Controversie relative alla procedura di gara
È possibile partecipare alle gare con attestati di ultimazione dei lavori ottenuti in Paesi esteri?
17 settembre 2025

Nel presente articolo saranno esaminate le condizioni alle quali le persone fisiche di cittadinanza turca e gli appaltatori persone giuridiche costituiti secondo le leggi della Repubblica di Turchia, che hanno assunto impegni contrattuali nei confronti del settore privato all’estero, possono partecipare con i documenti ottenuti da tali lavori alle gare per lavori da eseguire in Turchia nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici (Legge).
È possibile partecipare alle gare con attestati di ultimazione dei lavori ottenuti in Paesi esteri?
I-Introduzione
Nel presente articolo saranno esaminate le condizioni alle quali le persone fisiche di cittadinanza turca e gli appaltatori persone giuridiche costituiti secondo le leggi della Repubblica di Turchia, che hanno assunto impegni contrattuali nei confronti del settore privato all’estero, possono partecipare con i documenti ottenuti da tali lavori alle gare per lavori da eseguire in Turchia nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici (Legge).
II- Aspetti importanti da conoscere per la partecipazione alle gare
La principale normativa in materia di gare che deve essere esaminata per poter partecipare alle gare di lavori nel nostro Paese comprende la “Legge n. 4734 sugli appalti pubblici”, il “Regolamento di attuazione delle gare di lavori”, il “Comunicato generale sugli appalti pubblici”, le “Decisioni del Consiglio di regolamentazione”, le “Decisioni sulle controversie” e gli altri documenti pertinenti.
Innanzitutto, le persone fisiche e giuridiche che intendono partecipare alle procedure di appalto pubblico devono registrarsi sulla Piattaforma elettronica per gli appalti pubblici (EKAP). Pertanto, occorre esaminare la Guida per l’utente relativa alle procedure di registrazione delle persone fisiche/giuridiche e la Guida per l’utente relativa alle modifiche apportate alle schermate delle persone fisiche/giuridiche, pubblicate dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK).
EKAP è una piattaforma elettronica che costituisce la base del sistema turco degli appalti e sulla quale vengono effettuati, in particolare, la pubblicazione dei bandi di gara, le gare e le notifiche. Le attività e le operazioni relative alle procedure di appalto pubblico che devono essere eseguite dalle persone fisiche e giuridiche registrate sulla piattaforma vengono effettuate nei campi definiti in EKAP.
Un altro aspetto consiste nel fatto che tutti i documenti attestanti i requisiti delle persone che partecipano alle gare, in primo luogo gli attestati di esperienza, devono essere caricati su EKAP e presentati in gara sempre tramite tale piattaforma. Gli offerenti che presentano documenti incompleti o non conformi alla normativa sono esclusi dalla valutazione nelle gare. Pertanto, è necessario conoscere gli aspetti principali relativi alla valutazione dei documenti ottenuti all’estero come attestati di esperienza.
III-Normativa relativa all’utilizzo nelle gare degli attestati di esperienza ottenuti all’estero
Le disposizioni relative all’attestato di esperienza da utilizzare nelle gare di lavori da espletare nell’ambito della Legge sono le seguenti:
All’articolo 30 del Regolamento di attuazione delle gare di lavori, intitolato “Documenti da richiedere”:
“ (1) I documenti da richiedere ai candidati o agli offerenti ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria e dell’idoneità professionale e tecnica sono determinati secondo i seguenti principi:
a) Indipendentemente dal valore stimato dell’appalto, in ogni gara è obbligatorio richiedere i documenti attestanti che il candidato o l’offerente (espressione abrogata: 25/01/2017-29959 G.U./art. 1) è autorizzato a presentare un’offerta, nonché l’attestato di esperienza.” disposizione,
All’articolo 39 del Regolamento di attuazione delle gare di lavori, intitolato “Documenti attestanti l’esperienza”:
“(1) È obbligatorio richiedere ai candidati o agli offerenti un attestato di esperienza, affinché comprovino l’esperienza maturata nel lavoro oggetto della gara o in lavori analoghi, assunti in Turchia o all’estero nei confronti del settore pubblico o privato nell’ambito di un contratto a titolo oneroso.
