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Kılıç Hukuk

Controversie relative alla procedura di gara

In che modo le stazioni appaltanti che definiscono erroneamente gli elementi non legati al prezzo nelle gare per la fornitura di beni limitano la concorrenza?

14 maggio 2026

Si esaminano la definizione erronea degli elementi non legati al prezzo nelle gare per la fornitura di beni, il modo in cui la concorrenza viene limitata attraverso il sistema di punteggio tecnico e le conseguenze giuridiche della creazione di vantaggi basati sul marchio.

Sintesi
Nelle gare per la fornitura di beni, l'elemento non legato al prezzo è uno strumento giuridico che consente alla stazione appaltante di considerare non soltanto il prezzo più basso, ma anche la qualità, il valore tecnico, i costi di esercizio e manutenzione, l'efficienza, l'efficacia in termini di costi e il beneficio economico che il bene oggetto della fornitura garantirà durante la sua vita utile. Tuttavia, quando tale strumento non viene utilizzato correttamente, anziché aumentare la concorrenza la restringe e può trasformarsi in un sistema di punteggio che produce risultati favorevoli a un determinato marchio, modello, tecnologia, produttore o fornitore esistente. I principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, affidabilità e soddisfacimento delle esigenze a condizioni adeguate, sanciti dalla Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, costituiscono il quadro normativo fondamentale che delimita la definizione degli elementi non legati al prezzo. Il Regolamento di attuazione sulle gare per la fornitura di beni concretizza tale quadro disciplinando quali elementi possano essere considerati elementi non legati al prezzo, quali non possano esserlo e come tali elementi debbano essere indicati nei documenti di gara. Nel presente articolo, il metodo per definire in conformità al diritto gli elementi non legati al prezzo nelle gare per la fornitura di beni e le tipologie di applicazioni erronee che limitano la concorrenza vengono esaminati alla luce delle decisioni del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici e del Consiglio di Stato. 

1- Introduzione
Nelle gare per la fornitura di beni, l'obiettivo principale delle stazioni appaltanti è procurarsi il bene necessario non soltanto al prezzo più basso, ma anche nel modo più conforme all'interesse pubblico. Per questo motivo, la Legge n. 4734 consente di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente in base al prezzo oppure tenendo conto, insieme al prezzo, degli elementi non legati al prezzo. (Cfr.: Fiyat disi unsur  ) Tuttavia, tale facoltà non conferisce alla stazione appaltante un potere discrezionale illimitato. L'elemento non legato al prezzo non è uno “strumento per scegliere un prodotto costoso ma preferito”; deve invece costituire un criterio di valutazione oggettivo, misurabile, connesso alla natura del bene oggetto della gara e strutturato in modo da non compromettere la concorrenza. (Cfr.: decisione della 13ª Sezione del Consiglio di Stato del 16.12.2021, E: 2021/4685, K: 2021/5200)
L'aspetto più delicato dell'applicazione degli elementi non legati al prezzo nelle forniture di beni è l'equilibrio tra caratteristiche tecniche e concorrenza. La stazione appaltante è libera di ricercare la qualità idonea a soddisfare la propria esigenza; tuttavia, tale libertà non può essere estesa fino a introdurre nei documenti di gara un sistema di punteggio che avvantaggi un determinato marchio, modello, produttore, brevetto, famiglia tecnologica o un ristretto gruppo di prodotti presenti sul mercato. Le disposizioni della Legge n. 4734 relative alle specifiche tecniche prevedono che i criteri tecnici debbano essere volti a garantire efficienza e funzionalità, non debbano contenere aspetti che ostacolino la concorrenza e debbano assicurare pari opportunità. (Cfr.: decisione del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici del 16.12.2021, n. 2024/UM.I-649)

Per tale ragione, l'elemento non legato al prezzo costituisce un fattore molto importante che incide direttamente sull'esito della gara, in particolare negli appalti di dispositivi medici ad alta tecnologia, apparecchiature da laboratorio, veicoli, macchinari, apparecchiature informatiche, materiali di consumo e beni analoghi. Un piccolo valore tecnico inserito nella tabella dei punteggi, come le dimensioni del rilevatore, le dimensioni del cristallo, l'apertura del gantry, la potenza del motore, il consumo di carburante, la classe energetica o la durata della garanzia, può in alcuni casi determinare l'esito della gara. Pertanto, la domanda “come deve essere definito l'elemento non legato al prezzo?” non riguarda soltanto la predisposizione delle specifiche tecniche, ma anche i principi degli appalti pubblici, i limiti del potere discrezionale amministrativo e il controllo giurisdizionale.

