Controversie relative alla procedura di gara
Nella gara: modifiche apportate con il Decreto-legge n. 696
12 febbraio 2023

Con l’articolo 127 del Decreto-legge, che entrerà in vigore il 02.01.2018, sono stati aggiunti al Decreto-legge n. 375 i seguenti articoli transitori.
Nella gara: le modifiche apportate con il Decreto-legge n. 696 hanno introdotto limitazioni alle gare per l’acquisizione di servizi basati sull’impiego di personale.
Con l’articolo 83 del Decreto-legge, che entrerà in vigore il 02.01.2018, la lettera (e) del primo comma dell’articolo 62 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici è stata modificata come segue.
“e) 1) Le amministrazioni pubbliche indicate negli allegati (I), (II), (III) e (IV) alla Legge n. 5018 (ad eccezione del Sottosegretariato del MİT), nonché gli enti a bilancio rotativo a esse collegati, le organizzazioni centrali e periferiche delle amministrazioni indicate nell’elenco (I) allegato al Decreto-legge n. 375, le amministrazioni provinciali speciali, i comuni e i relativi enti collegati, le unioni di enti locali di cui essi sono membri, nonché le società il cui capitale, congiuntamente o separatamente, appartiene per oltre la metà alle amministrazioni provinciali speciali, ai comuni e ai relativi enti collegati, non possono effettuare acquisizioni di servizi basati sull’impiego di personale, o acquisizioni che per loro natura producano tale risultato, a carico dei bilanci dell’amministrazione centrale, dell’ente di previdenza sociale, dei fondi, delle casse di garanzia, della presidenza per il monitoraggio e il coordinamento degli investimenti, della direzione provinciale dei servizi per la gioventù e lo sport, degli enti locali e delle società, oppure dei bilanci rotativi; per le altre amministrazioni rientranti nel suddetto elenco, a carico dei rispettivi bilanci. Non si applicano le altre disposizioni normative che consentono tali acquisizioni.
2) Ai fini dell’applicazione della presente lettera, per acquisizione di servizi basata sull’impiego di personale si intendono le acquisizioni di servizi relative ad attività continuative per loro natura, nelle quali, ai sensi delle disposizioni della presente Legge e delle altre normative, il numero del personale da impiegare nell’attività oggetto della gara è stabilito nei documenti di gara, l’intero orario di lavoro di tale personale è utilizzato per la stazione appaltante e almeno il %70 del valore stimato dell'appalto è costituito dal costo del lavoro, comprendente il costo minimo della manodopera e, ove previsti, i costi in natura per vitto e trasporto. Le acquisizioni finanziate dai bilanci degli enti locali o delle loro società, che proseguono durante tutto l’anno, sono continuative per loro natura e prevedono che l’intero orario di lavoro settimanale sia utilizzato per la stazione appaltante, riguardanti la manutenzione e la riparazione di parchi e giardini, la raccolta dei rifiuti e la pulizia di strade, vie, piazze e luoghi analoghi, sono considerate acquisizioni di servizi basate sull’impiego di personale. Qualora un contratto di acquisizione di servizi comprenda tipologie di servizi di natura diversa tra loro, la valutazione relativa alla loro qualificazione o meno come servizi basati sull’impiego di personale è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di servizio. Le acquisizioni relative a servizi di consulenza, servizi del sistema informativo di gestione ospedaliera e servizi di call center non sono considerate acquisizioni di servizi basate sull’impiego di personale.
3) L’Autorità è competente a stabilire procedure e principi per determinare se l’acquisizione di servizi sia basata sull’impiego di personale o se, per sua natura, produca tale risultato, prendendo in considerazione, separatamente o congiuntamente, i criteri elencati nel punto (2).” In tal modo
è stata definita l’acquisizione di servizi basata sull’impiego di personale e sono cessate le acquisizioni di servizi basate sull’impiego di personale diverse dai servizi HBYS, dai call center e dai servizi di consulenza.
Con l’articolo 84 del Decreto-legge, che entrerà in vigore il 02.01.2018, il primo comma dell’articolo aggiuntivo 8 della Legge n. 4734 è stato modificato come segue e la seconda frase del secondo comma è stata abrogata.
