Controversie relative alla procedura di gara
L'importanza del certificato del casellario giudiziale nella partecipazione agli appalti pubblici
12 novembre 2025

Tutti gli offerenti partecipanti alla gara sono tenuti a dichiarare nelle proprie offerte che, alla data della gara, non si trovano in alcuna delle situazioni né hanno posto in essere alcuno degli atti o comportamenti vietati dalla Legge n. 4734 sugli appalti pubblici.
L'importanza del certificato del casellario giudiziale nella partecipazione agli appalti pubblici
I- Introduzione
Tutti gli offerenti partecipanti alla gara sono tenuti a dichiarare nelle proprie offerte che, alla data della gara, non si trovano in alcuna delle situazioni vietate dalla Legge n. 4734 sugli appalti pubblici.
In primo luogo, il secondo articolo della lettera di offerta che gli offerenti devono presentare è formulato come segue: “2) Dichiariamo e ci impegniamo a non trovarci, alla data della gara, nelle situazioni indicate alle lettere (a), (b), (c), (d), (e), (g) e (i) del quarto comma dell'articolo 10 della Legge n. 4734 e a non trovarci in tali situazioni; qualora intervenga una modifica della nostra situazione in relazione a tali circostanze, fatta eccezione per le lettere (c) e (d) del quarto comma del suddetto articolo, ci impegniamo a fornire immediatamente la relativa documentazione; qualora la gara sia aggiudicata a nostro favore, prima della sottoscrizione del contratto presenteremo alla Vostra Amministrazione, conformemente alla suddetta Legge, alla normativa pertinente e alle disposizioni contenute nei documenti di gara, i documenti attestanti che, alla data della gara, esercitavamo la nostra attività professionale essendo iscritti alla relativa camera secondo quanto previsto dalla normativa e che non ci trovavamo nelle situazioni indicate alle lettere (a), (b), (e) e (g) del quarto comma del suddetto articolo.” La lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10 della Legge n. 4734, richiamata in tale dichiarazione, dispone quanto segue: “Non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data della gara, una condanna giudiziale a causa delle proprie attività professionali.”
Inoltre, ai sensi della disposizione contenuta nella lettera (a) del primo comma dell'articolo 11 della Legge n. 4734, è espressamente stabilito che non possono in alcun modo partecipare alle gare “…coloro che sono stati condannati per reati rientranti nell'ambito della Legge n. 3713 sulla lotta al terrorismo, per reati di criminalità organizzata oppure per il reato di corruzione di pubblici ufficiali nel proprio Paese o in un Paese estero.”
Come si evince dalle disposizioni sopra riportate, per partecipare alla gara gli offerenti non devono aver subito condanne per i reati stabiliti dalla normativa e sono tenuti a documentare tale circostanza mediante un “certificato del casellario giudiziale”.
Nel presente articolo saranno fornite informazioni in merito alla possibilità che le persone partecipanti agli appalti pubblici, o le persone giuridiche di cui esse sono socie, siano escluse dalla valutazione a causa dei certificati del casellario giudiziale, nonché alle sanzioni applicabili.
II- Disposizioni normative relative alla partecipazione alle gare dei soggetti condannati con sentenza giudiziale
- Quarto comma dell'articolo 10 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici (KİK), rubricato “Criteri di qualificazione per la partecipazione alla gara”; “Sono esclusi dalla gara gli offerenti che si trovano nelle situazioni indicate di seguito:
…
e) Colui che, nei cinque anni precedenti la data della gara, abbia riportato una condanna giudiziale a causa delle proprie attività professionali.”, - Articolo 11 della KİK, rubricato “Soggetti che non possono partecipare alla gara”; “I soggetti di seguito elencati non possono in alcun modo partecipare alle gare, direttamente, indirettamente o in qualità di subappaltatori, per conto proprio o altrui:
a) Coloro ai quali, ai sensi delle disposizioni della presente Legge e di altre leggi, sia stato imposto dalle amministrazioni o con decisione giudiziale un divieto temporaneo o permanente di partecipare agli appalti pubblici, nonché coloro che siano stati condannati per reati rientranti nell'ambito della Legge n. 3713 del 12/4/1991 sulla lotta al terrorismo, per reati di criminalità organizzata oppure per il reato di corruzione di pubblici ufficiali nel proprio Paese o in un Paese estero.
…
Gli offerenti che partecipano alla gara nonostante tali divieti sono esclusi dalla gara e le loro garanzie provvisorie sono acquisite come entrata. Inoltre, qualora, a causa dell'impossibilità di accertare tale situazione nella fase di valutazione delle offerte, la gara sia stata aggiudicata a uno di essi, la gara viene annullata e la garanzia viene acquisita come entrata.” Tali disposizioni sono contenute nella Legge n. 4734 sugli appalti pubblici.