2- Che cosa significa l'elemento non legato al prezzo nel diritto degli appalti?
L'articolo 5 della Legge n. 4734 stabilisce i principi fondamentali che governano l'intero procedimento di gara. Di conseguenza, le stazioni appaltanti sono tenute a garantire trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, affidabilità, riservatezza, controllo pubblico, soddisfacimento tempestivo delle esigenze a condizioni adeguate e uso efficiente delle risorse. Analogamente, nel definire gli elementi non legati al prezzo, le stazioni appaltanti devono rispettare tutti questi principi. Pertanto, anche se un elemento non legato al prezzo appare tecnicamente conforme alle esigenze della stazione appaltante, esso è contrario al diritto qualora restringa la concorrenza, comprometta la parità di trattamento o renda imprevedibile per gli offerenti la preparazione delle offerte. 

L'articolo 40 della Legge stabilisce che l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere determinata esclusivamente in base al prezzo oppure tenendo conto, insieme al prezzo, di elementi non legati al prezzo quali i costi di esercizio e manutenzione, l'efficacia in termini di costi, l'efficienza, la qualità e il valore tecnico.  Tuttavia, affinché gli elementi non legati al prezzo possano essere utilizzati, è necessario indicarne nei documenti di gara i valori monetari o i pesi relativi. Il Consiglio di Stato considera tale aspetto non soltanto un requisito formale, ma una condizione indispensabile di determinatezza affinché gli offerenti possano presentare offerte adeguate e prevedere l'esito della gara. (Cfr.: decisione della 13ª Sezione del Consiglio di Stato del 16.12.2021, E: 2021/4685, K: 2021/5200)

La disciplina relativa agli elementi non legati al prezzo contenuta nel Regolamento di attuazione sulle gare per la fornitura di beni riveste particolare importanza per le forniture di beni. Il Regolamento dispone che, qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa venga determinata tenendo conto, insieme al prezzo, degli elementi non legati al prezzo, possano essere utilizzati elementi quali i costi di esercizio e manutenzione, l'efficacia in termini di costi, l'efficienza, la qualità e il valore tecnico, e che i valori monetari o i pesi relativi di tali elementi, nonché il metodo di calcolo, debbano essere indicati nel capitolato amministrativo. Inoltre, viene espressamente stabilito che i criteri di qualificazione economica e finanziaria e l'esperienza non possano essere previsti come elementi non legati al prezzo nelle forniture di beni. (Cfr.: Regolamento di attuazione sulle gare per la fornitura di beni, m. 60)
Ai sensi della disposizione regolamentare, nella fornitura di beni la stazione appaltante può, ad esempio, attribuire un punteggio al consumo energetico del dispositivo, alla durata della garanzia, ai tempi del servizio di assistenza, alle prestazioni tecniche, ai costi di utilizzo o agli standard qualitativi. Tuttavia, non può utilizzare come elemento non legato al prezzo l'entità del bilancio dell'offerente, il suo fatturato, la referenza bancaria o l'attestato di esperienza (certificato di esecuzione). Tali elementi, infatti, dimostrano la qualificazione dell'offerente, non la superiorità economica o tecnica del bene offerto. Trasformare un criterio di qualificazione in un elemento non legato al prezzo restringe la concorrenza, in particolare a danno delle piccole e medie imprese.

