Controversie relative alla procedura di gara
Documenti sul fatturato e criterio del volume d’affari negli appalti pubblici: valutazione giuridica alla luce delle decisioni KİK?
15 aprile 2026

Esame delle conseguenze giuridiche dei requisiti formali, delle applicazioni dei moduli elettronici EKAP e degli errori commessi dai raggruppamenti temporanei nella valutazione dei documenti sul fatturato e del criterio del volume d’affari negli appalti pubblici.
Documenti sul fatturato e criterio del volume d’affari negli appalti pubblici: valutazione giuridica alla luce delle decisioni KİK?
(Volume d’affari, modulo elettronico EKAP ed errori dei raggruppamenti temporanei alla luce delle decisioni KİK)
1-Introduzione
Nel diritto degli appalti pubblici, la determinazione della capacità economica e finanziaria costituisce uno degli elementi fondamentali per la partecipazione alla gara. In tale contesto, i documenti attestanti il volume d’affari (documenti sul fatturato) sono considerati uno degli strumenti più importanti per dimostrare la capacità finanziaria dell’offerente. Ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono richiedere agli offerenti documenti attestanti il fatturato complessivo o il fatturato relativo all’attività oggetto della gara.
Tuttavia, nella prassi, le regole di forma e di contenuto relative ai documenti sul fatturato sono estremamente rigide e anche una piccola carenza può comportare l’esclusione dell’offerta dalla valutazione. In particolare, le disposizioni relative ai moduli elettronici EKAP, l’obbligo di utilizzare il modulo standard e il calcolo delle quote nei raggruppamenti temporanei comportano rischi significativi per gli offerenti.
Nel presente studio saranno analizzati alcuni degli errori più frequentemente commessi in relazione ai documenti sul fatturato, alla luce delle decisioni dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK), illustrandone le conseguenze giuridiche e gli effetti applicativi.
2- Casi riscontrati nelle procedure di gara e relative valutazioni
Secondo le disposizioni della normativa sugli appalti, i “documenti sul fatturato” sono richiesti nelle gare nell’ambito della capacità economica e finanziaria. Ad esempio, nelle gare relative a lavori, il fatturato complessivo dell’offerente non deve essere inferiore al 25% dell’importo dell’offerta, mentre il fatturato relativo ai lavori non deve essere inferiore al 15% dell’importo dell’offerta. (Cfr.: Regolamento attuativo sulle gare di lavori, m. 36)
Analogamente, per gli appalti di servizi sono previste le stesse percentuali ed è stabilito che l’offerente che soddisfi uno qualsiasi di tali criteri sia considerato qualificato.
2.1. Requisito formale dei documenti sul fatturato
È tuttavia richiesto che i documenti sul fatturato presentino anche una determinata forma. Gli offerenti vengono esclusi dalla valutazione quando i documenti sul fatturato non sono conformi al modulo standard. Ad esempio, in una decisione di riferimento dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK), è stato accertato che il documento sul fatturato presentato dall’offerente non era conforme al modulo standard KİK032E ed è stato stabilito quanto segue: “Sebbene sia stato rilevato che il documento presentato dall’offerente, intitolato “tabella delle informazioni sul fatturato relativo ai lavori”, conteneva le informazioni richieste nel modulo elettronico KİK032, intitolato “Tabella delle informazioni sul fatturato”, ossia “Data di redazione del documento”, “Data della fattura”, “Serie e numero progressivo della fattura”, “Nome e cognome / denominazione commerciale e numero di identità della Repubblica di Turchia / codice fiscale dell’acquirente”, è stato accertato che tale documento non conteneva la dichiarazione che avrebbe dovuto essere inserita dal professionista, formulata come segue: “Dichiaro e mi impegno ad attestare che le informazioni sul fatturato relativo alle vendite/attività realizzate dal soggetto sottoposto a verifica sono state determinate sulla base dei libri contabili, prendendo come riferimento le fatture indicate nell’elenco sopra riportato”.” (Cfr.: decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia del 07.01.2026, n. 2026/UY.II-45)
Questa circostanza dimostra quanto rigorosamente siano applicati i requisiti formali nel diritto degli appalti. Infatti, nonostante il documento contenga le informazioni sostanziali, l’offerta può essere esclusa dalla valutazione per mancata conformità al modulo standard. Di conseguenza, il documento presentato in gara è stato considerato non valido per carenze quali l’assenza della formula dichiarativa, la mancata indicazione dei dati delle fatture e l’incompletezza delle date e dei numeri dei documenti.
