cucine per la ristorazione collettiva e che, considerato che nell'ambito dell'appalto la produzione dei pasti avverrà nella cucina della stazione appaltante, la richiesta del certificato di qualificazione del servizio relativo a tale standard non è conforme alla normativa”.

La richiesta da parte delle stazioni appaltanti dei certificati di accreditamento/qualificazione per la qualità dei laboratori e degli organismi di ispezione è soggetta a limitazioni:

  1. Limitazione: Tenendo conto della natura dell'appalto, tali certificati possono essere richiesti nel disciplinare di prequalificazione e nel capitolato amministrativo. Qualora il certificato sia richiesto all'appaltatore, è obbligatorio includerlo nelle specifiche tecniche. 
  2. Limitazione: Deve essere richiesto che i certificati siano presentati, nel raggruppamento temporaneo di imprese, da almeno uno dei membri e, nel consorzio, da ciascun membro, per ogni parte, relativamente ai documenti richiesti per la propria parte.

2.2. ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI DI QUALITÀ E CONFORMITÀ AGLI STANDARD
Gli offerenti o gli appaltatori che presentano certificati di qualità e conformità agli standard durante la procedura di gara o l'esecuzione del contratto devono prestare attenzione ad alcuni aspetti.
Nella presentazione del certificato del sistema di gestione per la qualità e del certificato del sistema di gestione ambientale, è obbligatorio che tali certificati siano rilasciati da organismi di certificazione accreditati dall'Ente turco di accreditamento oppure da organismi di certificazione accreditati dagli enti nazionali di accreditamento aderenti all'Accordo di mutuo riconoscimento dell'International Accreditation Forum. È necessario confermare, mediante una lettera rilasciata dall'Ente turco di accreditamento, che tali organismi di certificazione sono accreditati dagli enti nazionali di accreditamento aderenti all'Accordo di mutuo riconoscimento dell'International Accreditation Forum e che i certificati da essi rilasciati sono ancora validi. La lettera di conferma può essere utilizzata per un anno dalla data del rilascio, a condizione che sia valida alla data della gara o alla data ultima per la presentazione della domanda. Tuttavia, per i documenti e i certificati rilasciati da organismi di certificazione dichiarati accreditati dall'Ente turco di accreditamento e recanti il marchio di accreditamento TÜRKAK, non è obbligatorio ottenere una conferma dall'Ente turco di accreditamento. In tale ambito, nella decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) del 05.02.2025, n. 2025/UH.I-465, è stato stabilito quanto segue: “È stato accertato che il richiedente S… Ltd. Şti. ha presentato un certificato del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 rilasciato a proprio nome; che il documento presentato è stato rilasciato da IQR Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.; che la data di certificazione è indicata come 03.01.2025 e la data di scadenza del certificato come 02.01.2026; che il documento in questione non reca alcuna dicitura/logo attestante la presenza del marchio di accreditamento TÜRKAK e che l'organismo non figura nell'elenco degli organismi di accreditamento presente sul sito web di TÜRKAK; inoltre, non è stata presentata nell'ambito dell'offerta alcuna lettera di conferma dell'Ente turco di accreditamento attestante che l'organismo emittente è un organismo di certificazione accreditato dagli enti nazionali di accreditamento aderenti all'Accordo di mutuo riconoscimento dell'International Accreditation Forum e che il documento rilasciato da tale organismo è ancora valido; pertanto, si è ritenuto che la contestazione del richiedente fosse infondata.”

Nella presentazione dei documenti relativi alla qualificazione per la qualità dei laboratori di prova, analisi e taratura e degli organismi di ispezione, è obbligatorio che essi siano rilasciati dall'Ente turco di accreditamento o da enti di accreditamento aderenti all'Accordo di mutuo riconoscimento dell'International Laboratory Accreditation Cooperation. È necessario confermare, mediante una lettera rilasciata dall'Ente turco di accreditamento, che tali enti di accreditamento aderiscono all'Accordo di mutuo riconoscimento dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e che i certificati da essi rilasciati sono ancora validi. La lettera di conferma può essere utilizzata per un anno dalla data del rilascio, a condizione che sia valida alla data della gara o alla data ultima per la presentazione della domanda. Tuttavia, per i documenti e i certificati rilasciati dall'Ente turco di accreditamento e recanti il marchio di accreditamento TÜRKAK, non è obbligatorio ottenere una conferma dall'Ente turco di accreditamento.

