Controversie relative alla procedura di gara
In che modo l’impresa partecipante alla gara deve verificare la durata della lettera di garanzia definitiva? (Esame delle decisioni KİK)
20 maggio 2026

Si esaminano la determinazione della durata delle lettere di garanzia definitiva in proporzione alla durata dell’appalto, l’indicazione della durata della garanzia nella lettera d’invito alla stipula del contratto e gli effetti applicativi delle decisioni KİK.
In che modo l’impresa partecipante alla gara deve verificare la durata della lettera di garanzia definitiva?
(Esame delle decisioni KİK)
1. Oggetto delle controversie rispecchiate nelle decisioni del Consiglio per gli appalti pubblici (KİK)
La durata delle lettere di garanzia definitiva costituisce, per le imprese partecipanti alla gara, un elemento importante che incide sui processi di stipula del contratto, sull’eventuale periodo di garanzia e sulla restituzione della garanzia, generando inoltre oneri finanziari aggiuntivi presso banche o compagnie assicurative. (Cfr.: Kesin teminat )
Anche nel Contratto tipo relativo agli appalti di servizi è indicato che la durata della lettera di garanzia definitiva deve essere stabilita mediante una data precisa e che, qualora risulti evidente che il collaudo subirà ritardi a causa delle circostanze previste dalla Legge o dal contratto oppure dell’esecuzione soggetta a penale, la durata della lettera di garanzia sarà prorogata in modo da coprire il ritardo.
In alcune controversie rispecchiate nelle decisioni del Consiglio per gli appalti pubblici (KİK), si osserva che le stazioni appaltanti hanno lasciato gli offerenti nell’incertezza, stabilendo durate delle garanzie definitive sproporzionatamente lunghe oppure non stabilendo alcuna durata.
Nelle due decisioni esaminate del Consiglio per gli appalti pubblici sono emerse due distinte controversie relative alla durata della garanzia definitiva:
- La prima controversia riguarda la richiesta di una lettera di garanzia definitiva della durata di 3 anni, nonostante l’appalto avesse una durata di 12 mesi,
- La seconda controversia riguarda invece la totale omissione della durata della lettera di garanzia definitiva nella lettera d’invito alla stipula del contratto (Cfr.: Sozlesmeye davet ).
Tuttavia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 4734, le stazioni appaltanti devono determinare la durata delle lettere di garanzia definitiva tenendo conto della data di conclusione dell’appalto oggetto della gara. (Cfr.: Legge n. 4734, m. 35) I Regolamenti attuativi in materia di gare stabiliscono invece che la durata della lettera di garanzia definitiva deve essere determinata dalla stazione appaltante tenendo conto della data di collaudo dell’appalto oggetto della gara e del periodo di garanzia. (Cfr.: Regolamento attuativo sulle gare per l’acquisizione di servizi, m. 55.)
2. La durata delle lettere di garanzia definitiva incide negativamente sulle imprese e sulla procedura di gara
La durata delle lettere di garanzia definitiva è particolarmente importante perché incide negativamente sulle imprese partecipanti alla gara e sulla procedura di gara. Nella prassi, alcune imprese valutano la durata della garanzia definitiva unicamente sotto il profilo dei limiti bancari e delle spese bancarie. Tuttavia, la mancata considerazione della durata può incidere negativamente anche sulle imprese stesse e sulla procedura di gara.
Occorre considerare che l’erronea predisposizione, da parte della stazione appaltante, delle durate delle lettere di garanzia definitiva e il mancato rilevamento di tale circostanza da parte delle imprese partecipanti alla gara possono causare danni irreparabili. Tali aspetti sono elencati di seguito:
• La previsione di una durata eccessiva delle lettere di garanzia definitiva (qualora per un appalto della durata di 1 anno sia richiesta una lettera di garanzia di 3 anni) può limitare la concorrenza, determinare la presentazione di offerte più elevate e causare un danno all’erario,
• La totale omissione della durata delle lettere di garanzia definitiva può comportare irregolarità nella procedura d’invito alla stipula del contratto,
• Qualora la durata delle lettere di garanzia definitiva sia insufficiente, prima della scadenza del contratto (nei casi di proroga dei termini, esecuzione soggetta a penale o ritardo del collaudo) può essere richiesto all’appaltatore di prorogare la durata della lettera.