Anche l'approccio del Comunicato generale sugli appalti pubblici relativo agli elementi non legati al prezzo e le guide applicative di EKAP sono orientati nella stessa direzione. Nel sistema elettronico di gara, gli elementi non legati al prezzo devono essere riportati correttamente nel capitolato amministrativo, nel documento di partecipazione alla gara e nei campi di EKAP; l'offerente deve sapere in anticipo quale documento debba presentare, per quale criterio e in quale fase. Nella guida dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia relativa agli elementi non legati al prezzo nelle gare elettroniche si sottolinea espressamente che l'elemento non legato al prezzo può essere determinato in funzione della natura del bene, che non può essere disciplinato in modo tale da limitare la concorrenza sulla base del marchio o del modello e che, nelle forniture di beni, la qualificazione economico-finanziaria e l'esperienza non possono essere considerate elementi non legati al prezzo. (Cfr.: dosyalar.kik.gov.tr
KullanimKilavuzu_Istekli.pdf ) 

3- Come devono essere definiti gli elementi non legati al prezzo nelle forniture di beni?
Le disposizioni relative alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle forniture di beni sono contenute nel Capitolato amministrativo tipo per la fornitura di beni. La stazione appaltante indica chiaramente nel Capitolato amministrativo se l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata esclusivamente in base al prezzo oppure tenendo conto, insieme al prezzo, degli elementi non legati al prezzo. Qualora vengano utilizzati elementi non legati al prezzo, nel capitolato amministrativo sono indicati:

  • Quali elementi non legati al prezzo saranno presi in considerazione, 
  • Il punteggio o il peso di ciascun elemento, 
  • Come verrà applicata la formula di calcolo, 
  • Con quale documento, catalogo, campione, dimostrazione, rapporto di prova o documento tecnico saranno comprovati, 
  • A quale lotto o voce sarà applicato l'elemento nelle offerte parziali, 
  • Come il punteggio sarà correlato al prezzo dell'offerta, 
  • Quale regola di graduatoria sarà applicata in caso di parità, 

in modo tale da non lasciare spazio a dubbi.

Nell'applicazione delle gare elettroniche, le disposizioni sopra indicate hanno acquisito ancora maggiore importanza. Infatti, in seguito al Regolamento di attuazione relativo allo svolgimento elettronico degli appalti pubblici, entrato in vigore il 01.08.2025, le operazioni della commissione di gara, il fascicolo della procedura di gara e i processi di valutazione delle offerte vengono svolti in larga misura tramite EKAP. Nelle guide dell'Autorità per gli appalti pubblici si precisa che i documenti e le dichiarazioni relativi agli elementi non legati al prezzo devono essere strutturati in formato elettronico e che la presentazione di documenti fisici deve essere prevista soltanto nei casi in cui sia richiesta dalla natura del sistema o dell'appalto.
(Cfr.:kik.gov.tr
mevzuat_degisiklikleri_gelistirmelerine_iliskin_kilavuzlar_yayimlanmistir.html )

Tuttavia, l'elemento non legato al prezzo contenuto nel capitolato amministrativo tipo predisposto nell'ambito delle gare per la fornitura di beni non può essere reso inefficace mediante disposizioni inserite nelle specifiche tecniche. Infatti, le specifiche tecniche contengono le caratteristiche tecniche minime del bene, mentre l'elemento non legato al prezzo indica come attribuire un punteggio alle caratteristiche che, oltre la qualificazione minima, assicurano migliori prestazioni tecniche o economiche. Se tale distinzione non viene effettuata, disposizioni che appaiono come requisiti minimi ma che, in realtà, consentono a determinati prodotti di ottenere punteggi elevati possono limitare indirettamente la concorrenza.

Nell'ambito dei principi fondamentali e delle disposizioni sopra indicati, è necessario spiegare come debbano essere definiti gli elementi non legati al prezzo nelle gare per la fornitura di beni. La questione è illustrata di seguito per punti.   

3.1- Gli elementi non legati al prezzo devono essere direttamente connessi alla natura del bene oggetto della fornitura
L'elemento non legato al prezzo deve essere connesso alla destinazione d'uso, alle prestazioni, alla qualità, ai costi di esercizio, alle esigenze di manutenzione, al consumo energetico, alla facilità di assistenza, alla durata della garanzia o all'efficienza tecnica del bene oggetto della gara. Ad esempio, per un dispositivo di diagnostica per immagini possono essere definiti come elementi non legati al prezzo i criteri relativi alla qualità dell'immagine, alla sicurezza del paziente, alla dose di radiazioni, alla velocità di acquisizione o alla vita utile del dispositivo; per l'acquisto di un veicolo, il consumo di carburante, la classe di emissioni, i costi di manutenzione e la durata della garanzia; per l'acquisto di apparecchiature informatiche, le prestazioni del processore, il consumo energetico e le possibilità di assistenza.