Anche il periodo di validità dei documenti relativi alla qualità e agli standard è importante. È sufficiente che tali documenti siano validi alla data della gara o alla data ultima per la presentazione della domanda. Tuttavia, qualora siano presentati un certificato del sistema di gestione per la qualità e/o un certificato del sistema di gestione ambientale rilasciati da un organismo di certificazione il cui accreditamento sia stato revocato prima della data della prima pubblicazione del bando di gara o dell'invito, tali certificati non sono considerati validi. 

La presentazione da parte di operatori riuniti comporta aspetti importanti. Nel raggruppamento temporaneo di imprese è sufficiente che almeno uno dei membri presenti i documenti relativi alla qualità e agli standard. Nel consorzio, i documenti relativi alla qualità e agli standard richiesti per ciascuna parte sono indicati nei documenti di gara. In tal caso, ciascun membro è tenuto a presentare i documenti richiesti per la propria parte. Nella decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) del 08.01.2025, n. 2025/UH.II-150, secondo cui non è necessario che tutti i membri presentino i certificati di qualità e conformità agli standard richiesti dalla stazione appaltante, è stato affermato quanto segue: “All'articolo 4.3.2 del bando relativo alla gara oggetto della domanda e all'articolo 7.5.3 del capitolato amministrativo, il “Certificato per il servizio di trasporto di prodotti alimentari TS 13075” è stato definito come criterio di qualificazione; inoltre, nello stesso articolo del capitolato è stato disposto che, in caso di operatori riuniti, tale certificato debba essere presentato da tutti i membri.

In esito agli accertamenti effettuati, si è concluso che, nella gara oggetto dell'esame, è stato richiesto che il certificato per il servizio di trasporto di prodotti alimentari TS 13075, definito come criterio di qualificazione all'articolo 7.5.3 del capitolato amministrativo, fosse presentato da tutti i membri degli operatori riuniti; tuttavia, ai sensi dell'articolo 42 del sopra citato Regolamento di attuazione relativo alle gare per servizi, rubricato “Documenti relativi alla qualità e agli standard”, nel raggruppamento temporaneo di imprese è considerata sufficiente la presentazione dei documenti relativi alla qualità e agli standard da parte di uno dei membri; in tale contesto, la disposizione del capitolato amministrativo che imponeva la presentazione separata del certificato in questione da parte di ciascun membro degli operatori riuniti non era conforme alla normativa e la contestazione del richiedente era fondata.” 

Qualora sia stata modificata soltanto la denominazione di un documento relativo alla qualità e agli standard, vi sono aspetti importanti da conoscere. In tale ambito, se i documenti precedentemente ottenuti dal candidato, dall'offerente o dall'appaltatore sono stati presentati nell'ambito della domanda o dell'offerta entro la data di scadenza indicata nel documento, essi sono considerati validi, a condizione che la stazione appaltante acquisisca dall'ente emittente informazioni attestanti la validità del documento. Tali documenti sono considerati validi dalle stazioni appaltanti anche qualora il candidato, l'offerente o l'appaltatore presenti alla stazione appaltante una lettera, ottenuta dall'ente emittente, attestante la validità del documento precedentemente rilasciato, oppure qualora la relativa normativa contenga una disposizione espressa secondo cui i documenti precedentemente rilasciati sono considerati validi.  