3. Svolgimento dei casi concreti e decisioni del Consiglio per gli appalti pubblici
In merito alla richiesta, da parte della stazione appaltante, di una lettera di garanzia definitiva della durata di 3 anni, nonostante l’appalto avesse una durata di 12 mesi, il Consiglio per gli appalti pubblici ha rilevato che, per la natura dell’appalto di servizi relativo al noleggio di veicoli con e senza conducente oggetto della gara, la durata dell’appalto non poteva essere prorogata, non era previsto alcun periodo di garanzia e la stazione appaltante non aveva fornito alcuna motivazione concreta che giustificasse la durata triennale della garanzia. Il Consiglio ha stabilito che tale previsione imponeva agli offerenti un onere sproporzionato rispetto alla durata dell’appalto e non era compatibile con i principi di soddisfacimento delle esigenze a condizioni adeguate e di utilizzo efficiente delle risorse. In altri termini, il Consiglio ha indicato che la durata delle lettere di garanzia definitiva deve essere stabilita tenendo conto della data di conclusione dell’appalto oggetto della gara, della data di collaudo per gli appalti di servizi e dell’eventuale periodo di garanzia. (Cfr.: decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 14.01.2026, n. 2026/UH.I-157)
Nel secondo caso, il Consiglio per gli appalti pubblici ha accertato che, nella lettera d’invito alla stipula del contratto, la stazione appaltante aveva richiesto all’offerente di presentare una garanzia definitiva pari al %6, senza tuttavia indicare fino a quale data dovesse essere valida. Il Consiglio ha inoltre constatato che neppure nello Schema di contratto predisposto dalla stazione appaltante era stata stabilita la durata della lettera di garanzia definitiva. In tale situazione, l’offerente si è trovato in una giustificata incertezza circa le modalità con cui adempiere all’obbligo di stipulare il contratto. Il Consiglio, dichiarando che spettava alla stazione appaltante eliminare tale incertezza, ha stabilito che essa dovesse rinnovare gli atti relativi all’invito alla stipula del contratto. (Decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 12.11.2025, n. 2025/UM.I-2398)
4. Insegnamenti da trarre dalle decisioni del Consiglio
Gli offerenti che partecipano alla gara e sono invitati a stipulare il contratto hanno la responsabilità di esaminare le durate delle lettere di garanzia definitiva nei documenti di gara e negli atti d’invito alla stipula del contratto compiuti dalla stazione appaltante e, ove necessario, di presentare ricorso entro i termini previsti. In caso contrario, potrebbero verificarsi controversie nell’esecuzione del contratto o perdite economiche. In tale contesto, gli insegnamenti che le imprese devono trarre in relazione alla durata delle lettere di garanzia definitiva sono elencati di seguito.
4.1. La durata della lettera di garanzia definitiva deve essere compatibile con la durata del contratto
Nel primo caso concreto rispecchiato nelle decisioni del Consiglio per gli appalti pubblici, la questione riguardava la compatibilità della durata della lettera di garanzia definitiva con la durata dell’appalto, la data di collaudo e l’eventuale periodo di garanzia. Nel caso concreto, la richiesta di una lettera di garanzia definitiva della durata di 3 anni per un appalto di servizi della durata di 12 mesi e privo di periodo di garanzia è stata ritenuta sproporzionata e contraria ai principi fondamentali della Legge.
Nel primo caso concreto, il Consiglio ha sottolineato che le stazioni appaltanti devono stabilire una durata ragionevole della lettera di garanzia definitiva, tenendo conto della natura dell’appalto, e che tale durata non deve eccedere lo scopo di garantire l’adempimento dell’obbligazione, imponendo agli offerenti oneri finanziari non necessari. È stato inoltre indicato che il maggior costo della garanzia definitiva sarebbe stato trasferito sulle offerte e che ciò avrebbe potuto causare un danno all’erario.
In conformità alla normativa sugli appalti e alla decisione del Consiglio, è opportuno che le imprese effettuino, prima di presentare un’offerta, il controllo riportato nella Tabella-1:
Tabella-1: Prospetto di controllo della durata della lettera di garanzia definitiva per candidati e offerenti
Aspetto da verificare | Importanza della durata della lettera di garanzia |
Quanti mesi dura l’appalto? | È l’elemento fondamentale della durata della garanzia, che deve essere adeguata alla durata dell’appalto. |
È previsto un periodo di garanzia per l’appalto? | Se è previsto un periodo di garanzia, la durata della garanzia definitiva può essere prorogata di conseguenza. |
Quando è prevista la data di collaudo? | Negli appalti di servizi, la durata della garanzia viene determinata tenendo conto della data di collaudo. |
La durata della garanzia è eccessivamente lunga rispetto alla durata dell’appalto? | Una durata della lettera di garanzia superiore a un periodo ragionevole comporta commissioni bancarie e un aggravio sui limiti di credito. |
La stazione appaltante ha motivato la lunga durata? | Le durate delle lettere di garanzia stabilite senza motivazione e in modo sproporzionato comportano l’annullamento della gara. |
4.2. Mancata determinazione della durata della lettera di garanzia definitiva al momento dell’invito alla stipula del contratto
La Legge sugli appalti pubblici stabilisce espressamente che, nelle gare indette dalle stazioni appaltanti, queste ultime sono responsabili di garantire la trasparenza, la concorrenza, la parità di trattamento, l’affidabilità, la riservatezza, il controllo pubblico, il soddisfacimento tempestivo delle esigenze a condizioni adeguate e l’utilizzo efficiente delle risorse. (Cfr.: Legge n. 4734, m. 5) Tuttavia, nel secondo caso concreto, la stazione appaltante non ha comunicato all’offerente invitato a stipulare il contratto la durata della garanzia definitiva, né ha disciplinato tale durata nello Schema di contratto. Poiché tale situazione non era conforme ai principi di trasparenza e affidabilità cui è tenuta la stazione appaltante, ha generato incertezza nell’offerente.
Il Consiglio, esaminando il secondo caso concreto, non ha ritenuto conforme alla legge la totale omissione della durata della garanzia definitiva. Infatti, l’aggiudicatario è tenuto a prestare la garanzia definitiva e a stipulare il contratto entro dieci giorni dalla notifica della lettera d’invito alla stipula del contratto. Tuttavia, se non è indicata la data fino alla quale la lettera di garanzia deve essere valida, l’offerente non potrà adempiere correttamente a tale obbligo.
Alla luce di questo caso concreto e della decisione del Consiglio, le imprese che ricevono una lettera d’invito alla stipula del contratto devono verificare l’importo o la percentuale della garanzia definitiva, la data di validità della lettera di garanzia definitiva, l’ultimo giorno utile per la stipula del contratto, le spese contrattuali da versare, l’eventuale necessità della quota KİK, l’imposta di bollo sul contratto e gli altri obblighi di legge. Qualora la lettera d’invito alla stipula del contratto predisposta dalla stazione appaltante presenti carenze, l’impresa deve rivolgersi alla stazione appaltante entro i termini previsti e chiedere che l’incertezza venga eliminata.
