Controversie relative alla procedura di gara
Le questioni non indicate nel reclamo possono essere oggetto di ricorso alla KİK?
04 settembre 2023

Come noto, la possibilità per gli offerenti, nell’ambito delle gare, di sollevare nel ricorso alla KİK questioni non indicate nel reclamo alla stazione appaltante veniva interpretata estensivamente dalla giustizia amministrativa, che aveva adottato orientamenti consolidati affinché l’Autorità esaminasse anche gli ulteriori motivi aggiunti al ricorso
Come noto, la possibilità per gli offerenti, nell’ambito delle gare, di sollevare nel ricorso alla KİK questioni non indicate nel reclamo alla stazione appaltante veniva interpretata estensivamente dalla giustizia amministrativa, che aveva adottato orientamenti consolidati affinché l’Autorità esaminasse anche gli ulteriori motivi aggiunti al ricorso.
Tuttavia, il Consiglio di Stato turco ha modificato il proprio orientamento giurisprudenziale, stabilendo che le questioni non indicate nel reclamo alla stazione appaltante non possono essere oggetto di ricorso alla KİK.
Nella decisione del Consiglio dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) del 23.08.2023, numero 2023/MK-204, è stata esaminata la decisione della 13a Sezione del Consiglio di Stato turco del 12.07.2023, numero E:2023/1747, K:2023/3466.
Nella relativa decisione del Consiglio di Stato turco è stato statuito quanto segue: “Nella riunione tenutasi il 12/07/2023 con la partecipazione di tutti i membri della nostra Sezione è stato modificato l’orientamento giurisprudenziale; dalle norme sopra richiamate si evince che le questioni non indicate nel reclamo alla stazione appaltante non possono essere oggetto di ricorso alla KİK, che occorre anzitutto presentare un reclamo alla stazione appaltante, che nell’ambito di questo procedimento amministrativo articolato in due fasi non è possibile proporre ricorso alla KİK senza aver prima esperito il reclamo, che le contestazioni non dedotte nel reclamo non possono essere sollevate nel ricorso alla KİK, che il reclamo costituisce parte del procedimento amministrativo relativo alle questioni oggetto della controversia nella fase precedente all’adozione della decisione del Consiglio, che le contestazioni riguardanti i documenti di gara devono essere sollevate entro dieci giorni dalla data in cui si è avuta o si sarebbe dovuta avere conoscenza delle relative questioni e, in ogni caso, fino a tre giorni lavorativi prima del giorno della gara, e che le contestazioni non sollevate entro il termine non possono essere esaminate dal Consiglio per intervenuta decadenza.
Pertanto, l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) deve esaminare i ricorsi alla KİK limitatamente alle contestazioni dedotte nel reclamo e alle questioni individuate nella decisione adottata dalla stazione appaltante in seguito al reclamo. In caso contrario, con riferimento alle questioni non sollevate nella fase del reclamo, sarebbe omessa la fase del "reclamo" prescritta dalla Legge e si consentirebbe direttamente il ricorso alla KİK; tale situazione, oltre a costituire il ricorso a un’autorità incompetente, comporterebbe la mancata applicazione di una disposizione imperativa della Legge.
Per le ragioni indicate, poiché, qualora una contestazione non dedotta nel reclamo venga sollevata nel ricorso alla KİK, essa non può essere esaminata direttamente dal Consiglio, si è concluso che la parte esaminata della sentenza impugnata non è conforme alla legge, mentre la decisione del Consiglio relativa al rigetto del ricorso alla KİK per inosservanza del termine non presenta profili di illegittimità.”
Nell’ambito della relativa decisione del Consiglio di Stato turco, dalla modifica dell’orientamento giurisprudenziale emerge che la "data in cui si è avuta conoscenza" degli atti e delle condotte del procedimento di gara asseritamente illegittimi deve essere considerata la data in cui la decisione definitiva di aggiudicazione, contenente tutte le disposizioni e le conseguenze della gara, è stata notificata agli interessati. Inoltre, le questioni non indicate nei reclami alla stazione appaltante non possono essere oggetto di ricorso alla KİK. È stato stabilito che, in caso contrario, verrebbe omessa la fase del reclamo e si consentirebbe il ricorso alla KİK, con conseguente ricorso a un’autorità incompetente. È stato altresì statuito che, qualora questioni non indicate nei reclami alla stazione appaltante siano sollevate nel ricorso alla KİK, esse non devono essere esaminate dal Consiglio.
Avv. Işıl KILIÇ EROL