Esclusione e difesa
La partecipazione alla gara di più società che scaricano i documenti dallo stesso indirizzo IP rientra tra gli atti o comportamenti vietati?
07 novembre 2024

Questo articolo esamina, alla luce della normativa sugli appalti, il download dei documenti di gara dallo stesso indirizzo IP da parte di società che potrebbero assumere la qualità di offerenti. Saranno inoltre illustrati gli aspetti ai quali devono prestare attenzione le decine di migliaia di offerenti che ogni anno presentano offerte nelle gare.
1-Introduzione
Questo articolo esamina, alla luce della normativa sugli appalti, il download dei documenti di gara dallo stesso indirizzo IP da parte di società che potrebbero assumere la qualità di offerenti. Saranno inoltre illustrati gli aspetti ai quali devono prestare attenzione le decine di migliaia di offerenti che ogni anno presentano offerte nelle gare.
II- Che cosa significa indirizzo IP?
La gara elettronica è una procedura di gara nella quale le offerte sono predisposte in formato elettronico tramite EKAP (piattaforma elettronica per gli appalti pubblici), firmate con firma elettronica dall'offerente o dalla persona o dalle persone autorizzate per conto dell'offerente, e le operazioni di valutazione delle offerte sono completate tramite EKAP.
Per acquisire la qualità di potenziale offerente e presentare domanda di partecipazione alla gara o un'offerta, i documenti di gara devono essere scaricati, utilizzando la firma elettronica, dalle persone autorizzate ad agire in nome delle persone fisiche e giuridiche registrate su EKAP.
D'altra parte, dall'esame e dalla ricerca effettuati sul sito internet ufficiale dell'Autorità per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (btk.gov.tr), è emerso che la sezione contenente informazioni generali sugli indirizzi di protocollo Internet riporta le seguenti espressioni: “I numeri univoci utilizzati dalle unità connesse a Internet per comunicare tra loro sono denominati indirizzi di protocollo Internet (IP). L'IP, che si trova nel livello di rete del gruppo di protocolli TCP/IP, consente di indirizzare i dispositivi connessi a Internet e di instradare correttamente all'interno della rete, verso gli indirizzi di destinazione, i pacchetti di dati da ricevere o inviare. Ogni dispositivo connesso a Internet deve disporre di un indirizzo IP.”
Da tali espressioni si comprende che l'indirizzo IP costituisce l'indirizzo e il numero identificativo utilizzati dai dispositivi connessi a Internet o a qualsiasi altra rete informatica per inviarsi reciprocamente dati attraverso la rete.
In tale contesto, i candidati /offerenti che intendono partecipare alla gara o i loro rappresentanti devono tenere conto di tali caratteristiche e regole dell'indirizzo IP, quale dato tecnico, nelle operazioni di presentazione delle offerte elettroniche e nelle altre operazioni analoghe.
III- Che cosa significa scaricare i documenti relativi alla stessa gara utilizzando lo stesso indirizzo IP?
Nel procedimento di gara, oltre a svolgere le operazioni in conformità alle norme procedurali previste, è necessario evitare comportamenti manifesti o occulti che possano alterare il naturale corso del procedimento. Tuttavia, può accadere che i candidati /offerenti o i loro rappresentanti compiano atti o adottino comportamenti vietati durante il procedimento di gara.
Uno di tali atti o comportamenti vietati consiste nella partecipazione al procedimento di gara, consapevole o inconsapevole, di più società mediante il download dei documenti dallo stesso computer. Il download dei documenti dallo stesso computer da parte di più società può avvenire nella stessa data o in date diverse.
In tale ambito, per quanto riguarda le operazioni compiute dalla stazione appaltante nel periodo compreso tra l'avvio della gara e la firma del contratto, sia nelle decisioni adottate a seguito dei ricorsi presentati all'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK), competente a esaminare e decidere i reclami, sia nelle decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in esito ai ricorsi proposti dinanzi ai tribunali amministrativi, sono esposte le seguenti motivazioni:
- Qualora l'operazione di download dei documenti elettronici, che consente di acquisire la qualità di potenziale offerente, sia effettuata mediante un dispositivo avente lo stesso indirizzo IP dalle imprese che presenteranno offerte separate nella gara, ciò potrebbe incidere, nelle fasi successive della gara, sul principio di concorrenza, uno dei principi fondamentali indicati nell'articolo 5 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici,
- È altresì contrario al normale corso degli eventi che persone fisiche o giuridiche in legittima concorrenza tra loro nella stessa gara acquisiscano la qualità di potenziali offerenti scaricando i documenti di gara dallo stesso indirizzo IP,
- Si deve ritenere che anche il download dei documenti di gara da parte di due offerenti diversi, che presenteranno offerte nella stessa gara, utilizzando il medesimo punto di connessione a Internet, anche in date diverse, costituisca un comportamento potenzialmente idoneo a incidere sulla concorrenza,
- Gli offerenti potrebbero essere a conoscenza delle informazioni relative alle rispettive offerte,
- Ciò crea una presunzione che gli offerenti possano influenzarsi reciprocamente,
e i ricorsi presentati dagli offerenti non sono ritenuti fondati.
