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Kılıç Hukuk

Controversie contrattuali

Forza maggiore

12 febbraio 2023

Dopo la sottoscrizione del contratto di gara possono verificarsi circostanze che rendono impossibile per gli appaltatori adempiere al contratto. Ad esempio, a causa di modifiche normative, del rinvenimento di reperti storici nel terreno e di situazioni analoghe, l’appaltatore può trovarsi nell’impossibilità di eseguire il lavoro oppure di completarlo entro i termini.

1-SCOPO DELLA NOTA INFORMATIVA
Dopo la sottoscrizione del contratto di gara possono verificarsi circostanze che rendono impossibile per gli appaltatori adempiere al contratto. Ad esempio, a causa di modifiche normative, del rinvenimento di reperti storici nel terreno e di situazioni analoghe, l’appaltatore può trovarsi nell’impossibilità di eseguire il lavoro oppure di completarlo entro i termini. Non appare possibile prevedere e prevenire in anticipo tali eventi né per la stazione appaltante né per l’appaltatore. Nel presente articolo saranno esaminati i casi di forza maggiore individuati dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) e gli adempimenti che devono essere effettuati dall’appaltatore e dalla stazione appaltante. 
 
2- CASI DI FORZA MAGGIORE SUI QUALI DEVE DECIDERE LA KİK   
L’articolo 10 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico, intitolato FORZA MAGGIORE, indica come segue le circostanze che possono essere considerate casi di forza maggiore:
 
a)  Calamità naturali.
b)  Sciopero legittimo.
c)  Epidemia generalizzata.
d)  Dichiarazione di mobilitazione parziale o generale.
e)  Altre circostanze analoghe eventualmente individuate dall’Autorità.
 
Affinché la stazione appaltante possa riconoscere le circostanze sopra indicate come forza maggiore, anche ai fini della concessione di una proroga dei termini o della risoluzione del contratto, è obbligatorio che esse non derivino da una colpa imputabile all’appaltatore, siano tali da impedire l’adempimento dell’obbligazione, l’appaltatore non sia stato in grado di rimuovere tale impedimento, l’appaltatore ne dia comunicazione scritta alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la forza maggiore e la circostanza sia documentata dalle autorità competenti.” 
Anche l’articolo 25.3. del Comunicato generale sugli appalti pubblici, intitolato CASI DI FORZA MAGGIORE INDIVIDUATI DALL’AUTORITÀ PER GLI APPALTI PUBBLICI, dispone quanto segue:
“…25.3.2. Nella formulazione prevista dalla Legge n. 4735, i casi di forza maggiore sono circostanze che impediscono all’appaltatore di eseguire la prestazione oggetto del contratto alle condizioni ivi stabilite. Qualora le circostanze elencate nell’articolo impediscano l’adempimento dell’obbligazione, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro il termine previsto, un’istanza fondata sulla forza maggiore. La competenza e la responsabilità di definire la richiesta dell’appaltatore nel quadro della normativa spettano alla stazione appaltante. In presenza delle condizioni indicate nel secondo comma del suddetto articolo di legge, all’esito della valutazione effettuata dalla stazione appaltante potrà essere adottata una decisione volta a concedere una proroga dei termini per forza maggiore oppure a risolvere il contratto. Ad esempio, nelle istanze relative alla proroga dei termini, l’appaltatore deve presentare la domanda alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la forza maggiore e documentare gli eventi che la costituiscono; la stazione appaltante deve inoltre verificare se l’evento verificatosi abbia causato un ritardo nell’esecuzione del lavoro e se tale ritardo derivi da una colpa dell’appaltatore, decidendo di conseguenza.
 
25.3.3. Qualora nelle istanze presentate dagli appaltatori alla stazione appaltante ricorra una causa diversa dalle circostanze indicate alle lettere (a), (b), (c), (d) e sussistano le altre condizioni elencate nell’articolo, le stazioni appaltanti possono rivolgersi all’Autorità affinché la questione sia qualificata come forza maggiore ai sensi della lettera (e). Al fine di evitare corrispondenza superflua nelle istanze rivolte all’Autorità, devono essere trasmessi anche i documenti presentati dall’appaltatore alla stazione appaltante per comprovare gli eventi posti a fondamento della richiesta per forza maggiore, nonché gli eventuali documenti acquisiti dalla stazione appaltante durante il proprio esame; deve inoltre essere indicato chiaramente il parere della stazione appaltante sulla questione.
 