(2) Per comprovare la propria esperienza, i candidati o gli offerenti presentano:
a) documenti attestanti la propria esperienza relativa a lavori la cui accettazione provvisoria sia stata effettuata negli ultimi quindici anni precedenti la data del primo bando o dell’invito.
….
(5) Per quanto riguarda gli importi degli attestati di esperienza;
a) Nelle gare espletate ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo 21, lettere (b) e (c), della Legge e il cui valore stimato rispetto alla soglia sia:
1) fino al doppio, è richiesto quale criterio di idoneità che l’importo non sia inferiore alla percentuale determinata dalla stazione appaltante, compresa tra il 50% e il 100% dell’importo offerto,
2) pari o superiore al doppio, è richiesto quale criterio di idoneità che l’importo non sia inferiore alla percentuale determinata dalla stazione appaltante, compresa tra il 50% e l’80% dell’importo offerto.
b) Nelle gare espletate ai sensi dell’articolo 20 e dell’articolo 21, lettere (a), (d) ed (e), della Legge e il cui valore stimato rispetto alla soglia sia:
1) fino al doppio, è richiesto quale criterio di idoneità che l’importo non sia inferiore a quello determinato dalla stazione appaltante, compreso tra il 50% e il 100% del valore stimato dell’appalto,
2) pari o superiore al doppio, è richiesto quale criterio di idoneità che l’importo non sia inferiore a quello determinato dalla stazione appaltante, compreso tra il 50% e l’80% del valore stimato dell’appalto.
…..
(16) Fatti salvi i lavori eseguiti all’estero per istituzioni e organizzazioni autorizzate a rilasciare documenti, per comprovare l’esperienza relativa agli altri lavori eseguiti all’estero deve essere presentato un attestato di ultimazione dei lavori redatto conformemente alla normativa di tale Paese e contenente il nome o la denominazione del committente, il luogo e la natura del lavoro, il nome o la denominazione dell’appaltatore, l’importo e la data del contratto nonché la data di ultimazione del lavoro.” disposizione,
All’articolo 43 del Regolamento di attuazione delle gare di lavori, “Istituzioni e organizzazioni autorizzate a rilasciare attestati di esperienza”:
“(8) Fatti salvi i lavori eseguiti all’estero per istituzioni e organizzazioni autorizzate a rilasciare documenti, le competenti Rappresentanze/Uffici commerciali della Repubblica di Turchia nel Paese estero possono rilasciare un attestato di ultimazione dei lavori a nome delle persone fisiche di cittadinanza turca e delle persone giuridiche costituite secondo le leggi della Repubblica di Turchia che abbiano eseguito lavori all’estero. Per il rilascio dell’attestato di ultimazione dei lavori in tale ambito si utilizza il relativo modulo elettronico.” disposizione,
All’articolo 45 del Regolamento di attuazione delle gare di lavori, intitolato “Domanda di rilascio del documento”;
“(1) Coloro che richiedono un attestato di esperienza, al fine di comprovare il lavoro o l’incarico svolto, presentano domanda all’istituzione o all’organizzazione autorizzata a rilasciare il documento, allegando all’istanza i documenti elencati di seguito:
…..
“ı) Fatti salvi i lavori eseguiti all’estero per istituzioni e organizzazioni autorizzate a rilasciare documenti, per le persone fisiche di cittadinanza turca e per gli appaltatori persone giuridiche costituiti secondo le leggi della Repubblica di Turchia che abbiano assunto impegni contrattuali all’estero nei confronti del settore pubblico o privato: documento di aggiudicazione del lavoro, contratto, eventuale verbale di accettazione provvisoria e altri documenti ritenuti necessari.” disposizione,
All’ARTICOLO AGGIUNTIVO 1 del Regolamento di attuazione delle gare di lavori, intitolato “Rilascio degli attestati di esperienza tramite EKAP”; (5) Gli attestati di ultimazione relativi a lavori che persone fisiche/giuridiche nazionali o estere abbiano assunto all’estero nei confronti del settore pubblico o privato nell’ambito di un contratto a titolo oneroso sono registrati a fini informativi dall’Autorità su EKAP, su domanda del titolare del documento. La registrazione viene effettuata entro 15 giorni dalla domanda presentata secondo la procedura prevista e il documento può essere utilizzato per comprovare l’esperienza soltanto dopo la scadenza di tale termine, anche qualora sia stato registrato in precedenza. Ai fini della registrazione, l’attestato di ultimazione rilasciato all’estero deve essere presentato conformemente all’articolo 31 del presente Regolamento; qualora l’Autorità richieda informazioni e documenti, anche questi devono essere allegati alla domanda secondo la procedura stabilita dall’Autorità. La registrazione di un documento ai sensi del presente comma non costituisce presunzione dell’avvenuta esecuzione del lavoro oggetto del documento né dell’esattezza delle informazioni in esso contenute. Tale registrazione non elimina i poteri e le responsabilità delle commissioni di gara in materia di esame, valutazione e verifica. Gli attestati di ultimazione relativi a lavori eseguiti all’estero da persone fisiche/giuridiche nazionali o estere non possono essere utilizzati per comprovare l’esperienza nelle gare il cui bando o la cui comunicazione sia pubblicato dopo il 1/10/2018, salvo che siano registrati su EKAP. I documenti registrati su EKAP ai sensi del presente comma sono utilizzati nelle gare mediante presentazione del certificato di registrazione rilasciato dall’Autorità al richiedente.” disposizione,
All’articolo 31 del Regolamento di attuazione delle gare di lavori, intitolato “Modalità di presentazione dei documenti;
“(1) Nell’applicazione del presente Regolamento, le stazioni appaltanti richiedono gli originali dei documenti oppure copie la cui conformità all’originale sia stata autenticata da un notaio. Anche le copie delle fatture presentate in tale ambito sono considerate originali. Nelle gare in cui le offerte sono ricevute in formato cartaceo, i candidati o gli offerenti possono presentare, nell’ambito delle proprie domande o offerte, anziché gli originali dei documenti richiesti, copie sulle quali la stazione appaltante abbia apposto prima della data della gara o del termine ultimo per la presentazione delle domande l’annotazione “originale visionato dalla stazione appaltante” o un’annotazione di significato equivalente. Le domande presentate a tale scopo devono obbligatoriamente essere evase, prima della gara, dal responsabile della competente unità della stazione appaltante o dal personale incaricato a tale riguardo.
(2) I documenti autenticati da un notaio devono obbligatoriamente recare un’annotazione che ne attesti la conformità all’originale; non sono considerati validi quelli autenticati previa visione di una copia o fotocopia né quelli recanti l’annotazione “identico al documento presentato” o un’annotazione di significato equivalente. Tuttavia, nell’ambito della disposizione di cui all’articolo 9 del Regolamento della Gazzetta del Registro delle Imprese della Turchia, sono accettate anche le copie della Gazzetta del Registro delle Imprese rilasciate dall’amministrazione della Gazzetta o dalle camere affiliate all’Unione delle Camere e delle Borse della Turchia con l’autenticazione “identico all’originale”, oppure le relative copie autenticate da un notaio.
(3) Ad eccezione dei documenti rilasciati dalle rappresentanze della Repubblica di Turchia nei Paesi esteri, l’autenticazione dei documenti rilasciati nei Paesi esteri e dei documenti rilasciati dalle rappresentanze dei Paesi esteri in Turchia è effettuata come segue:
a) I documenti ufficiali rilasciati nei Paesi aderenti alla Convenzione che abolisce l’obbligo di legalizzazione degli atti pubblici stranieri e rientranti nell’ambito dell’articolo 1 di tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione da parte del Consolato della Repubblica di Turchia o del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia, purché rechino una “apostille”. Per apostille si intende l’operazione di certificazione dell’autenticità della firma apposta sul documento, della qualifica in cui ha agito il firmatario e, ove presente, della conformità del sigillo o del timbro apposto sul documento all’originale. Il documento si considera presentato conformemente alla procedura anche qualora l’autenticità della firma apposta sul documento, la qualifica in cui ha agito il firmatario e, ove presente, la conformità del sigillo o del timbro apposto sul documento all’originale siano state certificate in successione da altre autorità competenti del Paese di rilascio e l’apostille riguardi l’autorità immediatamente precedente nella catena delle autenticazioni.
b) Qualora tra la Repubblica di Turchia e uno o più altri Stati esista un accordo o una convenzione contenente disposizioni che disciplinano l’autenticazione della firma, del sigillo o del timbro apposti sui documenti, l’autenticazione dei documenti rilasciati in tali Paesi può essere effettuata conformemente alle disposizioni di tale accordo o convenzione.
c) I documenti non presentati ai sensi delle lettere (a) o (b) devono invece essere autenticati mediante uno dei seguenti metodi:
1) Il documento deve essere autenticato dal Consolato della Repubblica di Turchia in tale Paese dopo essere stato autenticato direttamente dal Ministero degli Affari Esteri del Paese in cui è stato rilasciato, oppure, dopo l’autenticazione da parte delle altre autorità competenti del Paese in cui è stato rilasciato, dal Ministero degli Affari Esteri di tale Paese. Nei Paesi in cui non è presente un Consolato della Repubblica di Turchia, l’autenticazione viene effettuata dal Consolato della Repubblica di Turchia competente per le relazioni con tale Paese. Per autenticazione da parte delle altre autorità competenti del Paese in cui è stato rilasciato e del Ministero degli Affari Esteri del Paese di rilascio del documento si intende l’operazione di certificazione dell’autenticità della firma immediatamente precedente apposta sul documento, della qualifica in cui ha agito il firmatario e, ove presente, della conformità del sigillo o del timbro apposto sul documento all’originale. Per autenticazione da parte del Consolato della Repubblica di Turchia si intende invece l’operazione di certificazione dell’autenticità della firma e, ove presente, della conformità del sigillo o del timbro apposto sul documento all’originale.
2) Il documento deve essere autenticato, nell’ordine, dalla rappresentanza in Turchia del Paese in cui è stato rilasciato e dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia. Per autenticazione da parte della rappresentanza in Turchia del Paese di rilascio si intende l’operazione di certificazione dell’autenticità della firma immediatamente precedente apposta sul documento, della qualifica in cui ha agito il firmatario e, ove presente, della conformità del sigillo o del timbro apposto sul documento all’originale. Per autenticazione da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia si intende invece l’operazione di certificazione dell’autenticità della firma e, ove presente, della conformità del sigillo o del timbro apposto sul documento all’originale.
ç) Nei procedimenti di autenticazione effettuati in successione, il documento si considera presentato conformemente alla procedura anche qualora le carenze o gli errori relativi agli elementi da certificare siano eliminati o corretti dalle autorità successive nell’ambito dell’autenticazione.” disposizione,
All’articolo 48 del Regolamento di attuazione delle gare di lavori, intitolato “Principi relativi alla valutazione”:
“(1) Nella valutazione dell’esperienza dei candidati e degli offerenti relativa al lavoro oggetto della gara o a lavori analoghi, sono presi in considerazione gli attestati di esperienza ottenuti sulla base di un unico contratto. Non è possibile valutare cumulativamente più esperienze.
(2) (Modifica: 19/06/2018-30453/m G.U./art. 5) Gli importi dei lavori che non rientrano nell’ambito del lavoro oggetto della gara o di lavori analoghi non sono presi in considerazione nella valutazione dell’esperienza. Tuttavia, se l’elemento essenziale del lavoro oggetto dell’attestato di esperienza è conforme al lavoro oggetto della gara o a un lavoro analogo, viene valutato l’intero importo dell’attestato di esperienza.” disposizione,
All’articolo 51 del Regolamento di attuazione delle gare di lavori, intitolato “Certificati di appaltatore”;
“ (1)I certificati di appaltatore non possono essere utilizzati nelle gare come documenti comprovanti l’esperienza.” disposizione,
All’articolo 6 del Regolamento di attuazione relativo allo svolgimento in modalità elettronica degli appalti pubblici, richiamato dal Regolamento di attuazione delle gare di lavori e intitolato “Attività e operazioni da effettuare tramite EKAP”;
“(3) Gli attestati di esperienza sono rilasciati tramite EKAP dalle istituzioni e organizzazioni competenti. Fatti salvi i lavori eseguiti per istituzioni e organizzazioni autorizzate a rilasciare documenti, gli attestati di ultimazione relativi a lavori assunti all’estero nei confronti del settore pubblico o privato nell’ambito di un contratto a titolo oneroso sono registrati dall’Autorità su EKAP.” è prevista tale disposizione.