Le spiegazioni dettagliate relative ai documenti che gli offerenti devono presentare alle stazioni appaltanti per dimostrare di non trovarsi in alcuna delle situazioni vietate dalla Legge n. 4734 o di non aver posto in essere gli atti e i comportamenti parimenti vietati dalla legge sono invece disciplinate dal Comunicato generale sugli appalti pubblici (KİGT).
Articolo 17.5 del KİGT; “17.5. In relazione alla lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10 della Legge n. 4734, la lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10 della Legge n. 4734, entrata in vigore il 1/1/2003, stabilisce che gli offerenti che, nei cinque anni precedenti la data della gara, abbiano riportato una condanna giudiziale a causa delle proprie attività professionali sono esclusi dalla gara; la lettera (a) del primo comma dell'articolo 11 stabilisce che coloro ai quali, ai sensi delle disposizioni della presente Legge e di altre leggi, sia stato imposto dalle amministrazioni o con decisione giudiziale un divieto temporaneo o permanente di partecipare agli appalti pubblici, nonché coloro che siano stati condannati per reati rientranti nell'ambito della Legge n. 3713 sulla lotta al terrorismo, per reati di criminalità organizzata oppure per il reato di corruzione di pubblici ufficiali nel proprio Paese o in un Paese estero, non possono in alcun modo partecipare alle gare, direttamente, indirettamente o in qualità di subappaltatori, per conto proprio o altrui.
17.5.1. Ambito della sentenza di condanna relativa all'attività professionale:
17.5.1.1 In base al documento contenente le informazioni statistiche del casellario giudiziale, da ottenere presso le unità dipendenti dalla Direzione generale del casellario giudiziale e delle statistiche del Ministero della Giustizia, oppure in base alla sentenza di condanna motivata, la condanna, a titolo di pena principale o accessoria, a una sospensione temporanea o permanente dall'esercizio di una determinata professione o arte, come definita dagli articoli 11, 25 e 35 del Codice penale turco n. 765, “sospensione dall'esercizio di una determinata professione o arte”, sarà valutata nell'ambito della lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10.
17.5.1.2 L'esclusione dalla gara può essere applicata esclusivamente con riferimento alla “professione o arte il cui esercizio sia stato sospeso con decisione giudiziale”.
17.5.1.3 …In base al documento contenente le informazioni statistiche del casellario giudiziale, da ottenere presso le unità dipendenti dalla Direzione generale del casellario giudiziale e delle statistiche del Ministero della Giustizia, oppure in base alla sentenza di condanna motivata, ai fini dell'applicazione della lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10 della Legge n. 4734, deve essere presa in considerazione esclusivamente la “condanna derivante dall'esercizio dell'attività professionale”, verificando se le sentenze di condanna derivino o meno dall'attività professionale.’’ È formulato in questi termini.
Inoltre, l'articolo 53 del Codice penale turco (TCK), rubricato “Privazione dell'esercizio di determinati diritti”, dispone quanto segue: “(1) Come conseguenza legale della condanna a una pena detentiva per un reato commesso intenzionalmente, la persona;
…
e) è privata della facoltà di esercitare, sotto la propria responsabilità, come libero professionista o commerciante, una professione o arte soggetta all'autorizzazione di un ente pubblico o di un'organizzazione professionale avente natura di ente pubblico...”
Il KİGT disciplina quali soci o persone appartenenti agli organi di gestione delle persone giuridiche nazionali ed estere che partecipano alla gara debbano essere sottoposti alla verifica del casellario giudiziale e presso quali autorità debbano ottenere i documenti necessari. L'articolo 17.5.3 del KİGT dispone: “Luoghi presso i quali ottenere i documenti:
17.5.3.1. Per gli offerenti nazionali:
17.5.3.1.1. Qualora l'offerente sia una persona fisica, i documenti relativi a una sentenza di condanna connessa alle sue attività professionali nei cinque anni precedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande e/o la data della gara devono essere ottenuti presso le unità dipendenti dalla Direzione generale del casellario giudiziale e delle statistiche del Ministero della Giustizia.
17.5.3.1.2. Qualora l'offerente sia una persona giuridica, ai sensi delle disposizioni del Codice commerciale turco, le stazioni appaltanti accetteranno i documenti ottenuti presso le unità dipendenti dalla Direzione generale del casellario giudiziale e delle statistiche del Ministero della Giustizia dai membri del consiglio di amministrazione, se si tratta di una società per azioni; dall'amministratore della società o, in sua assenza, da tutti i soci, se si tratta di una società a responsabilità limitata; da tutti i soci, se si tratta di una società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dai soci accomandanti ai quali sia stato conferito il potere di rappresentare la società, se si tratta di una società in accomandita; e dai membri del consiglio di amministrazione, se si tratta di una cooperativa. Inoltre, anche il socio o i soci che esercitino un'influenza dominante sulla gestione della società di capitali, pur non essendo membri del consiglio di amministrazione o amministratori della società a responsabilità limitata, devono presentare il certificato del casellario giudiziale ai sensi della lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10.
17.5.3.2. Per gli offerenti esteri:
17.5.3.2.1. Qualora l'offerente sia una persona fisica, deve ottenere i certificati del casellario giudiziale relativi ai reati indicati nella lettera (a) del primo comma dell'articolo 11 della Legge n. 4734 e alla lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10,
i- presso le unità dipendenti dalla Direzione generale del casellario giudiziale e delle statistiche del Ministero della Giustizia della Repubblica di Turchia,
ii- presso le autorità competenti del Paese di cui possiede la cittadinanza, ai sensi della normativa di tale Paese.
Tali certificati devono essere ottenuti.
17.5.3.2.2. Qualora l'offerente sia una persona giuridica, gli amministratori della società, le persone appartenenti agli organi di gestione della società o le persone autorizzate a rappresentarla, conformemente alla normativa del Paese nel quale la persona giuridica è stata costituita, devono ottenere i certificati del casellario giudiziale relativi alla lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10 e ai reati indicati nella lettera (a) del primo comma dell'articolo 11 della Legge n. 4734,
i- presso le unità dipendenti dalla Direzione generale del casellario giudiziale e delle statistiche del Ministero della Giustizia,
ii- inoltre, presso le autorità competenti del Paese nel quale la persona giuridica è stata costituita o del Paese di cui le persone elencate possiedono la cittadinanza.
Tali certificati devono essere ottenuti.
….
17.5.3.2.4. D'altra parte, qualora non sia possibile rilasciare i documenti relativi al casellario giudiziale, è obbligatorio che tale circostanza o i documenti rilasciati ai sensi della normativa nazionale siano attestati dalle rappresentanze diplomatiche in Turchia del Paese di cui l'offerente estero persona fisica possiede la cittadinanza o nel quale l'offerente estero persona giuridica è stato costituito, oppure dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Turchia in tali Paesi.
17.5.4. Certificati del casellario giudiziale delle persone che partecipano alla gara per conto di offerenti nazionali ed esteri:
Anche le persone che partecipano alle gare, nell'ambito delle disposizioni della Legge n. 4734, in nome o per conto di offerenti nazionali o esteri (in qualità di rappresentante, procuratore, tutore o esercente la responsabilità genitoriale) non devono rientrare nell'ambito della lettera (a) del primo comma dell'articolo 11 della Legge n. 4734. Pertanto, anche qualora imprese estere partecipino, tramite il proprio rappresentante in Turchia, a una gara da svolgersi nell'ambito delle disposizioni della Legge n. 4734, il rappresentante in Turchia non deve trovarsi nella situazione indicata nella lettera (a) del primo comma dell'articolo 11 della Legge.
17.6. Mancata presentazione, prima del contratto, da parte degli offerenti aggiudicatari, dei documenti attestanti che non si trovano nelle situazioni elencate al quarto comma dell'articolo 10 della Legge,
17.6.1. Negli articoli dei Regolamenti di attuazione delle gare rubricati “Esclusione dalla gara” è stabilito che è obbligatorio richiedere all'offerente aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti attestanti che non si trova nelle situazioni indicate alle lettere (a), (b), (c), (d), (e) e (g) del quarto comma dell'articolo 10 della Legge n. 4734 e che tali documenti devono dimostrare che, al termine ultimo per la presentazione delle domande e/o alla data della gara, a seconda della procedura di gara, l'offerente non si trovava nelle situazioni indicate nelle suddette lettere.” È formulato in questi termini.
Come si evince anche dalla suddetta disposizione del KİGT, la disposizione contenuta nella lettera (e) del primo comma dell'articolo 53 del TCK deve essere valutata nell'ambito della lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10 della KİK.