Per contro, criteri quali la reputazione dell'offerente sul mercato, i precedenti rapporti di lavoro con la stazione appaltante, le prestazioni nelle consegne precedenti, il fatturato elevato, l'ampia rete di rivenditori, l'importo dell'esperienza maturata o la compatibilità con il marchio abitualmente utilizzato dalla stazione appaltante non possono essere considerati elementi non legati al prezzo, salvo che costituiscano valori oggettivi relativi al bene stesso. In particolare, la motivazione della “compatibilità con il sistema esistente della stazione appaltante”, se non comprovata da una necessità tecnica, può trasformarsi in un ostacolo alla concorrenza che protegge il fornitore esistente.

3.2- Il requisito tecnico minimo deve essere distinto dall'elemento non legato al prezzo cui sarà attribuito un punteggio
Nella configurazione conforme al diritto di un elemento non legato al prezzo, si determina innanzitutto il requisito tecnico minimo. Il prodotto che non soddisfa tale requisito minimo non è già idoneo a essere offerto. L'elemento non legato al prezzo deve invece riguardare aspetti che assicurano un vantaggio misurabile tra i prodotti che soddisfano il requisito minimo. Ad esempio, se la stazione appaltante ha stabilito come requisito tecnico minimo una “garanzia di almeno 3 anni”, può considerare come elemento non legato al prezzo una garanzia di 4 anni o più, attribuendo punteggi secondo intervalli ragionevoli. Tuttavia, strutturare il medesimo requisito di garanzia di 3 anni sia come criterio di qualificazione sia come criterio per l'attribuzione di un punteggio elevato rende incerto il sistema di valutazione.

3.3- Gli elementi non legati al prezzo devono essere misurabili, verificabili e documentabili
L'elemento non legato al prezzo non può essere definito mediante espressioni astratte quali “qualità superiore”, “tecnologia avanzata”, “prestazioni elevate”, “caratteristiche superiori” o “sistema avanzato”. Tali espressioni possono essere utilizzate soltanto se hanno un concreto riscontro tecnico. Ad esempio, saranno maggiormente verificabili disposizioni quali “10 punti al prodotto il cui consumo energetico non supera … kWh all'ora”, “5 punti al prodotto con una garanzia di 48 mesi, 10 punti al prodotto con una garanzia di 60 mesi o più”, oppure “15 punti al prodotto il cui valore prestazionale, misurato secondo uno standard di prova riconosciuto a livello internazionale, è superiore a X”.

In tale contesto è importante l'enfasi posta dal Consiglio di Stato sulla chiarezza o sulla determinatezza. Infatti, il Consiglio di Stato riconosce che, quando le ambiguità contenute nei documenti di gara rendono imprevedibili i diritti e gli obblighi degli offerenti, vengono compromessi i principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, certezza del diritto e prevedibilità. (Cfr.: decisione della 13ª Sezione del Consiglio di Stato, E.2021/4685, K.2021/5200) 

3.4- Il peso relativo e la formula devono essere chiari
Il punteggio attribuito all'elemento non legato al prezzo, il suo peso sul punteggio totale e il modo in cui sarà valutato congiuntamente al prezzo dell'offerta devono essere chiaramente indicati nel capitolato amministrativo. La stazione appaltante non deve rendere priva di significato la concorrenza sul prezzo attribuendo un punteggio eccessivamente elevato all'elemento non legato al prezzo. Ad esempio, in una gara per la fornitura di beni con un sistema di 100 punti, in cui 30 punti sono attribuiti al prezzo e 70 al punteggio tecnico, se i punteggi tecnici non vengono definiti in modo oggettivo e aperto alla concorrenza, la gara cessa di fatto di essere una gara basata sul “prezzo più conveniente” e può trasformarsi in un meccanismo di selezione che produce risultati favorevoli al prodotto avente un determinato profilo tecnico.