Pertanto, nell’ambito delle disposizioni normative illustrate, occorre valutare se i documenti relativi a lavori ottenuti all’estero possano essere utilizzati come attestati di esperienza.
IV-Valutazione:
Valutando congiuntamente le disposizioni illustrate al precedente punto “III”, si comprende che, nelle gare per lavori, indipendentemente dal valore stimato dell'appalto, è obbligatorio in ogni gara richiedere agli offerenti un attestato di esperienza (certificato di esecuzione) per comprovare l'esperienza maturata, in Turchia o all'estero, in lavori oggetto della gara o in lavori analoghi, assunti nel settore pubblico o privato nell'ambito di un contratto a titolo oneroso. Tuttavia, l'attestato di esperienza (certificato di esecuzione) deve riguardare lavori per i quali sia stata effettuata l'accettazione provvisoria negli ultimi quindici anni precedenti la data del primo avviso o dell'invito.
Per le persone fisiche di cittadinanza turca e le persone giuridiche costituite secondo le leggi della Repubblica di Turchia che abbiano eseguito lavori all'estero, i competenti Uffici dei consiglieri/addetti commerciali della Repubblica di Turchia nel Paese estero possono rilasciare un certificato di completamento dei lavori. Per il rilascio del certificato di completamento dei lavori viene utilizzato il modulo elettronico stabilito dall'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK). A tal fine, per gli appaltatori che siano persone fisiche di cittadinanza turca o persone giuridiche costituite secondo le leggi della Repubblica di Turchia e che abbiano assunto impegni nei confronti del settore pubblico o privato all'estero, fatta eccezione per i lavori eseguiti all'estero per istituzioni e organizzazioni autorizzate al rilascio del documento, devono essere presentati il documento di aggiudicazione del lavoro, il contratto, l'eventuale verbale di accettazione provvisoria e gli altri documenti ritenuti necessari.
Tuttavia, ai fini dell'accettazione dei certificati di completamento relativi a lavori assunti all'estero nei confronti del settore pubblico o privato nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, devono essere state espletate anche le procedure di autenticazione. In tale ambito:
- I documenti ufficiali rilasciati nei Paesi aderenti alla Convenzione che abolisce l'obbligo di legalizzazione degli atti pubblici stranieri e rientranti nell'ambito dell'articolo 1 di tale Convenzione sono esenti dalla procedura di autenticazione del Consolato della Repubblica di Turchia o del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia, purché rechino l'“apostille”.
- Per procedura di apostille si intende la verifica dell'autenticità della firma apposta sul documento, della qualifica in cui ha agito il firmatario e, se del caso, della corrispondenza del sigillo o del timbro apposto all'originale. Anche qualora l'autenticità della firma apposta sul documento, la qualifica in cui ha agito il firmatario e, se del caso, la corrispondenza del sigillo o del timbro apposto all'originale siano state autenticate in successione dalle altre autorità competenti del Paese di emissione e l'apostille riguardi l'autorità immediatamente precedente nella catena delle autenticazioni, il documento si considera presentato conformemente alla procedura.
- Qualora tra la Repubblica di Turchia e uno o più altri Stati esista un accordo o una convenzione contenente disposizioni che disciplinano la procedura di autenticazione della firma, del sigillo o del timbro apposti sui documenti, l'autenticazione dei documenti rilasciati in tali Paesi può essere effettuata conformemente alle disposizioni di tale accordo o convenzione.
