Esclusione e difesa
Gli atti e i comportamenti vietati contrari all’etica professionale comportano l’esclusione per 5 anni dalle gare della stessa stazione appaltante
12 febbraio 2023

L’articolo 10, quarto comma, lettera (f), della Legge n. 4734 contiene disposizioni che impediscono per 5 anni la partecipazione alle gare degli offerenti di cui sia stato accertato un comportamento contrario all’etica professionale. Di conseguenza, gli offerenti:
L’articolo 10, quarto comma, lettera (f), della Legge n. 4734 contiene disposizioni che impediscono per 5 anni la partecipazione alle gare degli offerenti di cui sia stato accertato un comportamento contrario all’etica professionale. Di conseguenza, gli offerenti:
qualora, nei 5 anni precedenti la data della gara, abbiano eseguito un contratto presso la stessa stazione appaltante e, durante l’esecuzione del contratto, abbiano commesso nei confronti della medesima uno degli atti o comportamenti vietati elencati nell’articolo 25 della Legge n. 4735 oppure, pur non rientrando tali condotte tra detti atti o comportamenti, abbiano agito in violazione delle disposizioni contrattuali o in modo tale da arrecare danno alla stazione appaltante, ovvero, nell’esercizio della propria attività o professione, abbiano violato gli obblighi imposti dalle leggi vigenti, non possono partecipare per 5 anni alle gare della stessa stazione appaltante, anche se sono già scaduti i periodi di esclusione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Qualora partecipino alla gara, ne saranno esclusi.
(Per informazioni dettagliate, contatti Kılıç Hukuk.)
(Per informazioni dettagliate, contatti Kılıç Hukuk.)