Controversie relative alla procedura di gara
Il problema del calcolo dei giorni nell’invito alla stipula del contratto
21 febbraio 2025

Il diritto degli appalti costituisce un settore giuridico autonomo, fondato su disposizioni determinanti in materia di forma, termini e procedura. Pertanto, le modalità e i termini entro i quali le stazioni appaltanti devono compiere ciascun atto sono disciplinati da criteri rigorosi. Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di rispettare tali criteri. Nel presente articolo fornirò informazioni sulla situazione giuridica derivante dal fatto che una stazione appaltante abbia concesso all’offerente invitato alla stipula del contratto un termine calcolato su un numero insufficiente di giorni. Cercherò inoltre di illustrare concretamente l’argomento attraverso un caso realmente verificatosi.
I-Introduzione
Il diritto degli appalti costituisce un settore giuridico autonomo, fondato su disposizioni determinanti in materia di forma, termini e procedura. Pertanto, le modalità e i termini entro i quali le stazioni appaltanti devono compiere ciascun atto sono disciplinati da criteri rigorosi. Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di rispettare tali criteri. Nel presente articolo fornirò informazioni sulla situazione giuridica derivante dal fatto che una stazione appaltante abbia concesso all’offerente invitato alla stipula del contratto un termine calcolato su un numero insufficiente di giorni. Cercherò inoltre di illustrare concretamente l’argomento attraverso un caso realmente verificatosi.
II- Termine che le stazioni appaltanti devono rispettare nell’ambito dell’invito alla stipula del contratto
La “decisione di aggiudicazione” relativa alla gara svolta conformemente alla normativa sugli appalti viene comunicata a tutti gli offerenti che hanno presentato un’offerta entro e non oltre 3 (tre) giorni di calendario successivi al giorno in cui è stata approvata dall’autorità competente per la gara. La comunicazione indica altresì i motivi per i quali le offerte non sono state ammesse alla valutazione o non sono state ritenute idonee. Inoltre, qualora la decisione di aggiudicazione sia annullata dall’autorità competente per la gara, agli offerenti viene comunicato l’annullamento della gara, indicandone le motivazioni.
Il contratto non può essere sottoscritto prima che siano trascorsi, dalla comunicazione dell’esito della gara a tutti gli offerenti, 5 (cinque) giorni per le gare espletate ai sensi delle lettere (b) e (c) dell’articolo 21 della Legge, rubricato “Procedura negoziata”, e 10 (dieci) giorni negli altri casi. (Cfr. articolo 41 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, rubricato “Comunicazione della decisione definitiva di aggiudicazione”)
Sempre secondo la normativa, entro 3 (tre) giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza dei termini indicati oppure, nei casi in cui debba essere effettuato il “controllo finanziario preventivo”, dalla data di completamento di tale controllo, all’offerente aggiudicatario viene comunicato che deve sottoscrivere il contratto, prestando la garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni successivi alla data di notifica. Per gli offerenti esteri, a tale termine sono aggiunti 12 (dodici) giorni. (Cfr. articolo 42 della Legge n. 4734, rubricato “Invito alla stipula del contratto”)
Il periodo intercorrente tra la data di adozione della decisione di aggiudicazione e l’invito alla stipula del contratto è il periodo concesso agli offerenti per presentare un reclamo o un ricorso alla KİK in relazione alla gara. Infatti, secondo la normativa sugli appalti, tali termini decorrono dal giorno successivo:
- alla data in cui si è venuti a conoscenza, o si sarebbe dovuti venire a conoscenza, della situazione che ha dato origine al reclamo nell’ambito dei rimedi esperibili contro gli atti o le azioni della stazione appaltante,
- alla data in cui è stata comunicata, o si considera comunicata, la decisione adottata dalla stazione appaltante a seguito del reclamo oppure, qualora non sia stata adottata alcuna decisione entro 10 (dieci) giorni, alla scadenza di tale termine,
- alla data in cui è stata comunicata, o si considera comunicata, la decisione di annullamento, per i ricorsi alla KİK presentati contro la decisione di annullamento della gara.