25.3.4. L’Autorità per gli appalti pubblici effettua una determinazione generale riguardo alle altre circostanze analoghe che possono essere riconosciute come forza maggiore ai sensi della lettera (e) del suddetto articolo di legge. Dall’esame dei casi di forza maggiore elencati alle lettere (a), (b), (c), (d) dell’articolo 10 della Legge n. 4735, risulta evidente che in tali circostanze devono ricorrere congiuntamente i requisiti dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. La sussistenza congiunta di questi due criteri è richiesta anche per le “altre circostanze analoghe” che l’Autorità individuerà ai sensi della lettera (e) del suddetto articolo. Pertanto, nelle istanze presentate dalle stazioni appaltanti, la circostanza di cui si richiede la qualificazione come forza maggiore deve soddisfare congiuntamente i criteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità.
 
25.3.5. In molte delle istanze presentate all’Autorità si osserva che la circostanza di cui si chiede il riconoscimento come forza maggiore non soddisfa, dal punto di vista degli appaltatori, i criteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. Ad esempio, è evidente che l’adozione delle misure necessarie per poter eseguire la prestazione oggetto del contratto rientra nella responsabilità dell’appaltatore in quanto commerciante prudente. In tale contesto, gli offerenti che presentano un’offerta dopo aver letto e accettato le condizioni contenute nei documenti di gara devono svolgere preventivamente, assumendo la responsabilità propria di un commerciante prudente, le attività di preparazione e programmazione necessarie a consentire l’esecuzione del lavoro oggetto della gara in conformità ai documenti di gara e in modo da non rendere difficoltoso l’adempimento della relativa prestazione. Pertanto, nelle valutazioni effettuate dalle stazioni appaltanti in seguito alle istanze loro presentate, occorre verificare anche se la circostanza oggetto dell’istanza fosse prevedibile e prevenibile in anticipo dagli appaltatori e non devono essere presentate all’Autorità richieste prive dei suddetti requisiti…”.
 
Le disposizioni relative alla proroga dei termini per forza maggiore sono stabilite anche nei capitolati amministrativi e nei contratti tipo, sotto il titolo “Circostanze e condizioni per la concessione di una proroga dei termini”. 
 
In sintesi, qualora si verifichino eventi imprevedibili e inevitabili individuati dalla KİK ai sensi della lettera (e) dell’articolo 10 della Legge n. 4735;
 
Non devono derivare da una colpa dell’appaltatore,
Devono essere tali da impedire l’adempimento dell’obbligazione,
L’appaltatore non deve essere in grado di rimuovere tale impedimento,
L’appaltatore deve darne comunicazione scritta alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la forza maggiore,
La circostanza deve essere documentata dalle autorità competenti e tutti questi adempimenti devono essere effettuati congiuntamente.
 
Riteniamo che nei seguenti casi, considerati dalla Legge come forza maggiore, non sia necessario presentare un’istanza alla KİK.
Calamità naturale (l’articolo 1 della Legge n. 7269 sulle misure da adottare e sugli aiuti da fornire in caso di calamità che incidono sulla vita pubblica dispone: “Le disposizioni della presente legge si applicano alle misure da adottare e agli aiuti da fornire nei luoghi in cui edifici e strutture pubbliche abbiano subito o possano subire, in misura tale da incidere sulla vita generale, danni dovuti a terremoti (scosse telluriche), incendi, inondazioni, frane, cadute di massi, valanghe, subsidenza e calamità analoghe.” )
Scioperi legittimi (l’articolo 25 della Legge n. 2822 sui contratti collettivi di lavoro, sugli scioperi e sulle serrate definisce lo sciopero legittimo come segue: “È definito sciopero legittimo lo sciopero effettuato in conformità alle disposizioni della presente legge, allo scopo di tutelare o migliorare la situazione economica e sociale e le condizioni di lavoro dei lavoratori, qualora sorga una controversia durante la stipulazione del contratto collettivo di lavoro”. )
Epidemie generalizzate,
Stato di mobilitazione parziale o generale.
Parimenti, in tali circostanze, i principi applicativi delle gare possono essere stabiliti a livello nazionale mediante decreti, deliberazioni del Consiglio dei ministri e decisioni delle autorità di regolamentazione. 
 
3- QUALI SONO GLI EVENTI INDIVIDUATI DALLA KİK CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI CASI DI FORZA MAGGIORE?
I casi di forza maggiore individuati dalla KİK costituiscono una delle cause che liberano il debitore dalla responsabilità. Gli elementi più importanti della forza maggiore sono gli eventi inevitabili e imprevedibili, non imputabili all’appaltatore, che impediscono l’adempimento dell’obbligazione. In altri termini, negli eventi rientranti nella lettera (e) dell’articolo 10 della Legge n. 4735, non si può esigere dall’appaltatore che esegua la propria prestazione oppure che la esegua entro i termini. Di seguito sono pertanto riportati alcuni esempi di eventi che rientrano o non rientrano nella forza maggiore.
 
Primo caso esemplificativo: qualora le autorità competenti (Direzione generale del Servizio meteorologico statale) accertino che le precipitazioni stagionali verificatesi nella regione durante il periodo di esecuzione del lavoro differiscono in misura significativa dalle medie degli anni precedenti e superano i limiti della prevedibilità, ricorrerebbero i criteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità; la circostanza così verificatasi potrebbe pertanto essere riconosciuta come forza maggiore ai sensi della lettera (e) dell’articolo 10 della Legge n. 4735,    
 
Secondo caso esemplificativo: nelle gare per l’acquisto di beni, il mancato conferimento dei materiali all’appaltatore da parte dell’impresa fornitrice oppure un incidente stradale del camion adibito alla fornitura non potrebbero essere riconosciuti come forza maggiore ai sensi della lettera (e) dell’articolo 10 della Legge n. 4735, 
 
Terzo caso esemplificativo: si ritiene che la sopravvenuta eliminazione dell’oggetto del lavoro previsto dal contratto a causa di disposizioni normative, ad esempio la classificazione dell’area destinata alla costruzione come area protetta o area soggetta a frana, possa essere riconosciuta come forza maggiore ai sensi della lettera (e) dell’articolo 10 della Legge n. 4735. 
 
4-COSA DEVONO FARE GLI APPALTATORI E LE STAZIONI APPALTANTI IN CASO DI FORZA MAGGIORE? COME DEVE ESSERE REDATTA UN’ISTANZA ADEGUATA?  
Di seguito sono elencati gli ADEMPIMENTI CHE GLI APPALTATORI DEVONO EFFETTUARE in relazione a eventi non imputabili all’appaltatore, che nessuna delle due parti poteva prevedere o prevenire:
Gli appaltatori devono dimostrare che la mancata esecuzione del lavoro oggetto del contratto è dovuta alla “forza maggiore”. In altri termini, devono provare che l’impossibilità di adempiere al contratto non è loro imputabile e che la circostanza era imprevedibile e inevitabile.
Devono darne comunicazione scritta alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la forza maggiore (articolo 10/e della Legge). Il termine di 20 giorni è previsto a pena di decadenza e le istanze degli appaltatori che lo abbiano superato non saranno accolte.
Le istanze presentate direttamente alla KİK non saranno accolte. L’istanza deve essere presentata alla stazione appaltante con cui è stato stipulato il contratto.
La circostanza che impedisce l’esecuzione del contratto deve inoltre essere documentata dalle autorità competenti. Ad esempio, in caso di incendio causato da un fulmine caduto sullo stabilimento, occorre ottenere una relazione dei Vigili del fuoco e presentarla alla stazione appaltante. Riteniamo tuttavia che le istanze presentate prima della sottoscrizione del contratto non possano essere valutate ai sensi della lettera (e) dell’articolo 10 della Legge.
Occorre accertare e comunicare se l’evento verificatosi abbia causato un ritardo nell’esecuzione del lavoro. Ad esempio, se l’incendio provocato dalla caduta di un fulmine ha reso inutilizzabili non gli impianti produttivi dello stabilimento, bensì le sue strutture sociali, tale circostanza non sarà riconosciuta ai sensi dell’articolo 10/e della Legge.
 
Di seguito sono inoltre elencati gli adempimenti che le stazioni appaltanti devono effettuare ai sensi della lettera (e) dell’articolo 10 della Legge:
La competenza e la responsabilità di definire la richiesta dell’appaltatore nel quadro della normativa spettano alla stazione appaltante. La stazione appaltante non deve tuttavia attendere una decisione della KİK sulle questioni rientranti nella propria discrezionalità. Ad esempio, se dopo la stipulazione del contratto la stazione appaltante non ha consegnato tempestivamente all’appaltatore i progetti approvati relativi al lavoro, non deve chiedere alla KİK di decidere se concedere o meno una proroga dei termini.
Occorre verificare se l’evento verificatosi presenti le caratteristiche che la Legge qualifica come forza maggiore.
Occorre accertare se l’evento verificatosi abbia causato un ritardo nell’esecuzione del lavoro.
Le stazioni appaltanti devono accertare che l’impossibilità degli appaltatori di adempiere al contratto non sia loro imputabile e che la circostanza sia imprevedibile e inevitabile.
Le istanze non presentate dall’appaltatore entro il termine di 20 giorni non devono essere prese in considerazione.
Le stazioni appaltanti non devono presentare di propria iniziativa istanze alla KİK per il riconoscimento della forza maggiore in assenza di una richiesta dell’appaltatore.
Le stazioni appaltanti devono trasmettere, unitamente all’istanza presentata alla KİK, i documenti forniti dall’appaltatore per comprovare gli eventi posti a fondamento della richiesta per forza maggiore, gli eventuali documenti acquisiti durante il proprio esame e il proprio parere sulla questione.
Le istanze fondate sulla forza maggiore saranno respinte qualora non indichino gli elementi rilevanti o non siano presentate entro i termini.  

(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK OFİSİ.)

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