- I documenti non presentati nell'ambito delle procedure di autenticazione sopra indicate devono essere autenticati mediante uno dei seguenti metodi:
- Il documento deve essere autenticato dal Consolato della Repubblica di Turchia presente nel Paese di emissione, dopo essere stato autenticato direttamente dal Ministero degli Affari Esteri di tale Paese oppure, in seguito all'autenticazione da parte delle altre autorità competenti del Paese di emissione, dal Ministero degli Affari Esteri di tale Paese. Nei Paesi in cui non è presente un Consolato della Repubblica di Turchia, la procedura di autenticazione è effettuata dal Consolato della Repubblica di Turchia competente per le relazioni con tale Paese. Per autenticazione da parte delle altre autorità competenti del Paese di emissione e del Ministero degli Affari Esteri del Paese in cui il documento è stato rilasciato si intende la verifica dell'autenticità della firma immediatamente precedente apposta sul documento, della qualifica in cui ha agito il firmatario e, se del caso, della corrispondenza del sigillo o del timbro apposto all'originale. Per autenticazione da parte del Consolato della Repubblica di Turchia si intende invece la verifica dell'autenticità della firma e, se del caso, della corrispondenza del sigillo o del timbro apposto all'originale.
- Il documento deve essere autenticato, nell'ordine, dalla rappresentanza in Turchia del Paese in cui è stato rilasciato e dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia. Per autenticazione da parte della rappresentanza in Turchia del Paese in cui il documento è stato rilasciato si intende la verifica dell'autenticità della firma immediatamente precedente apposta sul documento, della qualifica in cui ha agito il firmatario e, se del caso, della corrispondenza del sigillo o del timbro apposto all'originale. Per autenticazione da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia si intende invece la verifica dell'autenticità della firma e, se del caso, della corrispondenza del sigillo o del timbro apposto all'originale.
- Nelle procedure di autenticazione effettuate in successione (a catena o interconnesse), qualora le omissioni o gli errori relativi agli elementi da verificare siano eliminati o corretti dalle autorità successive nell'ambito dell'autenticazione, il documento si considera comunque presentato conformemente alla procedura.
I certificati di completamento relativi a lavori assunti all'estero nei confronti del settore pubblico o privato nell'ambito di un contratto a titolo oneroso devono essere registrati su EKAP (piattaforma elettronica per gli appalti pubblici) dall'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK). I certificati di completamento relativi a lavori assunti all'estero da persone fisiche/giuridiche nazionali o estere nei confronti del settore pubblico o privato nell'ambito di un contratto a titolo oneroso sono registrati a scopo informativo su EKAP dall'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK), su richiesta del titolare del documento, ai sensi della “Direttiva sulla registrazione su EKAP degli attestati di esperienza ottenuti da lavori eseguiti all'estero, al fine di comprovarne la conformità alle modalità di presentazione dei documenti” . Tuttavia, i documenti rilasciati dagli Uffici dei consiglieri/addetti commerciali della Repubblica di Turchia non sono registrati su EKAP ai sensi di tale Direttiva.
Nella valutazione dell'esperienza relativa ai lavori oggetto della gara o a lavori analoghi, si prendono in considerazione gli attestati di esperienza acquisiti sulla base di un unico contratto. Non è possibile valutare cumulativamente più esperienze. Gli importi dei lavori che non rientrano nell'ambito dei lavori oggetto della gara o dei lavori analoghi non sono presi in considerazione nella valutazione dell'esperienza. Tuttavia, qualora l'elemento sostanziale del lavoro oggetto dell'attestato di esperienza sia conforme al lavoro oggetto della gara o al lavoro analogo, viene valutato l'intero importo dell'attestato di esperienza. Occorre precisare che i “libretti di appaltatore” non possono essere utilizzati nelle gare come documenti comprovanti l'esperienza.
V. Conclusione:
Le persone che abbiano ottenuto un certificato di completamento relativo a lavori assunti all'estero nei confronti del settore pubblico o privato nell'ambito di un contratto a titolo oneroso possono partecipare agli appalti pubblici nel nostro Paese. Tuttavia, tale documento deve essere redatto e autenticato conformemente alla normativa sugli appalti e registrato su EKAP. In caso contrario, non sarà possibile partecipare alla gara. Partecipare alle gare dopo aver richiesto un parere a studi legali esperti in materia di appalti consentirà di evitare perdite di tempo, manodopera e risorse finanziarie. 17.09.2025
Ruhi ARSLAN Esperto di amministrazione pubblica e consulente in materia di appalti |