2.2. Mancato caricamento del modulo elettronico su EKAP e problema di conformità digitale
Con la diffusione del sistema elettronico di gara, è divenuto obbligatorio predisporre e caricare i documenti sul fatturato come moduli elettronici tramite EKAP. Pertanto, i documenti caricati nel sistema devono essere corretti, completi e validi. (Cfr.: articolo 4, intitolato “Principi e regole”, del Regolamento attuativo sullo svolgimento degli appalti pubblici in formato elettronico)
L’errore più frequentemente riscontrato nella prassi consiste nel mancato caricamento su EKAP del documento sul fatturato relativo alla natura dell’appalto (forniture, servizi, lavori), idoneo a dimostrare il possesso del requisito, nonostante sia noto che il fatturato complessivo è insufficiente. In tal caso, il documento si considera non presentato. Poiché il documento non può essere integrato successivamente, l’offerta viene direttamente esclusa dalla valutazione. (Cfr.: decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia del 12.11.2025, n. 2025/UH.II-2417)
2.3. Errori nel calcolo del fatturato nei raggruppamenti temporanei
Secondo i regolamenti attuativi sulle gare, il criterio del volume d’affari deve essere soddisfatto in proporzione alla quota di partecipazione dei componenti. Il fatturato conseguito nel raggruppamento temporaneo viene considerato in proporzione alle quote. Nella valutazione del volume d’affari del candidato o dell’offerente, l’importo complessivo del volume d’affari è determinato sommando al proprio volume d’affari anche quello del raggruppamento o dei raggruppamenti temporanei di cui fa parte, considerato in proporzione alla propria quota. In tal caso, nell’ambito dell’offerta devono essere presentati anche i documenti attestanti la quota detenuta nel raggruppamento o nei raggruppamenti temporanei il cui volume d’affari viene utilizzato dal candidato o dall’offerente. (Cfr.: Regolamento attuativo sulle gare di lavori, m. 36/14 )
Tuttavia, nella prassi si riscontrano frequentemente errori quali la mancata indicazione della quota, la mancata presentazione dei documenti che attestano la quota, l’errata ripartizione del fatturato complessivo e il mancato possesso del requisito da parte dei singoli componenti. Tali errori, soprattutto nelle gare di grande entità, sono divenuti una delle cause più frequenti di esclusione e comportano l’esclusione del raggruppamento temporaneo dalla valutazione in gara. (Cfr.: decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia del 05.11.2025, n. 2025/UY.II-2363)
Di conseguenza, negli appalti pubblici i documenti presentati nell’ambito dell’offerta o le loro carenze sostanziali non possono essere integrati. Pertanto, circostanze quali la mancata presentazione del documento sul fatturato o la sua non conformità al modulo standard producono conseguenze giuridiche non sanabili.
3- Conclusioni e nostra valutazione
Nella prassi degli appalti pubblici, pur essendo uno degli strumenti fondamentali per dimostrare la capacità economica degli offerenti, i documenti sul fatturato costituiscono anche la tipologia documentale in cui vengono commessi più frequentemente errori e che determina il maggior numero di esclusioni.
Come emerge dalle decisioni di riferimento, le offerte vengono direttamente escluse dalla valutazione per i seguenti motivi:
- Documenti non conformi al modulo standard,
- Moduli elettronici non caricati su EKAP,
- Calcoli errati nei raggruppamenti temporanei,
- Contenuti incompleti o errati.
In tale quadro, gli offerenti che partecipano alla gara sono tenuti a:
- Predisporre necessariamente i documenti sul fatturato in conformità al modulo standard KİK,
- Caricare integralmente i documenti su EKAP,
- Indicare correttamente le quote nei raggruppamenti temporanei,
- Garantire la conformità dei documenti alla normativa sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale.
In conclusione, nel diritto degli appalti pubblici, per quanto riguarda i documenti sul fatturato, gli offerenti devono esaminare attentamente i documenti di gara non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello formale e procedurale.
Dr. Emrah KESGİN
Esperto di finanza pubblica e fiscalità
Fonti:
- Legge n. 4734 sugli appalti pubblici
- Regolamento attuativo sulle gare di lavori
- Regolamento attuativo sulle gare per l’acquisizione di servizi
- Regolamento attuativo sullo svolgimento degli appalti pubblici in formato elettronico
- Decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia, n. 2026/UY.II-45
- Decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia, n. 2025/UH.II-2417
- Decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia, n. 2025/UY.II-2363