Anche nella presentazione di documenti relativi alla qualità e agli standard ottenuti all'estero vi sono aspetti importanti.  Innanzitutto, i documenti di questo tipo rilasciati in un Paese estero da organismi di certificazione accreditati dagli enti nazionali di accreditamento aderenti all'Accordo di mutuo riconoscimento dell'International Accreditation Forum o da enti di accreditamento aderenti all'Accordo di mutuo riconoscimento dell'International Laboratory Accreditation Cooperation sono esenti dalla legalizzazione se presentati unitamente alla lettera di conferma ottenuta dall'Ente turco di accreditamento. È invece obbligatorio che le traduzioni dei documenti redatti in lingua straniera siano eseguite da traduttori giurati in Turchia e autenticate da un notaio. Tali traduzioni sono esenti dalla legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia.  Qualora le traduzioni di documenti rilasciati in Paesi in cui non è presente un consolato della Repubblica di Turchia siano state eseguite da un traduttore giurato di quel Paese, ma non rechino l'“apostille”, la firma apposta sulla traduzione e l'eventuale sigillo o timbro devono essere legalizzati, nell'ordine, dal Ministero degli Affari Esteri di tale Paese, dal consolato della Repubblica di Turchia responsabile delle relazioni con tale Paese oppure dalla rappresentanza di tale Paese in Turchia, e dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia. Qualora le traduzioni dei documenti redatti in lingua straniera siano eseguite da traduttori giurati in Turchia e autenticate da un notaio, non è richiesta alcuna ulteriore attestazione di legalizzazione su tali traduzioni.

Per quanto riguarda i certificati di qualificazione del servizio, occorre prestare attenzione al rilascio, da parte di soggetti diversi dal TSE, di certificazioni denominate “certificato di qualificazione del servizio”.  Infatti, il certificato HYB di qualificazione del servizio è un certificato registrato del TSE; nessun ente od organismo diverso dal TSE è autorizzato a rilasciare un “HYB”. Poiché nessun soggetto diverso dal TSE può rilasciare certificazioni denominate “certificato di qualificazione del servizio”, non è possibile richiedere un ulteriore accreditamento. Nella decisione relativa alla Legge sugli appalti pubblici del 20.07.2016, n. 2016/UH.II-1840, è stata formulata la seguente valutazione: “Sebbene i certificati di qualificazione del servizio non siano certificati del sistema di gestione per la qualità, nel capitolato amministrativo i certificati del sistema di gestione per la qualità e i certificati di qualificazione del servizio sono stati considerati nella stessa categoria e sono state previste le medesime disposizioni relative alle modalità di presentazione dei documenti; i certificati di qualificazione del servizio sono rilasciati dal TSE, che è un organismo di certificazione accreditato; imponendo l'obbligo di accreditamento di tali certificati, la disposizione in questione non è stata formulata in conformità alla normativa, ha generato incertezza negli offerenti ed è tale da ostacolare la presentazione di offerte corrette …”

CONCLUSIONE
I compiti delle stazioni appaltanti nelle gare consistono nel soddisfare tempestivamente le proprie esigenze a condizioni adeguate e nell'utilizzare le risorse in modo efficiente. I candidati, gli offerenti o gli appaltatori mirano invece a eseguire l'appalto alle condizioni più appropriate e a proseguire la propria attività commerciale ricevendo il pagamento loro dovuto. La richiesta e la presentazione dei documenti relativi alla qualità e agli standard in conformità alla normativa saranno pertanto coerenti con gli obiettivi delle parti.
Sono stati sopra illustrati gli obblighi spettanti alle parti nella richiesta o nella presentazione dei documenti relativi alla qualità e agli standard durante la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. Le parti devono adempiere tali obblighi senza incorrere in controversie. 02.01.2026

İlyas KILIÇ
Esperto di amministrazione pubblica – Consulente in diritto degli appalti

Presidente del consiglio di amministrazione di Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş.





Fonti:

- www.kilichukuk.org 

- Www.ihale.tv 

- Dizionario degli appalti di Kılıç Hukuk ( Sozluk )

-Articolo 31 del Regolamento di attuazione relativo alle gare per servizi, rubricato “Modalità di presentazione dei documenti”, e articolo 42, rubricato “Documenti relativi alla qualità e agli standard”

-Articolo 74 del Comunicato generale sugli appalti pubblici, rubricato “Documenti relativi alla qualità e agli standard”

Preferenze su cookie e contenuti esterni

Questo sito non utilizza cookie pubblicitari, di marketing o di misurazione. Oltre ai dati necessari per la sicurezza e per ricordare la Sua scelta, i contenuti esterni come mappe e video vengono caricati solo se Lei li autorizza. Informativa sui cookie