Controversie relative alla procedura di gara
Il calcolo errato della durata del contratto negli impegni pluriennali può comportare l’annullamento della gara?
29 agosto 2026

L’incompatibilità tra l’autorizzazione ad assumere impegni pluriennali e la durata del contratto può giustificare l’annullamento della gara? Nell’ambito della decisione della 13ª Sezione del Consiglio di Stato turco vengono esaminati, per un appalto di servizi della durata di 36 mesi, l’autorizzazione ad assumere impegni, la durata del contratto e i limiti del potere della stazione appaltante di annullare la gara.
1. Sintesi del caso concreto
Nella decisione del Consiglio di Stato turco relativa al caso concreto è stata esaminata la questione se l’incompatibilità emersa, in una gara per l’affidamento di un servizio di ristorazione della durata di 36 mesi, tra l’autorizzazione ad assumere impegni pluriennali e la durata del contratto potesse comportare l’annullamento della gara.
La stazione appaltante ha annullato la gara di servizi con numero İKN 2025/2053724, motivando che l’autorizzazione ad assumere impegni copriva il periodo 01.10.2025-30.09.2028 e che la durata di 36 mesi del servizio avrebbe superato tale periodo.
La società ricorrente ha sostenuto che l’annullamento della gara non fosse conforme alla normativa. Il Consiglio dell’Autorità per gli appalti pubblici ha respinto il ricorso alla KİK con decisione del 04.02.2026, n. 2026/UH.I-397. Successivamente, la questione è stata portata dinanzi al Tribunale e al Consiglio di Stato turco, che ha infine ritenuto conforme al diritto la decisione di annullamento adottata dalla stazione appaltante.
(Cfr.: Annullamento della gara )
2. Svolgimento della controversia
Il bando di gara è stato pubblicato il 24.11.2025 e la gara è stata rinviata dapprima al 23.12.2025, poi al 30.12.2025 e infine al 06.01.2026. I documenti di gara sono stati scaricati da 61 potenziali offerenti e 11 offerenti hanno presentato un’offerta. In data 12.01.2026, la commissione di gara ha respinto tutte le offerte e ha disposto l’annullamento della gara.
La stazione appaltante ha indicato due motivi di annullamento. Il primo motivo consiste nel fatto che, sebbene l’autorizzazione ad assumere impegni pluriennali terminasse il 30.09.2028, la durata contrattuale di 36 mesi decorrente dalla data di avvio del servizio avrebbe superato tale data. Il secondo motivo riguarda invece i problemi verificatisi in relazione alla disciplina dei lavori analoghi e durante il procedimento di pubblicazione dell’avviso di rettifica.
Il Consiglio ha affermato che il motivo relativo alla disciplina dei lavori analoghi non poteva, da solo, costituire il fondamento dell’annullamento. Ha tuttavia considerato l’incompatibilità tra l’autorizzazione ad assumere impegni e la durata del servizio un motivo di annullamento giuridicamente ammissibile. Il 5° Tribunale amministrativo di Ankara, con decisione del 16.04.2026, E:2026/290, K:2026/525, ha annullato la decisione del Consiglio. Di conseguenza, il Consiglio ha dato esecuzione alla decisione del Tribunale con decisione del 06.05.2026, n. 2026/MK-158.
3. Decisione giudiziaria e nostra valutazione
La Tredicesima Sezione del Consiglio di Stato turco, con decisione del 29.06.2026, E:2026/3778, K:2026/2394, ha annullato la decisione del Tribunale e ha respinto il ricorso. Secondo il Consiglio di Stato turco, l’articolo 28 della Legge n. 5018 non impedisce che l’autorizzazione ad assumere impegni pluriennali sia concessa per un determinato intervallo temporale. Nel caso concreto, l’autorizzazione era stata concessa per il periodo 01.10.2025-30.09.2028. Poiché la gara si è svolta il 06.01.2026, è stato ritenuto che la durata di 36 mesi del servizio avrebbe superato la fine del periodo autorizzato.
Anche il Consiglio dell’Autorità per gli appalti pubblici ha dato esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato turco, adottando la decisione del 29.07.2026, n. 2026/MK-267. Con tale decisione è stato disposto l’annullamento della decisione del Consiglio del 06.05.2026, n. 2026/MK-158, ed è stato stabilito che la decisione del Consiglio del 04.02.2026, n. 2026/UH.I-397, conservava la propria validità giuridica.
A nostro avviso, l’importanza della decisione risiede nel mostrare che il potere di annullamento delle stazioni appaltanti non è illimitato, ma che una decisione di annullamento può essere adottata in presenza di incompatibilità relative alla durata e all’autorizzazione che impediscano lo svolgimento del servizio pubblico in conformità alla normativa. Tuttavia, tali problemi dovrebbero essere individuati prima della pubblicazione del bando di gara. Un errore di pianificazione della stazione appaltante può causare alle società una perdita di tempo e costi dopo l’avvio della gara.
4. Indicazioni per le stazioni appaltanti e le società
Prima di approvare la gara, le stazioni appaltanti devono verificare congiuntamente lo stanziamento, l’autorizzazione ad assumere impegni, la durata del servizio, la data di avvio e le disposizioni dello schema di contratto. L’articolo 39 della Legge n. 4734 attribuisce alla stazione appaltante il potere di annullamento. Tale potere deve tuttavia essere esercitato in conformità all’interesse pubblico, alle esigenze del servizio e ai principi fondamentali. (Cfr.: Annullamento della gara )
Le società, invece, non devono considerare esclusivamente il prezzo dell’offerta. Nei documenti di gara devono essere esaminati attentamente la durata del servizio, la situazione degli stanziamenti, l’autorizzazione ad assumere impegni, lo storico delle appendici di modifica e le disposizioni che potrebbero costituire un motivo di annullamento. In particolare, negli appalti di servizi di lunga durata, occorre verificare se vi sia compatibilità tra la durata dell’autorizzazione fondata sulla Legge n. 5018 e la durata del contratto.
La nostra valutazione nell’ambito della decisione precedente è la seguente: nell’impugnare la decisione di annullamento della gara, occorre dimostrare, mediante i documenti e l’ordine cronologico delle date, se il motivo di annullamento sia giuridicamente ammissibile. Riteniamo necessario il supporto di un professionista legale per la soluzione della questione, poiché, se la durata della gara, l’autorizzazione di bilancio, lo schema di contratto e il termine per la presentazione del ricorso non vengono valutati congiuntamente, le società possono subire una perdita di diritti.
Avv. Işıl KILIÇ EROL
Esperta in contratti di appalto pubblico
Studio Kılıç Hukuk ve Danışmanlık
Contatti: https://www.kilichukuk.org/iletisim