Controversie contrattuali
Il problema della mancata indicazione, nella lettera di invito alla stipula del contratto della stazione appaltante, dell’imposta di bollo e del contributo KİK
07 settembre 2023

Nelle gare svolte ai sensi della Legge n. 4734, la stazione appaltante che conduce la gara invia una lettera di invito alla stipula del contratto all’offerente economicamente più vantaggioso. La lettera di invito alla stipula indica anche gli obblighi da adempiere per la sottoscrizione del contratto.
Nelle gare svolte ai sensi della Legge n. 4734, la stazione appaltante che conduce la gara invia una lettera di invito alla stipula del contratto all’offerente economicamente più vantaggioso. La lettera di invito alla stipula indica anche gli obblighi da adempiere per la sottoscrizione del contratto.
Prima della stipula, l’offerente aggiudicatario deve presentare alla stazione appaltante:
- I documenti che gli offerenti si sono impegnati a produrre nella lettera di offerta,
- I documenti attestanti che non ricorrono le situazioni elencate alle lettere (a), (b), (c), (d), (e) e (g) del quarto comma dell’articolo 10 della Legge n. 4734,
- I documenti specifici della gara e menzionati nei documenti di gara,
- Il documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo,
- Il documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo sulla decisione relativa al contratto,
- Il documento attestante il pagamento del contributo KİK e
- Il documento attestante il versamento della garanzia definitiva.
Tuttavia, si osserva che alcune stazioni appaltanti non indicano nella lettera di invito alla stipula l’imposta di bollo e il contributo KİK, circostanza che genera dubbi sul fatto che la stazione appaltante abbia compiuto un atto incompleto.
La decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 23.08.2023, n. 2023/UM.II-1142, ha chiarito tale questione. In sintesi, la suddetta decisione ha affermato quanto segue: “…valutando congiuntamente le disposizioni normative e le previsioni dei documenti di gara, il modulo standard “Modulo relativo all’invito dell’offerente aggiudicatario alla stipula del contratto” (Modulo standard- KİK021.1/EKAP)”, incluso tra i moduli standard allegati al Regolamento di attuazione delle gare elettroniche, è un modulo prestampato; la stazione appaltante ha predisposto una lettera di invito alla stipula con un contenuto conforme al suddetto modulo standard; non è fondata l’affermazione del ricorrente secondo cui “il relativo modulo standard è contrario alla normativa, poiché la lettera di invito alla stipula non elenca gli altri obblighi, non indica l’importo dell’imposta di bollo, dell’imposta di bollo sulla decisione relativa al contratto e del contributo KİK da pagare, né comunica il numero ID del contratto al quale deve essere versato il contributo KİK”; ciò in quanto la stazione appaltante ha notificato la lettera di invito alla stipula utilizzando il modulo standard prestampato previsto dalla normativa, non ha alcun obbligo di indicare quali siano gli altri obblighi né le informazioni relative all’importo dell’imposta di bollo, dell’imposta di bollo sulla decisione relativa al contratto e del contributo KİK da pagare, essendo ciò rimesso alla sua discrezionalità; nel relativo modulo standard, il campo che la stazione appaltante deve compilare riguarda l’aliquota della garanzia definitiva e tale campo è stato indicato nella misura del % 6; inoltre, poiché la normativa pertinente specifica l’importo o l’aliquota applicabile alle suddette voci e l’offerente aggiudicatario, in quanto commerciante diligente, è tenuto a conoscerle, le affermazioni del ricorrente a tale riguardo non sono fondate,”
Come risulta anche dalla decisione del Consiglio, gli offerenti invitati alla stipula del contratto devono, senza necessità di alcun altro requisito, entro dieci giorni dalla data di notifica della lettera di invito alla stipula, produrre i documenti attestanti che, alla data della gara, continuavano a esercitare la propria attività professionale risultando iscritti, come previsto dalla normativa, alla relativa camera e che, alla data della gara, non si trovavano nelle situazioni elencate alle lettere (a), (b), (c), (d), (e) e (g) del quarto comma dell’articolo 10 della Legge n. 4734; devono inoltre prestare la garanzia definitiva, adempiere gli altri obblighi di legge e sottoscrivere il contratto. In caso contrario, nei loro confronti si applicano le sanzioni dell’esclusione dalle gare e dell’incameramento delle garanzie.
Dilara ATALI AKPINAR
Avvocata