Controversie relative alla procedura di gara
Le persone sottoposte a procedimento penale possono partecipare alle gare? (Esame di una decisione della KİK)
20 maggio 2026

La possibilità per le persone sottoposte a procedimento penale di partecipare agli appalti pubblici viene esaminata nel quadro delle verifiche su EKAP, degli atti e comportamenti vietati e delle decisioni della KİK.
Le persone sottoposte a procedimento penale possono partecipare alle gare?
(Esame di una decisione della KİK)
1. Oggetto della controversia esaminata nella decisione del Consiglio per gli appalti pubblici (KİK)
La controversia esaminata nella decisione del Consiglio per gli appalti pubblici (KİK) è sorta in merito alla possibilità per una persona fisica, sottoposta a procedimento penale per il reato di falsificazione di un documento ufficiale, di partecipare a una gara pubblica. (Cfr.: decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 19.11.2025, n. 2025/UH.I-2475)
Nel caso oggetto della decisione della KİK, è stato sostenuto che nei confronti dell'offerente persona fisica al quale era stato aggiudicato il 6º lotto della gara fosse stato precedentemente avviato un procedimento penale per il reato di falsificazione di un documento ufficiale e che tale procedimento fosse ancora pendente. Il richiedente ha sostenuto che l'avvio di un procedimento penale nei confronti dell'aggiudicatario gli impedisse di partecipare alla gara.
Tale ricorso ha sollevato la questione se una persona sottoposta a procedimento penale per un atto che, tra gli atti o comportamenti vietati elencati nell'articolo 17, costituisce reato ai sensi del Codice penale turco (TCK), in relazione a una gara rientrante nell'ambito della Legge n. 4734, possa partecipare agli appalti pubblici fino alla conclusione del processo. (Cfr.: Yasak fiil veya davranislar )
2. Svolgimento del caso concreto
In data 13.10.2025 la stazione appaltante ha indetto, mediante procedura aperta, la gara relativa al “Servizio di trasporto degli studenti”. Il richiedente ha sostenuto che nei confronti di M. G., aggiudicatario del 6º lotto della gara, fosse stato avviato un procedimento penale per il reato di falsificazione di un documento ufficiale. La stazione appaltante ha invece respinto il ricorso, dichiarando che dalle verifiche delle interdizioni effettuate tramite EKAP non risultava alcuna interdizione a carico dell'offerente.
Per chiarire la questione, l'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia ha richiesto informazioni al Tribunale penale di primo grado di …. Dai documenti trasmessi dal Tribunale è emerso che l'atto di accusa era stato ammesso e che, in data 17.04.2024, era stato avviato nei confronti dell'aggiudicatario un procedimento penale per il reato di falsificazione di un documento ufficiale, tuttora pendente.
Nell'atto di accusa è stato rilevato, in sintesi, che erano stati redatti attestati di esperienza (certificati di esecuzione) relativi a lavori in realtà mai eseguiti, che tali documenti erano stati firmati e timbrati irregolarmente e che gli indagati, consapevoli della falsità dei documenti, avevano partecipato a gare per servizi di trasporto utilizzando tali falsi attestati di esperienza.
3. Decisione del Consiglio per gli appalti pubblici
Il Consiglio per gli appalti pubblici ha svolto il proprio esame sulla base dell'articolo 59 della Legge n. 4734 e tenendo conto del Comunicato generale sugli appalti pubblici. (Cfr.: decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 19.11.2025, n. 2025/UH.I-2475) Ai sensi di tale articolo, qualora sia stato avviato un procedimento penale nei confronti di persone che, nell'ambito di gare disciplinate dalla Legge n. 4734, abbiano commesso atti o tenuto comportamenti vietati indicati nell'articolo 17 e costituenti reato ai sensi del TCK, tali persone non possono partecipare agli appalti pubblici fino alla conclusione del processo. (Cfr.: Legge n. 4734, m. 59)
Ai sensi del Comunicato generale sugli appalti pubblici, le persone fisiche, le persone giuridiche, i soci coinvolti nell'attività e i procuratori sottoposti a procedimento penale per gli atti e i comportamenti vietati indicati nell'articolo 17 della Legge n. 4734 non possono partecipare, fino alla conclusione del processo, alle gare degli enti e delle organizzazioni rientranti nell'ambito della Legge. Inoltre, devono essere effettuate verifiche anche nei confronti dei soci che detengono più della metà del capitale nelle società di capitali e dei procuratori e rappresentanti che firmano l'offerta. (Cfr.: Comunicato generale sugli appalti pubblici, m. 28.2.)