(Cfr. articolo 7 del Regolamento sui ricorsi relativi alle gare, rubricato “Principi generali relativi ai termini”)
Inoltre, qualora sia stato presentato un reclamo alla stazione appaltante, il contratto non può essere sottoscritto prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data successiva all’ultima comunicazione della decisione adottata in merito al reclamo oppure, qualora non sia stata adottata una decisione entro il termine previsto, dalla scadenza di tale termine, né prima di aver verificato che non sia stato presentato un ricorso alla KİK; qualora tale ricorso sia stato presentato, il contratto non può essere sottoscritto prima che l’Autorità abbia adottato la decisione definitiva. (Cfr. ultimo comma dell’articolo 55 della Legge n. 4734, rubricato “Reclamo alla stazione appaltante”)
In conclusione, la normativa sugli appalti elenca gli atti soggetti a termini che le stazioni appaltanti devono rispettare dopo la decisione definitiva di aggiudicazione, nell’ambito dell’invito alla stipula e della sottoscrizione del contratto. In tale contesto, all’offerente invitato alla stipula del contratto deve essere concesso un termine esatto di 10 (dieci) giorni per predisporre i documenti che deve presentare ai fini della stipula.
III- Un caso realmente verificatosi e relativa valutazione
Nel caso in esame, in relazione alla gara svolta dalla stazione appaltante il 12 dicembre 2024 mediante procedura aperta, è stato presentato un ricorso alla KİK presso l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia. Nel ricorso alla KİK è stato affermato, in sintesi, che l’offerente era stato invitato alla stipula del contratto il 30 dicembre 2024, prima della scadenza del termine di 10 giorni previsto dalla normativa per presentare un reclamo e un ricorso alla KİK contro la decisione definitiva della commissione di gara, notificata il 19 dicembre 2024; che tale situazione era contraria alla normativa e che, poiché il mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni rendeva inefficaci le disposizioni normative, la lettera d’invito alla stipula del contratto del 30 dicembre 2024 doveva essere annullata e nuovamente inviata nel rispetto del termine stabilito dalla normativa.
A seguito dell’esame del ricorso dell’offerente, l’Autorità ha accertato che la decisione definitiva della commissione di gara era stata notificata all’offerente in questione il 19.12.2024; che il termine di 10 giorni previsto dalla normativa per la presentazione del reclamo scadeva il 30.12.2024; in altri termini, che l’ultimo giorno utile per la presentazione di un reclamo alla stazione appaltante da parte degli offerenti era il 30.12.2024; che, sebbene la prima data possibile per la notifica dell’invito alla stipula del contratto da parte della stazione appaltante dovesse essere il 31.12.2024, quest’ultima aveva notificato l’invito alla stipula del contratto all’offerente ricorrente il 30.12.2024 e che, in tale contesto, la stazione appaltante aveva effettuato la notifica dell’invito alla stipula del contratto prima del compimento del termine legale di 10 giorni previsto dalla Legge. In tale contesto, l’Autorità ha concluso che la contestazione del ricorrente era fondata. (Cfr. decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia del 29.01.2025, n. 2025/UM.I-336 )
IV- Conclusione
Valutando congiuntamente le disposizioni della normativa sugli appalti sopra illustrate e il caso concretamente verificatosi, risulta che le stazioni appaltanti non rispettano la normativa sugli appalti e si astengono persino dal concedere all’offerente i termini che devono essergli riconosciuti. In simili situazioni, gli offerenti devono ricorrere ai mezzi di tutela dei propri diritti mediante la presentazione di un reclamo e di un ricorso alla KİK. 21.02.2025
İlyas KILIÇ
Esperto di amministrazione pubblica e consulente in materia di appalti
Presidente del Consiglio di amministrazione di Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş.