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Kılıç Hukuk

Controversie relative alla procedura di gara

Le gare dei Comuni di Denizli e Adapazarı sono state annullate dall'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia!

12 febbraio 2023

In relazione alla gara indetta il 09.09.2019 dal Comune metropolitano di Denizli per il “Noleggio di veicoli da utilizzare per la pulizia, la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e presso le stazioni di trasferimento dei rifiuti solidi”, è stato presentato ricorso all'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia per la presenza di elementi restrittivi della concorrenza.

1. La gara su misura del Comune metropolitano di Denizli e il relativo esito:
In relazione alla gara indetta il 09.09.2019 dal Comune metropolitano di Denizli per il “Noleggio di veicoli da utilizzare per la pulizia, la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e presso le stazioni di trasferimento dei rifiuti solidi”, è stato presentato ricorso all'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) per la presenza di elementi restrittivi della concorrenza.
Dall'esame effettuato è emerso che, alla luce delle disposizioni contenute nel capitolato amministrativo e considerando il numero e le caratteristiche dei veicoli che dovevano essere di proprietà degli offerenti, i veicoli per i quali era richiesta la proprietà erano costituiti principalmente da spazzatrici aspiranti e veicoli per il trasporto dei rifiuti utilizzati nella pulizia urbana, nonché da veicoli quali 1 veicolo mobile per l'informazione ambientale, 2 trattori stradali e 2 semirimorchi, che non potevano essere utilizzati direttamente nei servizi di pulizia urbana e trasporto dei rifiuti senza specifiche modifiche; nella gara oggetto del ricorso, per la quale erano stati scaricati 30 documenti di gara, era stata presentata una sola offerta valida,
Tali circostanze sono state accertate. Di conseguenza, l'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia, concludendo che le disposizioni relative all'obbligo per gli offerenti di essere proprietari dei veicoli impedivano la partecipazione alla gara e restringevano la concorrenza, ha annullato la gara. (Cfr.: decisione della KİK del 02.10.2019 n. 2019/UH.I-1245)
 
2. La gara restrittiva della concorrenza del Comune di Adapazarı e il relativo esito:
In relazione alla gara indetta il 19.08.2019 dalla Presidenza del Comune di Adapazarı per il “Servizio di noleggio dei veicoli da utilizzare per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi”, è stato sostenuto che, riguardo ai veicoli da impiegare nel servizio oggetto della gara, era stata inserita l'espressione <<Il chilometraggio dei veicoli non deve superare 50.000 km.>> e che tale espressione limitava gli offerenti che avrebbero partecipato alla gara.
Dall'esame effettuato dall'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia è emerso che i veicoli da utilizzare nella gara sarebbero stati impiegati, nelle piazze, nei viali, nelle strade e nelle vie dei 84 quartieri situati entro i confini del distretto di Adapazarı, nonché negli ospedali, negli istituti d'istruzione, nei luoghi di culto, nei parchi e nelle aree libere ivi presenti, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, per lo spazzamento di piazze, viali, strade, vie e aree libere, per il lavaggio mediante veicoli per il lavaggio stradale, per il lavaggio e la riparazione dei cassonetti e per la raccolta e il trasporto di macerie e mobili domestici dismessi; il limite di 50.000 km, previsto alla data di inizio del servizio per i veicoli da utilizzare prevalentemente nella raccolta dei rifiuti, era piuttosto basso; inoltre, considerando i chilometri complessivi che i veicoli avrebbero percorso durante la durata del servizio, il requisito del limite di 50.000 km restringeva il principio della concorrenza; tale situazione avrebbe reso necessario noleggiare/acquistare veicoli più nuovi per la gara, con il conseguente aumento dei costi delle offerte; si è pertanto concluso che la disposizione adottata dalla stazione appaltante non era conforme al principio della concorrenza.
Di conseguenza, l'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia ha annullato la gara in quanto la disposizione adottata non era conforme al principio della concorrenza. (Cfr.: decisione della KİK del 02.10.2019 n. 2019/UH.II-1266)
 
3. Conclusione:
Sebbene siano trascorsi 17 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici e sia noto che le gare in situazioni analoghe ostacolano la concorrenza, si deve ritenere che il continuo ripetersi dei medesimi errori da parte delle stazioni appaltanti derivi da dolo, negligenza o mancanza di conoscenze.
Raccomandiamo alle stazioni appaltanti di adottare le misure necessarie nei confronti delle persone, degli organi o delle commissioni responsabili di tali errori manifesti. 
 
(Per informazioni dettagliate, contatti lo STUDIO LEGALE KILIÇ.)

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