“Prima di indire una gara per i servizi basati sull’impiego di personale (ad eccezione delle acquisizioni di servizi di consulenza) rientranti nella lettera (e) del primo comma dell’articolo 62, nell’ambito della Decisione sul Programma generale degli investimenti e dei finanziamenti pubblicata ai sensi del Decreto-legge n. 233 dell’8/6/1984 sulle imprese economiche pubbliche, le imprese economiche pubbliche e le loro controllate soggette al Decreto-legge n. 233 devono obbligatoriamente ottenere il parere favorevole del Sottosegretariato al Tesoro; gli enti gestori con capitale pubblico superiore al %50, inclusi nel programma di privatizzazione ai sensi della Legge n. 4046 del 24/11/1994 sulle pratiche di privatizzazione, devono invece ottenere il parere favorevole della Presidenza dell’Amministrazione per le privatizzazioni. Il parere favorevole comprende anche la determinazione dei limiti massimi relativi alla retribuzione e agli analoghi pagamenti finanziari da stabilire nei documenti di gara, tenendo conto del numero del personale da impiegare in tale ambito e di uno, più o tutti gli elementi che incidono sul livello retributivo, quali le stazioni appaltanti, le tipologie di servizio e il luogo di esecuzione dell’attività.” In tal modo è stato stabilito presso quali enti e in quale momento debba essere richiesto un parere per le “Acquisizioni di servizi basate sull’impiego di personale”.
L’articolo aggiuntivo 20 del Decreto-legge, che entrerà in vigore il 02.01.2018, dispone quanto segue:
“Le amministrazioni provinciali speciali, i comuni e i relativi enti collegati, nonché le unioni di enti locali di cui essi sono membri, possono far eseguire i servizi basati sull’impiego di personale, mediante acquisizione diretta di servizi, senza essere soggetti ai limiti e alle condizioni di cui all’articolo 22 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici del 4/1/2002 né alle limitazioni di cui alla lettera (e) del primo comma dell’articolo 62, da una delle società esistenti, il cui capitale appartenga congiuntamente o separatamente per oltre la metà a tali amministrazioni e dalla quale esse acquisiscano già servizi in tale ambito oppure, qualora non dispongano di una società avente tali caratteristiche, da una società che costituiranno esclusivamente a tale scopo.
Alle società rientranti nel presente articolo non si applicano le disposizioni relative alle condizioni speciali indicate nella Legge n. 5188 del 10/6/2004 sui servizi di sicurezza privata.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’Interno e previo parere del Ministero delle Finanze e della Presidenza del personale statale, è competente a stabilire le procedure e i principi relativi all’assunzione dei lavoratori nelle società rientranti nel presente articolo, ai limiti massimi della quota delle spese per il personale sul totale delle spese relative ai lavoratori, alle limitazioni annuali basate sui criteri da stabilire per i lavoratori da assumere per la prima volta e al monitoraggio delle assunzioni e delle spese effettuate in tale ambito.” In tal modo, le amministrazioni provinciali speciali, i comuni e i relativi enti collegati, nonché le unioni di enti locali di cui essi sono membri, potranno far eseguire i servizi basati sull’impiego di personale, in deroga alla Legge n. 4734, da una delle società esistenti il cui capitale appartenga per oltre la metà a tali amministrazioni e dalla quale esse acquisiscano già servizi in tale ambito.
SONO STATE INTRODOTTE DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI IN SUBAPPALTO E PER GLI APPALTATORI!
Con l’articolo 127 del Decreto-legge, che entrerà in vigore il 02.01.2018, sono stati aggiunti al Decreto-legge n. 375 i seguenti articoli transitori.
L’articolo transitorio 23 del Decreto-legge, che entrerà in vigore il 02.01.2018, dispone quanto segue:
“Nelle amministrazioni pubbliche indicate negli allegati (I), (II), (III) e (IV) alla Legge n. 5018 (ad eccezione del Sottosegretariato del MİT), negli enti a bilancio rotativo a esse collegati e nelle organizzazioni centrali e periferiche delle amministrazioni indicate nell’elenco (I) allegato al presente Decreto-legge, coloro che, alla data del 4/12/2017, sono impiegati dagli appaltatori nell’ambito di contratti di acquisizione di servizi basati sull’impiego di personale ai sensi della Legge n. 4734 e delle altre disposizioni normative, i cui pagamenti sono sostenuti dai bilanci dell’amministrazione centrale, dell’ente di previdenza sociale, dei fondi, delle casse di garanzia, della presidenza per il monitoraggio e il coordinamento degli investimenti, della direzione provinciale dei servizi per la gioventù e lo sport o dai bilanci rotativi e, per le altre amministrazioni rientranti nel suddetto elenco, dai rispettivi bilanci;
a) devono soddisfare le condizioni indicate nei punti (1), (4), (5), (6), (7) e (8) della lettera (A) dell’articolo 48 della Legge n. 657 (essere cittadini turchi, non essere privati dei diritti pubblici, non essere stati condannati, anche se siano trascorsi i periodi indicati nell’articolo 53 del Codice penale turco, a una pena detentiva di un anno o più per un reato intenzionale oppure, anche in caso di grazia, per reati contro la sicurezza dello Stato, reati contro l’ordine costituzionale e il suo funzionamento, appropriazione indebita, concussione, corruzione, furto, frode, falsificazione, abuso di fiducia, bancarotta fraudolenta, turbativa di gara, turbativa dell’esecuzione della prestazione, riciclaggio di valori patrimoniali derivanti da reato o contrabbando; non avere impedimenti relativi al servizio militare; non soffrire di malattie, anche mentali, che possano impedire lo svolgimento continuativo delle proprie mansioni; essere stati sottoposti a indagine di sicurezza e/o ricerca d’archivio.)
