Controversie relative alla procedura di gara
Il prezzo massimo della manodopera sarà ora determinato dal Ministero delle Finanze
12 febbraio 2023

“Prima di indire una gara per servizi basati sull’impiego di personale ai sensi della lettera (e) del primo comma dell’articolo 62 (esclusi gli acquisti di servizi di consulenza);
1-Il primo comma dell’Articolo aggiuntivo 8 della Legge sugli appalti pubblici;
“Prima di indire una gara per servizi basati sull’impiego di personale ai sensi della lettera (e) del primo comma dell’articolo 62 (esclusi gli acquisti di servizi di consulenza);
a) le amministrazioni incluse negli elenchi (I), (II) e (IV) allegati alla Legge sulla gestione e sul controllo delle finanze pubbliche n. 5018 del 10/12/2003, nonché gli enti a capitale rotativo a esse collegati, devono ottenere il parere favorevole del Ministero delle Finanze,
b) nell’ambito della Decisione sul programma generale di investimenti e finanziamenti, pubblicata ai sensi del Decreto-legge n. 233 dell’8/6/1984 sulle imprese economiche pubbliche, le imprese economiche pubbliche e le loro società controllate soggette al Decreto-legge n. 233 devono ottenere il parere favorevole del Sottosegretariato al Tesoro; tra i soggetti inclusi nel programma di privatizzazione nell’ambito della Legge n. 4046 del 24/11/1994 sulle pratiche di privatizzazione, gli enti gestori il cui capitale appartiene per oltre il %50 al settore pubblico devono invece ottenere il parere favorevole della Presidenza dell’Amministrazione per le privatizzazioni…“.
2- Con l’articolo 67 della Legge n. 7061 del 28.11.2017, alla fine del primo comma di tale articolo è stata aggiunta la seguente disposizione:
“Il parere favorevole comprende anche la determinazione dei massimali relativi alla retribuzione e ad altri pagamenti finanziari da stabilire nei documenti di gara, tenendo conto di uno, alcuni o tutti gli elementi che incidono sul livello retributivo, quali il numero di dipendenti da impiegare in tale ambito, le stazioni appaltanti, le tipologie di servizi e il luogo di esecuzione del lavoro.”
3- La suddetta modifica entrerà in vigore il 01.01.2018.
4-Con questa modifica apportata nell’ambito della Legge sugli appalti pubblici;
al Ministero delle Finanze è stato conferito il potere di determinare la “Retribuzione massima” negli acquisti di servizi basati sull’impiego di personale. Infatti, per tali acquisti, ciascuna stazione appaltante indiceva la gara con retribuzioni determinate autonomamente e si osservava che le stazioni appaltanti dotate di maggiori stanziamenti impiegavano personale con retribuzioni più elevate.
L’obiettivo è rendere la spesa pubblica sostenuta per gli acquisti di servizi basati sull’impiego di personale conforme agli stanziamenti di bilancio.
Si intende attuare il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro.
Tuttavia, la nuova disciplina introdotta non contiene disposizioni su come superare le differenze retributive tra le regioni. Ad esempio, non è stato chiarito quale tipo di equilibrio sarà garantito tra l’acquisto di servizi di sicurezza in una località in cui la lotta al terrorismo è intensa e quello in una località costiera.
(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK OFİSİ.)
(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK OFİSİ.)