Controversie relative alla procedura di gara
Errore critico nella valutazione dei certificati di prodotto nazionale: interpretazione basata sui componenti anziché sul prodotto finale
16 aprile 2026

Si esaminano le conseguenze giuridiche dell’interpretazione basata sui componenti anziché sul prodotto finale nella valutazione dei certificati di prodotto nazionale negli appalti pubblici e l’applicazione della percentuale di contributo nazionale.
Errore critico nella valutazione dei certificati di prodotto nazionale: interpretazione basata sui componenti anziché sul prodotto finale
1-Introduzione
Il vantaggio previsto per i prodotti nazionali al fine di incentivare la produzione nazionale negli appalti pubblici è disciplinato dall’articolo 63 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici. In questo modo, nel sistema degli appalti pubblici è stato stabilito un importante equilibrio tra concorrenza e produzione industriale. Tuttavia, nella prassi, un’interpretazione errata o inesatta di tale vantaggio può incidere direttamente sugli esiti delle gare e causare danni erariali.
Una decisione esemplificativa del Consiglio per gli appalti pubblici ha infatti fornito un esempio concreto degli errori emersi nella valutazione del certificato di prodotto nazionale e nell’applicazione del vantaggio di prezzo. (Cfr.: decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 26.03.2026, n. 2026/UM.I-903)
Nel presente studio saranno esaminati il quadro giuridico del vantaggio previsto per i prodotti nazionali, la determinazione della percentuale di contributo nazionale, i limiti del potere discrezionale della stazione appaltante e gli effetti delle applicazioni errate sulla procedura di gara.
2- Fondamento giuridico della concessione del vantaggio per i prodotti nazionali
Ai sensi dell’articolo 63 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, nelle gare per la fornitura di beni può essere concesso un vantaggio di prezzo fino al %15 a favore degli offerenti che propongono prodotti nazionali. In alcuni casi, l’applicazione di tale vantaggio è obbligatoria.
L’articolo 61 del Regolamento attuativo sulle gare per la fornitura di beni disciplina nel dettaglio le modalità di applicazione di tale vantaggio. Di conseguenza;
- Il vantaggio di prezzo deve essere indicato chiaramente nei documenti di gara,
- Il vantaggio si applica aggiungendo il relativo importo all’offerta degli offerenti che non propongono prodotti nazionali,
- La valutazione deve essere trasparente e conforme al principio di uguaglianza.
Lo scopo di tali disposizioni è garantire la tutela della concorrenza, incentivando al contempo la produzione nazionale.
L’elemento più critico nella determinazione dello status di prodotto nazionale è la percentuale di contributo nazionale. Ai sensi del Comunicato sui prodotti nazionali, affinché un prodotto possa essere considerato nazionale, la percentuale di contributo nazionale deve essere almeno pari al %51. In altri termini, non è richiesto che il prodotto sia interamente nazionale. Si prende in considerazione il prodotto finale e il fatto che i sottocomponenti siano importati non è, di per sé, determinante. Tale circostanza riveste particolare importanza soprattutto per i prodotti industriali composti da numerosi componenti.
3- Svolgimento del caso concreto
Nel caso concreto oggetto della decisione del Consiglio, nonostante l’offerente avesse presentato un certificato di prodotto nazionale, la stazione appaltante non ha applicato il relativo vantaggio, adducendo che l’“isolatore in silicone”, uno dei componenti del prodotto, era importato. In altri termini, ha effettuato la valutazione aggiungendo il %15 all’importo dell’offerta. In conseguenza di tale valutazione, l’offerente che aveva presentato l’offerta più bassa è stato escluso dalla gara e la gara è stata aggiudicata per un importo più elevato.
Il ricorrente ha invece sostenuto che soltanto un componente del prodotto era importato, mentre la percentuale complessiva di contributo nazionale superava la soglia del %51 prevista dal Comunicato. Ha inoltre sottolineato che la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata sul prodotto finale e non in base ai singoli componenti. A tale contestazione ha aggiunto che, a seguito dell’errata valutazione compiuta nel caso, era emerso un danno erariale pari a circa 25,6 milioni di TL, precisando che tale situazione determinava un evidente contrasto con i principi di concorrenza, parità di trattamento e uso efficiente delle risorse sanciti dall’articolo 5 della Legge n. 4734.
4- Valutazione del caso concreto e decisione del Consiglio per gli appalti pubblici
Il certificato di prodotto nazionale è un documento ufficiale rilasciato dagli enti competenti ai sensi della normativa pertinente, che attesta tecnicamente la percentuale di contributo nazionale del prodotto. Nell’ambito della procedura di gara, tale documento non costituisce soltanto un elemento formale, bensì anche un dato determinante su cui si fonda la valutazione sostanziale.
In tale contesto, sebbene le stazioni appaltanti dispongano del potere di effettuare valutazioni tecniche, non possono invalidare, mediante una propria interpretazione, un certificato di prodotto nazionale valido rilasciato dagli enti competenti. Un approccio contrario renderebbe inefficace il sistema di certificazione e accrescerebbe l’imprevedibilità delle procedure di gara. È proprio su questo punto che emerge l’errore fondamentale commesso dalla stazione appaltante nel caso concreto. È stato errato effettuare la valutazione della stazione appaltante sulla base di un singolo componente, anziché considerare il prodotto nel suo complesso, e trascurare l’analisi complessiva relativa alla percentuale di contributo nazionale. La normativa prevede invece chiaramente che si debba prendere in considerazione il prodotto finale.
Nella propria decisione, il Consiglio per gli appalti pubblici ha stabilito che occorre prendere come riferimento il certificato di prodotto nazionale e che la valutazione deve obbligatoriamente essere effettuata sul prodotto finale. Ha inoltre concluso che non è conforme alla legge rendere inefficace un documento ufficiale sulla base di interpretazioni della stazione appaltante non supportate da dati tecnici. (Cfr.: decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 26.03.2026, n. 2026/UM.I-903)
Tale orientamento dell’Autorità consolida inoltre un principio importante del diritto degli appalti: i criteri di qualificazione comprovati mediante documenti non possono essere vanificati dalle valutazioni soggettive della stazione appaltante. In caso contrario, la procedura di gara perderebbe la propria oggettività e verrebbe leso il principio della certezza del diritto.
5- Conclusioni e valutazione
Il vantaggio previsto per i prodotti nazionali, quando applicato correttamente, costituisce uno strumento importante che sostiene l’industria nazionale e tutela la concorrenza. Tuttavia, se interpretato erroneamente, si trasforma in un serio fattore di rischio che incide direttamente sugli esiti delle gare e causa danni erariali.
In tale ambito, è obbligatorio prendere come riferimento il prodotto finale nella valutazione dei prodotti nazionali, calcolare la percentuale di contributo nazionale secondo un approccio complessivo e riconoscere validità ai documenti rilasciati dagli enti competenti. Le applicazioni contrarie non solo vizieranno gli esiti delle gare, ma comporteranno anche responsabilità giuridiche per le stazioni appaltanti. 16.04.2026
İlyas KILIÇ
Esperto di amministrazione pubblica
Consulente in diritto degli appalti pubblici e dei contratti pubblici
Fonti consultate:
- Legge n. 4734 sugli appalti pubblici
- Regolamento attuativo sulle gare per la fornitura di beni
- Comunicato sui prodotti nazionali
- Decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 26.03.2026, n. 2026/UM.I-903