b) non devono aver maturato il diritto a percepire una pensione di anzianità, vecchiaia o invalidità da alcun ente di previdenza sociale,
c) devono dichiarare per iscritto che rinunceranno alle cause e/o ai procedimenti esecutivi da essi avviati in relazione al loro impiego in tale ambito,
ç) devono dichiarare per iscritto che, in cambio dei diritti riconosciuti dal presente articolo, non avanzeranno alcuna pretesa relativa a diritti e crediti derivanti dai contratti di lavoro stipulati con l’ultima stazione appaltante presso cui hanno lavorato e, in precedenza, come lavoratori di un subappaltatore presso istituzioni ed enti pubblici, e che accettano di stipulare un accordo transattivo scritto con cui rinunciano a tali diritti,
a condizione che siano rispettati tali requisiti, possono presentare domanda scritta, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, all’unità della propria amministrazione presso la quale è stato stipulato il contratto di acquisizione di servizi, ai fini dell’assunzione in posti di lavoro permanenti. La procedura volta ad accertare se i richiedenti soddisfino le condizioni, decidere sulle opposizioni a tale accertamento, sottoporre coloro che soddisfano le condizioni a un esame scritto e/o orale oppure pratico da svolgersi secondo le procedure e i principi stabiliti dalle rispettive amministrazioni, decidere sulle opposizioni ai risultati degli esami e inquadrare nei posti coloro che abbiano superato l’esame è conclusa dalle amministrazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Coloro che superano gli esami, a condizione che presentino, ove applicabile, il documento comprovante la rinuncia alle cause prevista dalla lettera (c) del presente comma e/o il documento rilasciato dall’ufficio dell’esecuzione attestante la rinuncia al credito oggetto del procedimento esecutivo, che presentino l’accordo transattivo previsto dalla lettera (ç) del presente comma e che continuino a soddisfare le condizioni previste, dopo che i risultati degli esami siano divenuti definitivi sono inquadrati collettivamente dalle rispettive amministrazioni, per ciascun contratto, nei posti di lavoro permanenti che si considerano autorizzati a nome del bilancio, dell’organizzazione e dell’unità/sede presso cui sono pagati gli stati di avanzamento (SAL) dell’appaltatore. Le spese processuali ed esecutive relative alle cause o ai procedimenti ai quali si rinuncia ai sensi del presente comma restano a carico dell’attore o della parte procedente; non sono riconosciuti onorari di avvocato a favore delle parti, quelli già riconosciuti non sono riscossi e quelli riscossi fino alla data di entrata in vigore del presente comma non sono restituiti. Gli accordi transattivi stipulati ai sensi del presente comma sono esenti dall’imposta di bollo.
Ai fini dell’accertamento della condizione di essere in servizio alla data del 4/12/2017, prevista dal primo comma, si prendono come riferimento le comunicazioni di assunzione dell’assicurato, le comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro e i documenti mensili relativi ai premi e ai servizi presentati all’Ente di previdenza sociale. Tuttavia, non è possibile beneficiare delle disposizioni del presente articolo sulla base di documenti relativi alla suddetta data presentati al citato Ente oltre il termine legale. Tra coloro che le rispettive amministrazioni accertano essere stati in servizio alla data del 4/12/2017, possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo anche coloro per i quali sia stata presentata una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo tale data.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a coloro che, pur rientrando nei contratti di acquisizione di servizi basati sull’impiego di personale di cui al primo comma, alla data del 4/12/2017 avevano il contratto di lavoro sospeso per maternità o per problemi di salute attestati da una relazione della commissione medica, oppure prestavano servizio militare alla suddetta data. I termini indicati nel primo comma iniziano a decorrere dalla data di conclusione del servizio militare o del periodo di sospensione. Per coloro che rientrano nell’ambito del primo comma ma prestano servizio militare per l’intera durata della procedura di inquadramento nei posti di lavoro permanenti o durante una qualsiasi delle sue fasi, tale procedura inizia o riprende dal punto in cui era stata interrotta a decorrere dalla data di conclusione del servizio militare.
I posti di coloro che saranno inquadrati come lavoratori permanenti si considerano istituiti, senza necessità di ulteriori atti, con la qualifica di lavoratore permanente alla data in cui viene effettuato il passaggio. Le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del personale statale e al Ministero delle Finanze, entro due mesi dalla data in cui sono effettuati i passaggi, il numero dei posti istituiti, il relativo bilancio e l’organizzazione, nonché l’unità/sede. Ad eccezione dei posti di coloro i cui contratti sono sospesi e di coloro che prestano servizio militare, i posti di lavoro permanenti così istituiti si considerano soppressi senza necessità di alcun atto qualora divengano vacanti per qualsiasi motivo.