Nel caso concreto, il Consiglio non ha ritenuto sufficiente basarsi esclusivamente sull'assenza, in EKAP, di un'iscrizione relativa all'interdizione dell'offerente e, a seguito dell'esame svolto presso il Tribunale, ha accertato che il procedimento penale nei confronti dell'offerente era stato avviato in data 17.04.2024, ossia prima della data della gara del 13.10.2025. Per tale ragione, considerando l'offerente tra le persone che, alla data della gara, non potevano parteciparvi, ha disposto l'esclusione dalla valutazione dell'offerta di M.G., ha stabilito che tale irregolarità nella gara potesse essere sanata mediante un provvedimento correttivo e ha deciso l'adozione di un provvedimento correttivo nell'ambito della gara.
4. Quali sono le principali indicazioni che le imprese devono trarre dalla decisione del Consiglio?
Ogni evento verificatosi nelle procedure di gara e le decisioni della KİK adottate in relazione a tali eventi sono importanti per le imprese partecipanti alla gara. Infatti, ogni indicazione recepita eviterà perdite materiali e morali per le imprese. Di seguito saranno illustrate le principali indicazioni da trarre in relazione al caso concreto.
4.1. Ai fini della partecipazione alla gara, occorre verificare esclusivamente l'esistenza di procedimenti penali connessi a reati in materia di gare
Dalla decisione della KİK non si deve dedurre che chiunque sia sottoposto a procedimento penale per qualsiasi reato non possa partecipare alla gara. L'aspetto da comprendere nella decisione è che il “procedimento penale” deve essere stato avviato in relazione a gare rientranti nell'ambito della Legge n. 4734 e per un atto che, tra gli atti o comportamenti vietati elencati nell'articolo 17 della Legge, costituisce reato ai sensi del TCK. Pertanto, è opportuno che i candidati e gli offerenti presentino le proprie offerte tenendo conto degli aspetti indicati nella seguente Tabella 1:
Tabella 1: Aspetti che devono essere considerati dai soggetti sottoposti a procedimento penale
Situazione dell'impresa | Effetto sulla gara |
Avvio di un procedimento penale per atti rientranti nell'ambito dell'articolo 17, in relazione a gare disciplinate dalla Legge n. 4734 | La persona sottoposta a procedimento penale non può partecipare alle gare fino alla conclusione del processo. |
Avvio di un procedimento penale per l'accusa di un reato estraneo all'ambito della gara | Non costituisce in ogni caso un impedimento alla partecipazione alla gara. Occorre esaminare il caso concreto e la normativa. |
Esistenza di un provvedimento definitivo di interdizione | Determina il divieto di partecipazione alla gara ai sensi della Legge n. 4734, m.11. |
Assenza in EKAP di iscrizioni relative a un'interdizione o all'avvio di un procedimento penale | Non costituisce un accertamento definitivo ai fini della decisione. La decisione viene adottata esaminando i registri del tribunale e della procura. |
4.2. Nei ricorsi loro presentati, le stazioni appaltanti non devono limitarsi all'iscrizione relativa all'interdizione presente in EKAP, ma devono richiedere documenti al tribunale e alla procura competenti
Nel caso concreto, la stazione appaltante ha effettuato verifiche delle interdizioni in EKAP in più date e non ha riscontrato alcuna iscrizione relativa a un'interdizione. Tuttavia, la comunicazione del Tribunale e l'atto di accusa hanno dimostrato che il procedimento penale nei confronti dell'offerente era stato avviato prima della data della gara. Per tale ragione, il Consiglio ha deciso che l'offerta dovesse essere esclusa dalla valutazione.
Tale circostanza è importante soprattutto nei casi in cui le comunicazioni della procura o del tribunale pervengano tardivamente nei registri dell'Autorità. Anche nel Comunicato generale sugli appalti pubblici viene precisato che le informazioni relative ai soggetti sottoposti a procedimento penale devono essere comunicate senza indugio all'Autorità dalle procure della Repubblica e che le procedure di verifica effettuate nel periodo intercorrente fino alla data della comunicazione possono dare origine a controversie.
Pertanto, in presenza di un'affermazione concreta e fondata su un documento ufficiale, le stazioni appaltanti non devono limitarsi alla verifica su EKAP, ma, se necessario, devono richiedere informazioni al tribunale o alla procura competenti.
4.3. L'utilizzo di un falso attestato di esperienza comporta l'interdizione dalle gare
Nella decisione della KİK, il procedimento penale riguarda la redazione di attestati di esperienza relativi a lavori in realtà mai eseguiti e l'utilizzo di tali documenti nelle gare. Atti di questo tipo comportano gravi conseguenze sia ai sensi delle disposizioni della Legge n. 4734 sugli atti e comportamenti vietati, sia ai sensi delle disposizioni del TCK sulla falsificazione di documenti ufficiali. Pertanto, in relazione agli attestati di esperienza presentati nella gara, i candidati e gli offerenti devono prestare attenzione:
- al fatto che si basino su lavori effettivamente eseguiti,
- al fatto che siano stati redatti dalla stazione appaltante competente,
- alla corrispondenza al vero dell'importo del documento, della data di accettazione e dell'ambito dei lavori,
- al fatto che l'iscrizione in EKAP e le informazioni di verifica si confermino reciprocamente,
- per i documenti relativi al settore privato, alla loro conformità al contratto, alle fatture e ai registri SGK e di pagamento.
4.4. Data di decorrenza del divieto di partecipazione alle gare fino alla conclusione del processo
Ai sensi dell'articolo 59 della Legge n. 4734, l'impedimento alla partecipazione alla gara non implica che sia sempre necessaria una sentenza di condanna definitiva. L'avvio di un procedimento penale per l'atto in questione e la pendenza del processo costituiscono una misura introdotta per garantire il corretto svolgimento della gara. Il divieto di partecipare alle gare decorre dall'avvio del procedimento penale nei confronti delle persone interessate. Pertanto, prima di presentare un'offerta, i candidati e gli offerenti devono verificare non solo le iscrizioni relative alle interdizioni, ma anche i procedimenti penali pendenti nei confronti propri, dei propri soci, rappresentanti e procuratori.
4.5. Le imprese devono controllare anche i propri soci e rappresentanti alla data della gara
Ai sensi del Comunicato generale sugli appalti pubblici, le verifiche relative alle interdizioni e ai procedimenti penali non devono essere limitate alla sola persona giuridica offerente; nelle società di capitali devono essere controllati anche i soci che detengono più della metà del capitale, i soci le cui quote complessive costituiscono più della metà del capitale sociale e i procuratori e rappresentanti che firmano l'offerta o il contratto. (Cfr.: Comunicato generale sugli appalti pubblici, m. 28.3 e 30.5)
4.6. Sanzioni amministrative da applicare qualora una persona sottoposta a procedimento penale partecipi alla gara
A seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 6359, sono state apportate modifiche importanti al Comunicato generale sugli appalti pubblici. I soggetti sottoposti a procedimento penale non possono partecipare alle gare fino alla conclusione del processo; qualora vi abbiano partecipato, le loro offerte sono escluse dalla valutazione. Tuttavia, tale circostanza non richiede l'incameramento della garanzia provvisoria né l'adozione di un ulteriore provvedimento di interdizione. La situazione è illustrata in sintesi nella seguente Tabella 2:
Tabella 1: Sanzioni amministrative da applicare qualora una persona sottoposta a procedimento penale partecipi alla gara
Sanzioni amministrative | Provvedimenti amministrativi applicabili alle persone sottoposte ad azione penale |
Provvedimento di esclusione dell’offerta dalla valutazione | È esclusa dalla valutazione nella gara. |
Provvedimento di acquisizione della garanzia provvisoria a titolo di entrata | La garanzia non può essere acquisita a titolo di entrata. |
Provvedimento di interdizione disposto separatamente dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura | Agli offerenti non può essere nuovamente applicata l’interdizione a causa dell’azione penale. |
Divieto di partecipazione alle gare fino alla conclusione del processo | È applicato temporaneamente l’impedimento alla partecipazione alle gare. |
5. Conclusioni e valutazione
Con la decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) del 19.11.2025, n. 2025/UH.I-2475, è stata stabilita un’importante conseguenza giuridica riguardo alla partecipazione alle gare delle persone nei cui confronti è stata promossa un’azione penale per falsificazione di un documento ufficiale. Nella propria decisione, l’Autorità ha accertato che nei confronti dell’offerente aggiudicatario era stata promossa, in data 17.04.2024, un’azione penale per falsificazione di un documento ufficiale e che il relativo procedimento era ancora pendente; per tale motivo, ha stabilito che l’offerta dell’offerente dovesse essere esclusa dalla valutazione.
La conseguenza rilevante della decisione per i candidati e gli offerenti che intendono partecipare alla gara consiste nel fatto che, qualora nei loro confronti sia stata promossa un’azione penale per un atto che, tra gli atti o comportamenti vietati ai sensi della Legge n. 4734, costituisce reato secondo il TCK, essi sono esclusi dalla partecipazione alle gare fino alla conclusione del processo.
Per tale ragione, è importante che le imprese, gli offerenti persone fisiche, i soci delle società, i rappresentanti e i procuratori verifichino attentamente, prima di presentare l’offerta, non soltanto la registrazione delle interdizioni su EKAP, ma anche i procedimenti penali pendenti. Si deve inoltre ritenere opportuno valutare le conseguenze di tale situazione ai sensi del TCK e della Legge n. 4734 acquisendo un parere legale da giuristi ed esperti in appalti specializzati in materia.
Ruhi ARSLAN
Esperto di amministrazione pubblica
Consulente in materia di appalti pubblici e contratti
Avv. Işıl KILIÇ EROL
Esperta di contratti di appalto pubblico
Fonti:
- Decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) del 19.11.2025, n. 2025/UH.I-2475
- Legge n. 4734 sugli appalti pubblici
- Codice penale turco n. 5237
- Comunicazione generale sugli appalti pubblici
- Hakkinda kamu davasi acilanlarin ihaleye katilmasi
- Yasak fiil veya davranislar