Controversie relative alla procedura di gara
Dove e entro quale termine occorre presentare ricorso in caso di annullamento della gara?
26 febbraio 2026

In caso di annullamento di una gara nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, la normativa stabilisce i rimedi e i termini applicabili ai candidati, agli offerenti o ai potenziali offerenti che abbiano subito una lesione. I rimedi contro l’annullamento sono il reclamo alla stazione appaltante, il ricorso alla KİK e l’azione dinanzi al giudice amministrativo. Le domande devono rispettare forma e termini, altrimenti sono respinte. Per alcune decisioni occorre rivolgersi prima alla stazione appaltante, mentre in altri casi direttamente all’Autorità o al giudice. Un errore frequente è rivolgersi all’Autorità anziché direttamente al giudice contro decisioni di annullamento non adottate a seguito di reclamo. Inoltre, gli acquist
Dove e entro quale termine occorre presentare ricorso in caso di annullamento della gara?
I- Introduzione
Le procedure di gara rientranti nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici iniziano con il bando di gara e terminano con la stipulazione del contratto. Nel corso della procedura può inoltre verificarsi l’annullamento della gara per vari motivi. L’annullamento della gara indica la conclusione della procedura di gara, prima della stipulazione del contratto, da parte dei soggetti della stazione appaltante che ha indetto la gara e che sono autorizzati ad annullarla (Cfr. İlyas KILIÇ, Cause, problemi e soluzioni degli annullamenti degli appalti pubblici, Kılıç Akademi Yayınları, Ankara- 2026, pag. 25.).
Tuttavia, in caso di annullamento della gara, diventa importante stabilire a quali rimedi ed entro quale termine debbano ricorrere i soggetti che abbiano subito o possano verosimilmente subire una lesione. Infatti, le domande non presentate conformemente alla normativa sugli appalti sono respinte per motivi procedurali o per inosservanza dei termini.
In caso di annullamento della gara, la normativa sugli appalti stabilisce che i candidati, gli offerenti e i potenziali offerenti che abbiano subito una lesione possano rivolgersi alla stazione appaltante, all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) oppure direttamente al giudice mediante un’azione.
Nel presente esame illustreremo, con riferimento agli annullamenti delle gare, le modalità di tutela e di presentazione delle domande nonché i termini di decadenza, analizzando la materia alla luce di decisioni giurisprudenziali.
II- Presentazione di domande alla stazione appaltante o all’Autorità per gli appalti pubblici in caso di annullamento della gara
I candidati, gli offerenti e i potenziali offerenti che sostengano di aver subito o di poter verosimilmente subire una lesione o un danno a causa di atti o comportamenti illegittimi verificatisi in una procedura di gara condotta nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici possono, purché rispettino determinate regole formali e procedurali, presentare un reclamo alle stazioni appaltanti e un ricorso alla KİK. Il reclamo e il ricorso alla KİK costituiscono rimedi amministrativi che devono essere obbligatoriamente esperiti prima di proporre un’azione giudiziaria. (Cfr. articolo 54 della Legge n. 4734, intitolato Ricorsi relativi alle gare.)
Elenciamo anzitutto qui di seguito i casi in cui i soggetti che abbiano subito o possano verosimilmente subire una lesione a causa dell’annullamento della gara devono rivolgersi alla stazione appaltante o all’Autorità, nonché i relativi termini:
• Il primo caso riguarda le situazioni in cui la stazione appaltante annulla la gara, a causa dell’assenza di offerte valide oppure, pur essendovi offerte valide, dell’esclusione di alcune offerte dalla valutazione, con la motivazione che non si è determinata concorrenza nella gara o che non è stato realizzato un impiego efficiente delle risorse. Per tali atti è possibile presentare un reclamo alla stazione appaltante entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione della commissione di gara. Tuttavia, qualora non si ottenga l’esito atteso dalla domanda o la stazione appaltante non risponda entro il termine previsto, occorre presentare un ricorso alla KİK. (Cfr. articolo 2.(3) del Comunicato sui ricorsi relativi alle gare.)
• Il secondo caso riguarda l’annullamento della gara da parte della stazione appaltante mediante rigetto di tutte le offerte a seguito di un reclamo alla stazione appaltante o di un ricorso alla KİK. Entro 5 (cinque) giorni dal giorno successivo alla comunicazione dell’atto di annullamento deve essere presentato un ricorso direttamente all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK). (Cfr. articolo 14.(1) del Regolamento sui ricorsi relativi alle gare.)
• Il terzo caso riguarda la decisione della stazione appaltante di annullare la gara dopo che il Consiglio, a seguito di un ricorso alla KİK, abbia deciso il rigetto della domanda o l’adozione di una misura correttiva. Anche in questo caso si presenta un ricorso direttamente all’Autorità. (Cfr. lettera (c) dell’articolo 4 del Regolamento sui ricorsi relativi alle gare, intitolato Rimedi esperibili.)