Nelle guide dell'Autorità possono essere previsti diversi metodi di calcolo per le gare elettroniche. Ad esempio, è possibile correlare mediante determinate formule l'offerta utilizzata per la graduatoria all'importo dell'offerta e al punteggio dell'elemento non legato al prezzo, oppure fare in modo che il punteggio totale sia costituito dalla somma del punteggio relativo al prezzo dell'offerta e del punteggio dell'elemento non legato al prezzo. 

Formula da utilizzare per il calcolo;

  • ‘Prezzo dell'offerta utilizzato per la graduatoria= Prezzo dell'offerta dell'offerente/ (1+(Punteggio dell'offerente relativo agli elementi non legati al prezzo/Punteggio massimo ottenibile (100))’,
  • ‘Prezzo dell'offerta utilizzato per la graduatoria= Prezzo dell'offerta valida più bassa X (Punteggio massimo ottenibile (100) / TP dell'offerente)’ oppure
  • ‘Punteggio totale=Punteggio relativo al prezzo dell'offerta + Punteggio relativo agli elementi non legati al prezzo’

può essere selezionata una qualsiasi di esse.

Tuttavia, indipendentemente dal metodo scelto, la formula deve essere indicata preventivamente nel capitolato amministrativo e nei campi di EKAP.

(Cfr.:kik.gov.tr
mevzuat_degisiklikleri_gelistirmelerine_iliskin_kilavuzlar_yayimlanmistir.html )

3.5- Non deve produrre risultati a favore di un marchio, di un modello o di un unico produttore
L'impiego più problematico dell'elemento non legato al prezzo consiste nel trasformare le caratteristiche standard di un determinato marchio in punteggi attribuiti come se si trattasse di “caratteristiche tecniche superiori”. In tal caso, anche se nelle specifiche tecniche non compare il nome del marchio, il sistema di attribuzione dei punteggi avvantaggia un determinato marchio o modello. Nel ricorso relativo al caso esaminato nella decisione del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici, è stato sostenuto che alcuni criteri tecnici definiti come elementi non legati al prezzo corrispondevano alle caratteristiche standard dei dispositivi di marca S…, mentre non venivano attribuiti punti alle caratteristiche tecniche differenti, equivalenti o superiori, degli altri marchi. Il Consiglio, conformemente al parere tecnico accademico, ha concluso che i criteri relativi agli elementi non legati al prezzo creavano un vantaggio a favore di un determinato marchio e limitavano la concorrenza, disponendo l'annullamento della gara. (Cfr.: decisione del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici del 16.12.2021, n. 2024/UM.I-649)

Come si evince anche da tale decisione, la sola mancata indicazione del nome del marchio nei documenti di gara non è sufficiente. L'elemento non legato al prezzo non deve limitare la concorrenza neppure in termini di risultati tecnici. In altri termini, sebbene la stazione appaltante non abbia inserito nel capitolato il nome “Siemens”, “GE”, “Philips”, “Canon” o quello di un altro marchio, qualora abbia strutturato la tabella dei punteggi esclusivamente in base all'architettura tecnica propria di un marchio, viola indirettamente il divieto relativo a marchi e modelli.

3.6- Il potere discrezionale della stazione appaltante deve essere motivato e documentato nel fascicolo della procedura di gara
Il Regolamento di attuazione sulle gare per l'acquisto di beni prevede che il documento contenente la spiegazione motivata relativa alla determinazione dell'elemento non legato al prezzo sia incluso nel fascicolo della procedura di gara. Tale documento non costituisce una semplice formalità. Infatti, con tale atto la stazione appaltante potrà spiegare perché abbia utilizzato un elemento non legato al prezzo, quale elemento apporterà un beneficio pubblico, perché siano state determinate in tal modo le ponderazioni dei punteggi e perché ciò non limiti la concorrenza. 

La determinazione dell'attribuzione dei punteggi nei documenti di gara senza alcuna motivazione può porre la stazione appaltante in difficoltà in sede di controllo amministrativo e giudiziario. Del resto, l'elemento non legato al prezzo è uno strumento che incide sulla concorrenza di prezzo. Se la stazione appaltante può far sì che un'offerta di prezzo più elevato sia considerata economicamente più vantaggiosa, deve concretizzarne il collegamento con il beneficio pubblico e con l'esigenza tecnica. 

4- In che modo l'errata determinazione dell'elemento non legato al prezzo limita la concorrenza?
Dalle decisioni del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici e dalla giurisprudenza analoga emerge che, nell'ambito delle gare per l'acquisto di beni in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa viene determinata sulla base di elementi non legati al prezzo, non si presta attenzione agli aspetti sopra illustrati. Tale situazione comporta l'esclusione dalla valutazione degli offerenti che potrebbero soddisfare l'esigenza della stazione appaltante a un prezzo inferiore. In tale ambito, gli errori commessi dalle stazioni appaltanti sono elencati di seguito. 

4.1- Attribuzione di punteggi apparentemente tecnica, ma in realtà basata sul marchio
La violazione della concorrenza più comune riscontrata nella prassi consiste nel trasformare i valori tecnici di un determinato marchio o modello in criteri di attribuzione dei punteggi. In tal caso, anche se gli altri offerenti possono partecipare alla gara, viene di fatto eliminata la loro possibilità di ottenere un punteggio elevato. La gara appare aperta alla concorrenza, ma la tabella degli elementi non legati al prezzo ne predetermina il risultato.

Un caso analogo si è verificato nell'acquisto di un dispositivo PET-TC. Alcuni criteri di punteggio tecnico stabiliti per il dispositivo oggetto della gara coincidevano con le caratteristiche standard dei dispositivi di un determinato marchio; per contro, le diverse caratteristiche tecniche superiori dei marchi concorrenti non erano state considerate nell'attribuzione dei punteggi. Il Consiglio ha ritenuto tale struttura incompatibile con i principi di concorrenza e parità di trattamento della Legge n. 4734. (Cfr.: decisione del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici del 16.12.2021, n. 2024/UM.I-649)

4.2- Esclusione di fatto dalla competizione dei prodotti che soddisfano il requisito minimo
Alcune disposizioni relative agli elementi non legati al prezzo non escludono giuridicamente dalla valutazione i prodotti che soddisfano il requisito tecnico minimo; tuttavia, la differenza di punteggio viene fissata a un livello talmente elevato da rendere di fatto impossibile per tali prodotti competere grazie al vantaggio di prezzo. In questo caso, il punteggio tecnico tutela non la “differenza qualitativa”, bensì “un determinato prodotto di fascia alta presente sul mercato”. Tale situazione si verifica frequentemente, in particolare negli acquisti di dispositivi medici, veicoli, macchinari e tecnologie di valore elevato.

4.3- Applicazione successiva di un criterio non previsto nel capitolato amministrativo
La mancata regolamentazione esplicita dell'elemento non legato al prezzo nei documenti di gara impedisce agli offerenti di prevedere quanti punti otterranno e sulla base di quali informazioni e documenti. Le decisioni del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici e la giurisprudenza analoga dimostrano che una condizione relativa a un elemento non legato al prezzo non riportata nei documenti di gara non può essere utilizzata a sfavore dell'offerente nella fase di valutazione.

4.4- Utilizzo di un criterio di idoneità come elemento non legato al prezzo
Negli acquisti di beni, elementi quali l'esperienza professionale, il fatturato, il bilancio o la solidità finanziaria non possono essere trasformati in elementi non legati al prezzo. Tali criteri non indicano la qualità del bene offerto, bensì la capacità dell'offerente sul mercato. Se la stazione appaltante li utilizza come elementi non legati al prezzo, avvantaggia le grandi società dotate di una solida struttura patrimoniale e pone in una posizione di svantaggio gli offerenti di piccole o medie dimensioni che presentano un prodotto più economico e tecnicamente idoneo. Una simile disposizione riduce la quantità e la qualità della concorrenza.

4.5- Imposizione sproporzionata dell'onere relativo a documenti, cataloghi, campioni e dimostrazioni
L'elemento non legato al prezzo deve essere documentato; tuttavia, i documenti richiesti devono essere ragionevoli, accessibili e oggettivi. Subordinare il punteggio relativo all'elemento non legato al prezzo alla presentazione di documenti rilasciati appositamente solo dal produttore, non facilmente reperibili sul mercato, redatti in lingua straniera e difficili da presentare in tempi brevi può porre in una posizione di svantaggio soprattutto i fornitori nazionali o i distributori alternativi. Qualora sia richiesto un campione o una dimostrazione, devono essere indicati chiaramente il criterio, il metodo e la data della relativa valutazione.

