Controversie finanziarie
La restituzione dell’imposta di bollo sui contratti è ora possibile grazie alla decisione della Corte costituzionale!
28 febbraio 2023

La Nona Sezione del Consiglio di Stato ha adito la Corte costituzionale, ritenendo incostituzionale la norma contestata nell’ambito del ricorso proposto per ottenere la restituzione dell’imposta di bollo versata per il contratto oggetto della gara, dopo che l’offerente aggiudicatario era stato escluso dalla valutazione a seguito di una decisione giudiziaria.
La Nona Sezione del Consiglio di Stato ha adito la Corte costituzionale, ritenendo incostituzionale la norma contestata nell’ambito del ricorso proposto per ottenere la restituzione dell’imposta di bollo versata per il contratto oggetto della gara, dopo che l’offerente aggiudicatario era stato escluso dalla valutazione a seguito di una decisione giudiziaria.
Ai sensi della disposizione tra parentesi contenuta nel paragrafo (2) della sezione intitolata “II. Decisioni e verbali” della Tabella n. (1) allegata alla Legge n. 488 sull’imposta di bollo, nella quale figura anche la norma di cui si sostiene l’incostituzionalità: “…qualora la gara venga annullata a seguito di un reclamo presentato agli enti e alle organizzazioni rientranti nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, di un ricorso amministrativo all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) o di una decisione giudiziaria, l’imposta di bollo corrispondente alla parte della decisione di aggiudicazione che non ha prodotto effetti è respinta e restituita. Qualora il contratto sia stato stipulato, l’imposta di bollo relativa al contratto non è respinta né restituita.” È prevista tale disposizione.
Secondo la motivazione dell’eccezione, è necessario che i contratti disciplinati dalla relativa legge, oltre ad avere valore probatorio, possano anche produrre i propri effetti; in caso di annullamento della gara, viene meno la possibilità di beneficiare degli effetti del contratto per la parte non eseguita; la limitazione del diritto di proprietà introdotta dalla disposizione contestata non è proporzionata e non soddisfa i requisiti di determinatezza e prevedibilità. È stato pertanto sostenuto che la disposizione fosse contraria agli articoli 2., 13., 35. e 73. della Costituzione.
Con la decisione della Corte costituzionale del 13/12/2022, procedimento n. 2022/125 e decisione n. 2022/162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32118 del 28/02/2023, la seconda frase della disposizione tra parentesi aggiunta al paragrafo (2) della sezione intitolata “II. Decisioni e verbali” della Tabella n. (1) allegata alla Legge n. 488 sull’imposta di bollo è stata dichiarata incostituzionale e annullata.
Di conseguenza, per effetto di questa decisione di annullamento della Corte costituzionale, anche in caso di annullamento delle gare svolte ai sensi della Legge n. 4734 per le quali sia stato firmato un contratto, l’imposta di bollo relativa al contratto deve essere restituita, così come l’imposta di bollo sulla decisione.
Avv. Işıl KILIÇ EROL