L’errore più frequente in relazione a questo tipo di decisioni di annullamento della gara consiste nel proporre direttamente un’azione dinanzi ai giudici, anziché rivolgersi all’Autorità per gli appalti pubblici, riguardo a una gara che sia stata oggetto di un precedente reclamo e sia stata annullata dalla stazione appaltante. In una decisione giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha statuito che “la Legge n. 4734 stabilisce, senza distinguere se l’annullamento della gara da parte della stazione appaltante derivi o meno dai motivi del reclamo precedentemente presentato, che gli atti di annullamento della gara adottati a seguito di un reclamo o di un ricorso alla KİK possono essere oggetto di ricorso alla KİK; che contro la decisione di annullamento della gara oggetto della controversia, in relazione alla quale risulta evidente che era stato precedentemente presentato un reclamo alla stazione appaltante, può essere proposto un ricorso all’Autorità per gli appalti pubblici; e che il Consiglio per gli appalti pubblici è competente e autorizzato a esaminare tale ricorso.” (Cfr. decisione della 13ª Sezione del Consiglio di Stato del 21.10.2014, E: 2014/2637, K: 2014/3173.)
III- Proposizione di un’azione in caso di annullamento della gara
Nelle gare svolte nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, contro le decisioni di annullamento adottate dalla stazione appaltante senza che sia stato presentato alcun reclamo o ricorso alla KİK relativo alla gara non può essere proposto un ricorso alla KİK. Contro tali decisioni di annullamento è possibile rivolgersi agli organi della giustizia amministrativa. (Cfr. articolo 8 del Comunicato sui ricorsi relativi alle gare.) L’azione deve essere proposta entro 30 giorni dalla data successiva alla notificazione dell’annullamento della gara e, anche in questo caso, dinanzi ai tribunali amministrativi del luogo in cui si è svolta la gara.
D’altro canto, nell’ambito dei ricorsi relativi alla procedura di gara, è possibile proporre un’azione dinanzi ai tribunali amministrativi anche contro la decisione definitiva dell’Autorità per gli appalti pubblici che dispone l’annullamento della gara, entro 30 giorni dalla comunicazione di tale decisione. (Cfr. articolo 57 della Legge n. 4734, intitolato Controllo giurisdizionale.)
Sebbene il presente esame riguardi le gare rientranti nell’ambito della Legge n. 4734, occorre altresì accennare brevemente agli annullamenti delle gare relative agli acquisti in deroga effettuati al di fuori della Legge. Gli acquisti in deroga sono acquisti effettuati in conformità alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge n. 4734 e non soggetti alla Legge. Per tale motivo, non è possibile sottoporre all’Autorità per gli appalti pubblici le controversie relative all’annullamento delle gare svolte nell’ambito degli acquisti in deroga. Le controversie sorte nelle gare relative agli acquisti in deroga devono essere risolte dinanzi ai giudici. (Cfr. İlyas KILIÇ, Cause, problemi e soluzioni degli annullamenti degli appalti pubblici, Kılıç Akademi Yayınları, Ankara-2026, pagg.337-341)
L’errore più frequente nelle questioni sopra descritte consiste nel fatto che gli offerenti, quando la decisione di annullamento della gara non è stata adottata a seguito di un reclamo o di un ricorso alla KİK, si rivolgono all’Autorità per gli appalti pubblici anziché direttamente al giudice, come sarebbe necessario. In tali casi l’Autorità decide che “potranno essere esaminati i ricorsi alla KİK presentati contro le decisioni di annullamento della gara adottate dalla stazione appaltante a seguito di un reclamo o di un ricorso alla KİK. Poiché è stato accertato che, nella gara oggetto della domanda, la decisione di annullamento non è stata adottata dalla stazione appaltante a seguito di un reclamo o di un ricorso alla KİK, non è possibile presentare un ricorso alla KİK.” (Cfr. decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 16.04.2012, n. 2012/UY.III-1748.)
IV. Conclusione
I soggetti il cui interesse giuridico sia leso da annullamenti di gare illegittimamente disposti dalle stazioni appaltanti o da atti di annullamento delle decisioni di annullamento delle gare possono tutelare i propri diritti mediante reclamo, ricorso alla KİK e azione dinanzi ai giudici.
È stato illustrato in parte a quale autorità, entro quale termine e con quali modalità debbano essere presentate le domande sopra indicate. Tuttavia, l’affidamento a giuristi esperti delle domande riguardanti l’annullamento degli atti di annullamento delle gare eviterà la perdita di diritti. 26.02.2026
Avv. Işıl KILIÇ EROL
Consulente in diritto degli appalti e dei contratti
Fonti:
- Legge sugli appalti pubblici
- İlyas KILIÇ, Cause, problemi e soluzioni degli annullamenti degli appalti pubblici, Kılıç Akademi Yayınları, Ankara-2026.
- www.kilichukuk.org