4.6- Alterazione dell'equilibrio tra il valore stimato dell'appalto e la ponderazione del punteggio
La ponderazione del punteggio relativo all'elemento non legato al prezzo deve essere proporzionata alla natura dell'acquisto. Ad esempio, in un acquisto di beni a basso contenuto tecnologico e standardizzati sul mercato, un incremento eccessivo del punteggio tecnico riduce inutilmente la concorrenza di prezzo. Per contro, nell'acquisto di un dispositivo ad alta tecnologia e con costi elevati durante la vita utile, può essere ragionevole attribuire una ponderazione maggiore ai costi di esercizio e manutenzione o all'efficienza tecnica. Il criterio da considerare in tale ambito è se l'elemento non legato al prezzo apporti effettivamente un beneficio pubblico.

5- Conclusioni e valutazione
Nelle gare per l'acquisto di beni, l'elemento non legato al prezzo, se utilizzato correttamente, costituisce uno strumento efficace per garantire l'impiego efficiente delle risorse pubbliche. Soprattutto per i prodotti ad alta tecnologia, aspetti quali il consumo energetico, i costi di manutenzione, la durata della garanzia, la vita utile, le prestazioni tecniche e la qualità non possono essere valutati considerando esclusivamente il prezzo dell'offerta. Per tale motivo, l'elemento non legato al prezzo costituisce un metodo di valutazione legittimo e necessario nel diritto degli appalti pubblici.

Tuttavia, la conformità al diritto dell'elemento non legato al prezzo non dipende soltanto dalla sua rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. Il criterio deve essere oggettivo, misurabile, aperto alla concorrenza, chiaramente indicato nei documenti di gara, basato su una formula definita, proporzionato nella ponderazione del punteggio e privo di orientamenti verso un marchio o un modello. In caso contrario, l'elemento non legato al prezzo cessa di essere uno strumento che incrementa la concorrenza e si trasforma in una situazione che mantiene la concorrenza solo in apparenza, determinando il risultato a favore di un ristretto gruppo di fornitori. 

Le imprese che partecipano alle gare per l'acquisto di beni devono innanzitutto esaminare gli elementi non legati al prezzo stabiliti nei documenti di gara e verificare se, nei documenti di gara: 

  • Il punteggio tecnico è più determinante del punteggio relativo al prezzo dell'offerta,
  • La differenza di punteggio tecnico elimina completamente la differenza tra i prezzi delle offerte,
  • I valori tecnici oggetto di punteggio sono stati strutturati in base alle caratteristiche di un unico marchio (se il marchio preso a riferimento ottiene un punteggio prossimo al massimo, mentre i concorrenti ottengono punteggi molto bassi),
  • Le caratteristiche equivalenti o superiori dei marchi concorrenti non ricevono alcun punteggio,
  • Il sistema è stato strutturato non a favore dell'offerta più vantaggiosa, bensì del marchio reso preventivamente vantaggioso (se la gara viene aggiudicata al marchio o all'impresa avvantaggiati anche quando i concorrenti presentano offerte inferiori del 30–50 per cento),

In tali casi, devono presentare ricorso, entro i termini previsti, innanzitutto alla stazione appaltante e successivamente all'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia. Infatti, occorre sapere che l'elemento non legato al prezzo viene applicato non per selezionare un determinato prodotto, bensì per individuare in modo oggettivo, tra i prodotti concorrenti nel medesimo settore, il valore economico e tecnico più conforme al beneficio pubblico. 

Avv. Işıl KILIÇ EROL

Esperta in contratti di appalto pubblico

Fonti: 

  1. Legge n. 4734 sugli appalti pubblici
  2. Regolamento di attuazione sulle gare per l'acquisto di beni
  3. Guida dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia sull'utilizzo degli elementi non legati al prezzo nelle gare elettroniche  
  4. Decisione del Consiglio dell'Autorità per gli appalti pubblici del 16.05.2024, n. 2024/UM.I-649
  5. Decisione della 13a Sezione del Consiglio di Stato del 16.12.2021, E.2021/4685, K.2021/5200
  6. Fiyat disi unsur 

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