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Kılıç Hukuk

Controversie relative alla procedura di gara

Il problema della definizione dei criteri di qualificazione nelle gare per i sistemi di gestione delle informazioni sanitarie (SBYS)!

29 agosto 2026

Nelle gare SBYS, i requisiti HIMSS EMRAM Livello 6 e Livello 7 possono essere stabiliti come criteri di qualificazione? Nell'ambito della decisione della 13ª Sezione del Consiglio di Stato vengono esaminati il legame dei criteri di qualificazione con l'oggetto della gara, il loro effetto sulla concorrenza, la loro proporzionalità e l'obbligo di esame del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici.

1. Sintesi del caso concreto
La decisione giudiziaria relativa al caso concreto riguarda il requisito, previsto come criterio di qualificazione in una gara per l'acquisizione di servizi di un sistema di gestione delle informazioni sanitarie, che gli offerenti lavorino con strutture sanitarie che abbiano ottenuto una certificazione HIMSS EMRAM Livello 6 e Livello 7 ancora valida. La decisione è importante per comprendere come debba essere esaminato se i criteri di qualificazione restringano la concorrenza e come debbano essere valutati i requisiti relativi a certificazioni che non rientrano nella sfera di controllo delle imprese.

Nel caso concreto, con decisione del 18.02.2026, numero 2026/UH.II-614, il Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici ha respinto il ricorso alla KİK dell'Impresa Ricorrente. Tuttavia, nell'esame in appello effettuato dopo la decisione di rigetto del Tribunale amministrativo n. 7 di Ankara del 30.04.2026, E:2026/445, K:2026/654, la Tredicesima Sezione del Consiglio di Stato, con decisione del 29.06.2026, E:2026/4023, K:2026/2386, ha ritenuto non conforme alla legge la decisione impugnata del Consiglio e ha annullato la decisione del Tribunale. Di conseguenza, il Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici, con decisione del 29.07.2026, numero 2026/MK-282, ha annullato la propria precedente decisione e ha disposto un nuovo esame nel merito della contestazione.
(V.: Qualificazione per la partecipazione alla gara)

2. Svolgimento dei fatti oggetto della controversia
Il 02.02.2026 la stazione appaltante ha indetto, mediante procedura aperta, una gara della durata di 36 mesi, suddivisa in due lotti, per l'acquisizione di servizi di un sistema di gestione delle informazioni sanitarie. Nei documenti di gara è stato previsto che sarebbe stata effettuata una dimostrazione conformemente alle specifiche tecniche e che sarebbero state invitate alla dimostrazione le imprese in possesso dei requisiti che avessero presentato, nell'ordine, le offerte più vantaggiose.

Con l'addendum del 08.01.2026 è stata aggiunta all'articolo 7.4 del Capitolato amministrativo una disposizione intitolata “Certificato di autorizzazione o dichiarazione HIMSS”. In base a tale disposizione, agli offerenti che avrebbero presentato un'offerta per il primo lotto è stato richiesto di dichiarare nel documento di partecipazione alla gara che il software SBYS/HBYS soddisfaceva i criteri HIMSS EMRAM Livello 6 e Livello 7, che rientrano nei parametri dell'ospedale digitale, e che lavoravano con strutture sanitarie certificate a tali livelli. La stazione appaltante ha inoltre indicato che le informazioni relative alla struttura sanitaria dichiarata sarebbero state verificate attraverso il pertinente indirizzo dell'ospedale digitale e che le offerte degli offerenti per i quali non fosse stato possibile effettuare tale verifica sarebbero state escluse dalla valutazione.

L'Impresa Ricorrente ha sostenuto che tale requisito non si basava su un certificato rilasciato a nome delle imprese, che il certificato veniva rilasciato a seguito della domanda e della verifica delle strutture sanitarie e che, pertanto, esulava dalla sfera di controllo delle imprese produttrici di SBYS. Nel ricorso è stato inoltre affermato che il numero di imprese che lavoravano con strutture sanitarie in possesso di tali certificazioni era limitato, che questa situazione poteva restringere la partecipazione, che gli aspetti tecnici potevano essere misurati nella fase di dimostrazione e che la normativa pertinente sui sistemi informativi sanitari non prevedeva tale certificazione come criterio di qualificazione.

