Immobili pubblici
Il coniuge della sorella o del fratello di un membro della commissione di gara può partecipare alla stessa gara?
25 luglio 2025

Nell’ambito delle gare svolte ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici e della Legge n. 2886 sulle gare pubbliche sono stati introdotti diversi impedimenti alla partecipazione dei parenti e affini dei funzionari pubblici che gestiscono le procedure e conducono la gara. Queste misure sono importanti disposizioni legislative adottate per garantire la concorrenza nelle gare e l’affidabilità della stazione appaltante. Nel presente articolo saranno esaminati i limiti delle disposizioni legislative e illustrati brevemente gli aspetti ai quali le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici devono prestare attenzione nel partecipare alle gare. Il caso concreto oggetto dell’articolo e i casi analoghi sono stati esaminati nel dettaglio dai nostri avvocati esperti in appalti e da Kılıç…
I-Introduzione
Nell’ambito delle gare svolte ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici e della Legge n. 2886 sulle gare pubbliche sono stati introdotti diversi impedimenti alla partecipazione dei parenti e affini dei funzionari pubblici che gestiscono le procedure e conducono la gara. Queste misure sono importanti disposizioni legislative adottate per garantire la concorrenza nelle gare e l’affidabilità della stazione appaltante.
Nel presente articolo saranno esaminati i limiti delle disposizioni legislative e illustrati brevemente gli aspetti ai quali le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici devono prestare attenzione nel partecipare alle gare. Il caso concreto oggetto dell’articolo e i casi analoghi sono stati esaminati nel dettaglio dai nostri avvocati esperti in appalti e da Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş.
II- Quali parenti e affini dei funzionari pubblici incaricati della procedura di gara non possono partecipare alla gara?
La Legge sugli appalti pubblici dispone che “I soggetti di seguito indicati non possono in alcun modo partecipare alle gare, direttamente, indirettamente o in qualità di subappaltatori, per conto proprio o altrui:
…
c) I soggetti titolari del potere di aggiudicazione presso la stazione appaltante che indice la gara e i soggetti che fanno parte degli organi dotati di tale potere.
d) I soggetti incaricati di predisporre, gestire, concludere e approvare tutte le procedure di gara relative all’oggetto dell’appalto presso la stazione appaltante che indice la gara.
e) I coniugi dei soggetti indicati alle lettere (c) e (d), i loro parenti consanguinei fino al terzo grado e affini fino al secondo grado, nonché i loro figli adottivi e genitori adottivi.
…Gli offerenti che partecipano alla gara nonostante tali divieti sono esclusi dalla gara e le loro garanzie provvisorie sono incamerate. Inoltre, qualora, non essendo stato possibile accertare tale situazione nella fase di valutazione delle offerte, la gara sia stata aggiudicata a uno di essi, la gara viene annullata con incameramento della garanzia…” (Cfr. articolo 11 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, rubricato “Soggetti che non possono partecipare alla gara”)
La Legge n. 4734 prevede inoltre diverse sanzioni per coloro che non rispettano le limitazioni sopra indicate. Ai sensi della Legge, “Nelle gare è vietato compiere gli atti o adottare i comportamenti di seguito indicati:
…
e) Partecipare alla gara pur essendo previsto, ai sensi dell’articolo 11, che non si possa parteciparvi.
Nei confronti di coloro che compiono tali atti o adottano tali comportamenti vietati si applicano le disposizioni contenute nella Parte Quarta della presente Legge”. (Cfr. articolo 17 della Legge n. 4734, rubricato “Atti o comportamenti vietati”) In altri termini, se i soggetti ai quali è preclusa la partecipazione prendono parte alle gare, saranno esclusi dalla partecipazione alle gare e le loro garanzie saranno incamerate.
Limitazioni analoghe sono previste anche dalla Legge n. 2886 sulle gare pubbliche. In base a essa, “I seguenti soggetti non possono partecipare alle gare direttamente o indirettamente:
1. Presso la stazione appaltante che indice la gara:
a) i funzionari ordinatori,
b) i soggetti incaricati di predisporre, gestire, concludere e controllare le procedure di gara,
c) i coniugi dei soggetti indicati alle lettere (a) e (b), nonché i loro parenti consanguinei e affini fino al secondo grado incluso,
d) i soci dei soggetti indicati alle lettere (a), (b) e (c), escluse le società per azioni nei cui consigli di amministrazione tali soggetti non ricoprono incarichi.” Sono quindi previste disposizioni che limitano i soggetti che possono partecipare alla gara. (Cfr. articolo 6 della Legge n. 2886 sulle gare pubbliche, rubricato “Soggetti che non possono partecipare alla gara”)
III- Quali sono gli affini ai quali è preclusa la partecipazione alla gara?
Ai sensi della Legge n. 4734, non possono partecipare alla gara i funzionari pubblici incaricati della gara, i loro coniugi, i loro parenti consanguinei fino al terzo grado e affini fino al secondo grado, nonché i loro figli adottivi e genitori adottivi.
Ai sensi della Legge n. 2886 sulle gare pubbliche, non possono partecipare alla gara i funzionari pubblici incaricati della gara, i loro coniugi e i loro parenti consanguinei e affini fino al secondo grado incluso.
In questo caso occorre esaminare i concetti di “parentela consanguinea” e di “affinità” contemplati da entrambe le Leggi. (Cfr. articoli 17 e 18 del Codice civile turco)
In sintesi, la parentela consanguinea è il rapporto di prossimità tra persone derivante da un legame di sangue. Il grado della parentela consanguinea è determinato in base al numero di nascite o generazioni intercorrenti tra le persone.
La parentela tra una persona e coloro che discendono l’uno dall’altro può essere in linea ascendente o in linea discendente. La parentela tra coloro che discendono da un capostipite comune, senza che l’uno discenda dall’altro, è invece in linea collaterale.
I gradi della parentela consanguinea sono determinati in base al numero di generazioni nell’albero genealogico delle persone. Ogni generazione conta come un grado. Ad esempio, la parentela che procede direttamente verso l’alto o verso il basso, come quella tra madre, padre e figlio, è considerata parentela in linea retta. Ogni generazione conta come un grado. Di conseguenza, padre e figlio sono parenti di primo grado, nonna e nipote di secondo grado, zia e nipote di terzo grado in linea collaterale, mentre i cugini sono parenti di terzo grado in linea collaterale.
Quanto all’affinità, uno dei coniugi e i parenti consanguinei dell’altro coniuge sono affini della stessa linea e dello stesso grado. Il grado di parentela consanguinea del coniuge diviene il grado di affinità dell’altro coniuge. Anche l’affinità presenta diversi gradi. Tale grado è determinato in base al numero di generazioni. Ad esempio, nel matrimonio tra Ali e Oya, i parenti consanguinei di primo grado di Ali sono affini di primo grado di Oya. In altri termini, nel matrimonio tra Ali e Oya, gli affini di primo grado di Ali sono la madre e il padre di Oya, nonché gli eventuali figli nati da un precedente matrimonio. Gli affini di secondo grado di Ali sono invece i fratelli e le sorelle di Oya, il nonno e la nonna di Oya e l’eventuale nipote nato da un altro matrimonio.
Come si evince dalle definizioni e dagli esempi sopra riportati, l’“affinità” si instaura con i parenti consanguinei del coniuge.
In conclusione, occorre procedere entro i limiti stabiliti da entrambe le Leggi e tenendo conto del grado di parentela consanguinea o di affinità tra i partecipanti alla gara e i funzionari incaricati della stessa.
IV- Un caso concreto e la valutazione del Consiglio per gli appalti pubblici
Il caso concreto si è verificato il 14.05.2025, nell’ambito della gara per i “Lavori di manutenzione, riparazione e ristrutturazione”. Nel ricorso presentato dall’offerente avverso la valutazione della gara è stato sostenuto, in sintesi, che “la commissione di gara aveva escluso l’offerente dalla gara ai sensi dell’articolo 11, lettera (e), della Legge n. 4734 e ne aveva incamerato la garanzia provvisoria, in quanto coniuge della sorella del membro della commissione di gara Rengin C… (affine di 2° grado), ma che, non essendo il fratello o la sorella del coniuge di Rengin C…, componente della commissione di gara, tra loro non sussisteva alcun rapporto di affinità, ...”.
Nell’esame effettuato dal Consiglio per gli appalti pubblici è stato deciso, in sintesi, che “…nel caso concreto, Cemal C… K…, partecipante alla gara, è il coniuge della sorella del membro della commissione di gara Rengin C…. Pertanto, l’eventuale fratello o sorella del coniuge del membro della commissione di gara Rengin C… sarebbe suo affine, mentre il rapporto di parentela con l’offerente ricorrente Cemal C… K…, coniuge di sua sorella, non può essere qualificato come affinità; non sussiste quindi, secondo il tenore letterale della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, alcun divieto alla partecipazione alla gara dell’offerente ricorrente e, di conseguenza, l’operato della stazione appaltante, consistente nell’escludere dalla valutazione l’offerta dell’offerente ricorrente e nell’incamerarne la garanzia provvisoria, non è conforme alla normativa...”. (Cfr. decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 09.07.2025 n. 2025/UY.II-1473)
V- Conclusioni e nostra valutazione
Il caso concreto è stato valutato dai nostri consulenti e avvocati esperti in appalti appartenenti all’organico di Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Esistono pertanto regole che devono essere rispettate dai soggetti legati ai funzionari di gara da parentela consanguinea o da affinità qualora partecipino alla stessa gara. Tali regole sono stabilite, sulla base delle disposizioni contenute nel Codice civile turco, dall’articolo 11 della Legge n. 4734 e dall’articolo 6 della Legge n. 2886 sulle gare pubbliche.
Nel caso concreto, invece, la commissione di gara ha agito in violazione della normativa, valutando l’affinità in modo incompleto ed errato ed escludendo l’offerente dalla valutazione. L’offerente, che aveva subito una perdita di diritti e la cui garanzia era stata incamerata, ha presentato un ricorso alla KİK presso l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK), ottenendo l’annullamento dell’atto amministrativo.
Alla luce di quanto esposto, possiamo affermare che gli atti incompleti ed errati delle commissioni di gara prolungano inutilmente la procedura di gara. Affinché le procedure di gara possano essere condotte correttamente, i funzionari incaricati devono ricevere una formazione volta a ridurre al minimo gli errori. 25.07.2025
İlyas KILIÇ
Esperto di pubblica amministrazione e consulente in materia di gare
Presidente del Consiglio di amministrazione di Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş.