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Kılıç Hukuk

Controversie relative alla procedura di gara

La stazione appaltante può modificare la durata di un lavoro già aggiudicato?

12 febbraio 2023

Nel caso concreto, la gara per il servizio della durata di 1095 giorni è stata aggiudicata ad A… Ltd. Şti. Tuttavia, la stazione appaltante invita A… Ltd. Şti. a stipulare il contratto, comunicando però che lo stipulerà per 180 giorni, riducendo la durata prevista nello schema di contratto.

Nel caso concreto, la gara per il servizio della durata di 1095 giorni è stata aggiudicata ad A… Ltd. Şti. Tuttavia, la stazione appaltante invita A…Ltd. Şti. a stipulare il contratto, comunicando però che lo stipulerà per 180 giorni, riducendo la durata prevista nello schema di contratto.
Si deve ritenere che la stazione appaltante non possa modificare unilateralmente la durata del contratto dopo la gara e senza predisporre un addendum. Infatti,
 
l'offerente ha letto e accettato i documenti di gara e ha sottoscritto la lettera di offerta. La durata indicata nella lettera di offerta è fissa e non può essere modificata prima della sottoscrizione del contratto.
L'articolo 29 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, intitolato Modifiche o chiarimenti nei documenti di gara, stabilisce: “In linea di principio, dopo la pubblicazione del bando non devono essere apportate modifiche ai documenti di gara. Qualora sia necessario apportare una modifica, le ragioni e le necessità che la richiedono sono accertate mediante verbale, i bandi precedenti sono considerati privi di validità e il lavoro viene nuovamente pubblicizzato secondo le medesime modalità. Tuttavia, qualora, dopo la pubblicazione del bando, la stazione appaltante rilevi, oppure gli offerenti comunichino per iscritto, errori materiali o tecnici od omissioni che possano incidere sulla preparazione delle offerte o sull'esecuzione del lavoro, possono essere apportate modifiche ai documenti di gara. L'addendum relativo a tali modifiche, che costituisce parte vincolante dei documenti di gara, viene inviato a tutti coloro che hanno ottenuto i documenti di gara, in modo da garantire che ne siano informati almeno dieci giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Qualora, a causa delle modifiche apportate con l'addendum, sia necessario un periodo supplementare per preparare le offerte, la data della gara può essere rinviata mediante addendum, una sola volta e per un massimo di venti giorni. Qualora venga predisposto un addendum, agli offerenti che abbiano presentato la propria offerta prima di tale modifica è concessa la possibilità di ritirarla e di presentare una nuova offerta. “  In virtù di tale disposizione, non appare possibile modificare la durata indicata nei documenti di gara.
D'altra parte, nella procedura di gara sussiste l'obbligo di versare l'imposta di bollo sulla decisione di aggiudicazione nella misura del (5,69 per mille), l'imposta di bollo sul contratto nella misura del (9,48 per mille) e, qualora il valore del contratto superi l'importo indicato nell'articolo 53, lettera (j), punto (1), della Legge sugli appalti pubblici, il contributo a favore dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia nella misura di cinque decimillesimi (0,0005) del valore contrattuale. Se la durata del contratto viene modificata prima ancora della sua stipulazione, cambierà anche il valore del contratto e sorgeranno controversie anche in merito alle modalità di riscossione dei contributi sopra indicati.
IN CONCLUSIONE, la stipulazione da parte della stazione appaltante di un contratto mediante la modifica unilaterale di una disposizione dei documenti di gara, dopo lo svolgimento della gara e la presentazione delle offerte in conformità a tali documenti, sarebbe contraria alla disposizione dell'articolo 29 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, intitolato Modifiche o chiarimenti nei documenti di gara, secondo cui: “In linea di principio, dopo la pubblicazione del bando non devono essere apportate modifiche ai documenti di gara…”

(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK OFİSİ.)

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