4.3. Le imprese devono verificare separatamente la durata della garanzia definitiva nella fase di esame dei documenti di gara e nella fase d’invito alla stipula del contratto
La durata della garanzia definitiva deve essere verificata in due fasi. Il primo controllo viene effettuato durante l’esame dei documenti di gara. In questa fase, l’impresa deve esaminare le disposizioni sulla garanzia contenute nel Capitolato amministrativo e nello Schema di contratto. Qualora la durata della garanzia sia eccessivamente lunga rispetto alla durata dell’appalto, indeterminata o contraddittoria, occorre presentare un reclamo alla stazione appaltante relativo ai documenti entro il termine previsto e, se necessario, è possibile rivolgersi successivamente all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK).
Il secondo controllo deve essere effettuato quando la gara è stata aggiudicata all’offerente e gli è stata notificata la lettera d’invito alla stipula del contratto. In questa fase, l’impresa deve verificare se la stazione appaltante abbia indicato chiaramente la durata della garanzia definitiva nella lettera d’invito alla stipula del contratto. Qualora la durata non sia indicata, anziché ottenere dalla banca una lettera di garanzia con una durata scelta arbitrariamente, l’impresa deve chiedere alla stazione appaltante di determinarla.
5. Conclusioni e nostra valutazione
Le due decisioni del Consiglio esaminate contengono importanti insegnamenti e avvertenze per le imprese in merito alla durata delle lettere di garanzia definitiva.
Nella prima decisione, la richiesta di una lettera di garanzia definitiva della durata di 3 anni per un appalto di servizi della durata di 12 mesi e privo di periodo di garanzia è stata ritenuta sproporzionata e tale irregolarità ha comportato l’annullamento della gara.
Nella seconda decisione, invece, la totale omissione della durata della lettera di garanzia definitiva nella lettera d’invito alla stipula del contratto e nello Schema di contratto è stata ritenuta contraria alla legge; tuttavia, considerando tale carenza sanabile mediante un provvedimento correttivo, è stato disposto il rinnovo degli atti d’invito alla stipula del contratto.
L’aspetto importante che emerge da queste due decisioni è che la durata della lettera di garanzia definitiva non deve essere stabilita in modo sproporzionato, superando la durata dell’appalto, né deve essere lasciata indeterminata. L’impresa deve necessariamente verificare, nella fase di presentazione dell’offerta, la durata indicata nei documenti e, nella fase d’invito alla stipula del contratto, la data di validità riportata nella lettera d’invito.
Le imprese che intendono partecipare alla gara devono gestire la procedura verificando i seguenti aspetti relativi alle lettere di garanzia definitiva:
- La percentuale della garanzia definitiva è stata determinata correttamente nei documenti di gara?
- La durata della lettera di garanzia definitiva è indicata chiaramente?
- La durata dell’appalto e la durata della garanzia sono compatibili?
- È previsto un periodo di garanzia per l’appalto?
- Se è previsto un periodo di garanzia, il termine e le condizioni di restituzione della garanzia sono stati disciplinati di conseguenza?
- La durata della lettera di garanzia definitiva è indicata nella lettera d’invito alla stipula del contratto?
- La lettera di garanzia da ottenere dalla banca o da altri enti competenti può coprire la durata stabilita dalla stazione appaltante?
- Se la durata è indeterminata o sproporzionata, è stato presentato un reclamo in relazione alle lettere di garanzia così stabilite?
In conclusione, le imprese che intendono partecipare alla gara devono esaminare con maggiore consapevolezza gli aspetti sopra elencati e rivolgersi tempestivamente alla stazione appaltante e all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia. In tale contesto, è opportuno ottenere assistenza tecnica e legale da persone esperte in materia.
Ruhi ARSLAN
Esperto di amministrazione pubblica
Consulente in materia di appalti pubblici e contratti
Avv. Işıl KILIÇ EROL
Esperta di contratti di appalto pubblico
Fonti:
- Decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 14.01.2026, n. 2026/UH.I-157
- Decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 12.11.2025, n. 2025/UM.I-2398
- Legge n. 4734 sugli appalti pubblici
- Regolamento attuativo sulle gare per l’acquisizione di servizi
- Sozlesmeye davet
- Kesin teminat