Il Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici, nella sua prima decisione, ha invece respinto il ricorso, precisando che la certificazione richiesta non era stata pretesa come documento rilasciato a nome degli offerenti e che tale condizione riguardava il software oggetto dell'offerta. Occorre subito sottolineare che questa prima valutazione del Consiglio non si basa su un esame adeguato. Per tale motivo, l'Impresa Ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale.
(V.: Tabella delle informazioni sulla qualificazione)

3. Decisione giudiziaria e nostra valutazione
Il ricorso è stato respinto dal Tribunale amministrativo. Tuttavia, con decisione del 29.06.2026, E:2026/4023, K:2026/2386, la Tredicesima Sezione del Consiglio di Stato non ha ritenuto corretto l'approccio del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici e del Tribunale.
Secondo il Consiglio di Stato, il Consiglio non deve limitarsi ad affermare che “il certificato non è stato richiesto come documento rilasciato a nome dell'offerente”. Il Consiglio deve esaminare che cosa siano le certificazioni HIMSS EMRAM Livello 6 e Livello 7, in che modo contribuiscano al servizio oggetto della gara, in quale misura il fatto di lavorare con strutture sanitarie munite di tali certificazioni dimostri la capacità professionale e tecnica dell'offerente, se ciò renda più difficile la partecipazione e quale sia la relativa posizione rispetto alla normativa pertinente sui sistemi informativi sanitari. Inoltre, ove necessario, devono essere acquisite informazioni e opinioni da enti e persone, pubblici o privati, e tutte le contestazioni dell'Impresa Ricorrente devono essere valutate congiuntamente.

A nostro avviso, questa decisione del Consiglio di Stato è corretta e conforme alla legge. Infatti, non è sufficiente che un criterio di qualificazione sia semplicemente riportato nei documenti. Occorre altresì esaminare il legame di tale criterio con l'oggetto della gara, la sua proporzionalità, l'eventuale restrizione della concorrenza e se si basi o meno su un certificato che le imprese possano ottenere per propria iniziativa. Sulla base della nostra esperienza, dobbiamo rilevare che, soprattutto negli appalti di servizi software e informatici, la richiesta alle imprese di documenti o certificati appartenenti a terzi costituisce una questione che deve essere valutata attentamente prima della gara.

A seguito della decisione del Consiglio di Stato, il Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici, con decisione del 29.07.2026, numero 2026/MK-282, ha annullato la propria decisione del 18.02.2026, numero 2026/UH.II-614, e ha disposto un nuovo esame nel merito della contestazione formulata nel ricorso. Sotto questo profilo, la decisione dimostra che il Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici deve adottare decisioni che rispondano a tutte le contestazioni e siano idonee al controllo giurisdizionale.
(V.: Proposizione di un ricorso giurisdizionale contro una decisione del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici)

4. Insegnamenti per le stazioni appaltanti e le imprese
Nel definire i criteri di qualificazione, le stazioni appaltanti devono valutare congiuntamente i principi fondamentali della Legge n. 4734, le disposizioni dei Regolamenti di attuazione in materia di gare relative all'attività professionale e ai documenti di autorizzazione speciale, nonché i chiarimenti contenuti nel Comunicato generale sugli appalti pubblici. Qualora siano richiesti documenti non obbligatori per l'oggetto della gara, non rilasciati a nome delle imprese o che soltanto un numero limitato di imprese è in grado di fornire, la relativa motivazione deve essere esposta chiaramente.

Le imprese devono invece esaminare ogni documento e criterio di qualificazione contenuto nei documenti di gara prima di presentare un'offerta. Tuttavia, qualora si ritenga che il criterio stabilito restringa la concorrenza, abbia un legame debole con l'oggetto della gara o trasformi inutilmente in criterio di qualificazione un aspetto misurabile mediante dimostrazione, occorre presentare entro il termine previsto un reclamo alla stazione appaltante e un ricorso alla KİK. Nel ricorso devono essere fornite spiegazioni concrete non soltanto sul risultato, ma anche sulla natura del documento, sul soggetto a nome del quale è stato rilasciato, sulla normativa in cui è previsto e sui suoi effetti sul mercato.

La nostra valutazione conclusiva è la seguente: la decisione del Consiglio di Stato evidenzia quanto sia importante esaminare tempestivamente i documenti di gara, soprattutto nelle gare relative all'informatica sanitaria, ai software, ai sistemi informativi e ai servizi tecnici. Prima della gara, le imprese devono valutare congiuntamente sotto il profilo giuridico e tecnico i requisiti documentali e di qualificazione; le stazioni appaltanti devono inoltre assicurarsi che tali requisiti non restringano inutilmente la partecipazione alla gara.
(V.: Documenti di gara)

Avv. Işıl KILIÇ EROL
Esperta in contratti di appalto pubblico
Studio Kılıç Hukuk ve Danışmanlık
Contatti: https://www.kilichukuk.org/iletisim

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