Ad esempio, la decisione dell'Organo deliberante dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia del 28.02.2024, n. 2024/UH.I-382, secondo cui l'atto compiuto rientra tra gli atti o comportamenti vietati in ragione del download dei documenti dallo stesso indirizzo IP nell'ambito della stessa gara,“Alla luce di quanto sopra, non è possibile ritenere conforme al normale corso degli eventi che persone fisiche o giuridiche in legittima concorrenza tra loro nella stessa gara acquisiscano la qualità di potenziali offerenti scaricando i documenti di gara dallo stesso indirizzo IP; tali offerenti potrebbero essere a conoscenza delle informazioni relative alle rispettive offerte e, inoltre, poiché la gara oggetto del ricorso si è svolta in modalità elettronica, le offerte sono state predisposte in formato elettronico; si è pertanto concluso che tale situazione costituisce una “forte presunzione” che la partecipazione dei suddetti offerenti alla stessa gara rappresenti un comportamento idoneo a incidere sulla concorrenza e sulla decisione di aggiudicazione; di conseguenza, essendo stato accertato che la decisione della stazione appaltante di escludere dalla valutazione l'offerta del Raggruppamento temporaneo di imprese …….. ricorrente, in quanto presentata in violazione dell'articolo 17 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, era appropriata, si è concluso che la suddetta censura del ricorrente non fosse fondata.”
Parimenti, la decisione dell'Undicesima Sezione del Consiglio di Stato dell'08.04.2021, n. E:2021/616, K:2021/1274, secondo cui il download dei documenti di gara dallo stesso indirizzo IP da parte di due offerenti diversi che presenteranno offerte nella medesima gara, anche se effettuato in date diverse, rientra tra i comportamenti potenzialmente idonei a ostacolare la concorrenza, recita:“…Dalle norme richiamate si evince che, nell'ambito delle gare, è vietato compiere diversi atti o adottare diversi comportamenti e che tra tali atti e comportamenti rientrano anche quelli idonei a incidere sulla concorrenza.
I numeri univoci utilizzati dalle unità connesse a Internet per comunicare tra loro sono denominati indirizzi di protocollo Internet (IP). L'IP consente di indirizzare i dispositivi connessi a Internet e di instradare correttamente all'interno della rete, verso gli indirizzi di destinazione, i pacchetti di dati da ricevere o inviare. Ogni dispositivo connesso a Internet deve disporre di un indirizzo IP (sito internet dell'Autorità per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Dall'esame del fascicolo emerge che, a seguito della verifica effettuata in osservanza del principio di parità di trattamento nei confronti di tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta nella gara oggetto della controversia, espletata dalla Direzione generale degli investimenti sanitari in data 11/11/2019 mediante procedura aperta, è stato accertato che un'altra società partecipante alla gara e la società ricorrente avevano scaricato i documenti utilizzando lo stesso indirizzo IP.
Alla luce di quanto sopra, considerato che il download dei documenti di gara da parte di due offerenti diversi, che presenteranno offerte nella stessa gara, mediante l'utilizzo del medesimo punto di connessione a Internet, anche in date diverse, costituisce un comportamento potenzialmente idoneo a incidere sulla concorrenza, non sussiste alcuna illegittimità nell'atto impugnato con cui, tenuto conto di tale circostanza, è stata esclusa dalla valutazione l'offerta del raggruppamento temporaneo di imprese di cui la società ricorrente era socia; la decisione del Tribunale amministrativo di annullare l'atto impugnato non è invece giuridicamente corretta.”
IV-Conclusione
La partecipazione al procedimento di gara di più società mediante il download dei documenti dallo stesso indirizzo IP dimostra che sono stati compiuti atti o adottati comportamenti vietati. In tal caso, ai sensi dell'articolo 58 della Legge n. 4734, nei confronti dei suddetti offerenti è disposto il divieto di partecipare, per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni, alle gare di tutte le istituzioni e organizzazioni pubbliche, comprese quelle soggette a eccezione.
Per le ragioni indicate, è importante che gli offerenti che intendono partecipare alle gare elettroniche si astengano da tali atti o comportamenti vietati, al fine di non incorrere nel rischio di esclusione dalle gare. 06.11.2024
Ruhi ARSLAN Işıl KILIÇ EROL
Esperto di amministrazione pubblica Avvocato
Consulente in materia di gare e contratti