III- Verifica dell'eventuale condanna giudiziale dei partecipanti alla gara: consultazione del “certificato del casellario giudiziale”
Il certificato del casellario giudiziale è un documento ufficiale tenuto dalla Direzione generale del casellario giudiziale e delle statistiche del Ministero della Giustizia, nel quale sono registrate le pene o le misure di sicurezza disposte dai tribunali in relazione ai reati commessi dalle persone fisiche. Attualmente, le persone fisiche possono accedere ai propri certificati del casellario giudiziale tramite e-Devlet. Qualora l'offerente aggiudicatario sia invitato a sottoscrivere il contratto, è tenuto a presentare tale documento alla stazione appaltante. In tale ambito, gli offerenti devono presentare i certificati del casellario giudiziale;
- della persona stessa, qualora si tratti di una persona fisica o di un'impresa individuale,
- dei membri del consiglio di amministrazione nelle società per azioni,
- dell'amministratore e dei soci nelle società a responsabilità limitata,
- dei soci nelle società in nome collettivo,
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita,
- dei soci accomandanti ai quali sia stato conferito il potere di rappresentare la società,
- dei membri del consiglio di amministrazione nelle cooperative,
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Qualora l'offerente sia un offerente estero, deve ottenere i documenti attestanti di non aver commesso i reati stabiliti dalla normativa;
- presso le unità dipendenti dalla Direzione generale del casellario giudiziale e delle statistiche del Ministero della Giustizia della Repubblica di Turchia,
- presso le autorità competenti del Paese di cui possiede la cittadinanza, ai sensi della normativa di tale Paese.
La stazione appaltante verifica tali documenti tramite EKAP e, se necessario, può interpellare l'autorità competente per confermarne l'autenticità. Qualora la stazione appaltante accerti che, alla data della gara, l'offerente non si trovava nella situazione da lui dichiarata, applica una sanzione amministrativa.
IV-Coloro che sono stati condannati per quali reati non possono partecipare alle gare?
Come si evince anche dalla normativa in materia di gare, la partecipazione alla gara non può essere impedita a qualsiasi persona, e alla persona giuridica di cui essa sia socia, per il solo fatto che dal certificato del casellario giudiziale risulti una condanna. Infatti, l'individuazione delle persone che, avendo riportato una condanna giudiziale, non possiedono la capacità di partecipare alla gara è espressamente disciplinata dalla normativa in materia di gare sopra indicata.
Di conseguenza;
- non possono partecipare alle gare coloro che, nei cinque anni precedenti la data della gara, abbiano riportato una condanna giudiziale a causa delle proprie attività professionali. Qualora vi partecipino, le loro garanzie sono acquisite come entrata.
- Non possono partecipare alle gare coloro che siano stati condannati per reati rientranti nell'ambito della Legge n. 3713 sulla lotta al terrorismo, per reati di criminalità organizzata oppure per il reato di corruzione di pubblici ufficiali nel proprio Paese o in un Paese estero. Qualora siano individuati offerenti che risultino aver commesso tali reati, le loro garanzie sono acquisite come entrata e viene disposta l'esclusione dalle gare. (Cfr. KİK. m.17/e.)
La normativa in materia di gare stabilisce dettagliatamente per quanto tempo coloro che sono stati condannati a causa delle proprie attività professionali non possono partecipare alle gare. Di conseguenza, il periodo durante il quale tali persone non possono partecipare alle gare è il quinquennio compreso tra la data in cui la sentenza pronunciata dal tribunale è divenuta definitiva e il giorno precedente la data della gara. (Cfr. KİGT m.17.5.2.) In altri termini, nelle gare svolte ai sensi della Legge, qualora nei confronti degli offerenti sussista una sentenza di condanna pronunciata dalle autorità giudiziarie a causa delle loro attività professionali nei cinque anni precedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande/la data della gara, gli offerenti che si trovano in tale situazione sono esclusi dalla gara.
La questione se i reati riportati nei certificati del casellario giudiziale degli offerenti comprendano reati di terrorismo, reati di criminalità organizzata e reati di corruzione deve essere esaminata dettagliatamente nell'ambito di una valutazione giuridica. È importante che tale circostanza sia valutata, in particolare, da giuristi e nell'ambito delle disposizioni del Codice penale turco.
V- Conclusione
Dopo lo svolgimento della gara, il “certificato del casellario giudiziale” presentato dagli offerenti invitati alla sottoscrizione del contratto per comprovare di non rientrare nell'ambito della lettera (e) del quarto comma dell'articolo 10 della Legge n. 4734 incide direttamente sull'esito della gara.
Sono esclusi dalla valutazione coloro per i quali dal certificato del casellario giudiziale risulti che, nei cinque anni precedenti la data della gara, abbiano riportato una condanna giudiziale a causa delle proprie attività professionali oppure siano stati condannati per reati rientranti nell'ambito della Legge sulla lotta al terrorismo, per reati di criminalità organizzata o per il reato di corruzione di pubblici ufficiali nel proprio Paese o in un Paese estero. Per tale ragione, è molto importante che i partecipanti alla gara tengano conto delle questioni sopra illustrate. Analogamente, il rispetto, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni normative sopra indicate consentirà il corretto svolgimento della procedura di gara.12.11.2025
Avv. Vasfiye Gül Açıkel
Fonti:
- Legge n. 4734 sugli appalti pubblici
- Codice penale turco n. 5237
- Comunicato generale sugli appalti pubblici
- www.kilichukuk.org