Coloro che sono inquadrati nei posti di lavoro permanenti possono essere impiegati, finché soddisfano le condizioni previste dal primo comma, per svolgere, presso l’organizzazione e l’unità in cui lavorano, i servizi rientranti nel contratto di gara antecedente al passaggio. Il loro periodo di impiego non può in alcun caso superare la data in cui maturano il diritto a percepire una pensione di anzianità, vecchiaia o invalidità dagli enti di previdenza sociale. Gli addetti alla sicurezza privata per i quali viene effettuato il passaggio ai sensi del presente articolo continuano a essere soggetti anche alle disposizioni della Legge n. 5188.
Per coloro che sono stati trasferiti nei posti di lavoro a tempo indeterminato, la retribuzione e gli altri diritti economici e sociali di quanti, al momento del trasferimento, sono stati dichiarati presso il luogo di lavoro istituito nel settore di attività in cui rientrava il luogo di lavoro esistente non possono essere superiori alla retribuzione e agli altri diritti economici e sociali risultanti dall'applicazione, fino alla sua scadenza, del contratto collettivo di lavoro che, tra quelli riguardanti i lavoratori dei subappaltatori prima del trasferimento presso le stazioni appaltanti rientranti nel presente articolo, è stato deciso dal Collegio arbitrale superiore e ha la scadenza più lontana. Per coloro che sono stati trasferiti nei posti di lavoro a tempo indeterminato, la retribuzione e gli altri diritti economici e sociali dei lavoratori ai quali, non essendovi un contratto collettivo di lavoro prima del trasferimento, si applicavano le disposizioni del contratto individuale di lavoro vigente alla data del loro inserimento in organico, nonché dei lavoratori che, pur beneficiando anche dopo il trasferimento di un contratto collettivo di lavoro stipulato prima di esso, vedono tale contratto scadere prima del contratto collettivo di lavoro che, tra quelli riguardanti i lavoratori dei subappaltatori presso le stazioni appaltanti rientranti nel presente articolo, è stato deciso dal Collegio arbitrale superiore e ha la scadenza più lontana, sono determinati in base a quest'ultimo contratto collettivo di lavoro. Presso le stazioni appaltanti rientranti nel presente articolo, per quanto riguarda i luoghi di lavoro esistenti indicati nell'articolo provvisorio 7 della Legge n. 6356, può essere presentata una domanda di autorizzazione conformemente alla suddetta Legge; tuttavia, per i luoghi di lavoro registrati ex novo per i lavoratori trasferiti, la domanda di autorizzazione può essere presentata dopo la data di scadenza del contratto collettivo di lavoro che, tra quelli riguardanti i lavoratori dei subappaltatori prima del trasferimento, è stato deciso dal Collegio arbitrale superiore e ha la scadenza più lontana.
I contratti di acquisizione di servizi su cui si basa l'impiego delle persone da trasferire nei posti di lavoro a tempo indeterminato si considerano risolti alla data in cui viene effettuato il trasferimento previsto dal primo comma. Tra i contratti considerati risolti, esclusivamente per quelli in cui l'importo dei lavori eseguiti, esclusa qualsiasi revisione prezzi, non supera l'80% del valore contrattuale, la stazione appaltante che gestisce il contratto corrisponde all'appaltatore, a titolo di risarcimento per qualsiasi danno relativo all'esecuzione del contratto e tenendo conto dei prezzi vigenti alla data della risoluzione, il 5% della differenza tra l'80% del valore contrattuale, esclusa qualsiasi revisione prezzi, e l'importo dei lavori eseguiti, a copertura di tutte le spese sostenute, comprese imposte, tasse, diritti e quote, nonché del mancato guadagno; non viene effettuato alcun altro pagamento. L'appaltatore non può avanzare alcun'altra pretesa.
Qualora i contratti di acquisizione di servizi su cui si basa l'impiego delle persone da trasferire nei posti di lavoro a tempo indeterminato comprendano anche parti non basate sull'impiego di personale, si considera effettuata una riduzione dei lavori per le parti basate sull'impiego di personale. Nei contratti per i quali si considera effettuata una riduzione dei lavori viene calcolato, nell'ambito della parte residua dei lavori, l'importo non basato sull'impiego di personale. Qualora l'importo complessivo risultante dall'aggiunta a tale importo dell'importo dei lavori realizzati fino alla data in cui si considera effettuata la riduzione dei lavori non superi l'80% del valore contrattuale, esclusa qualsiasi revisione prezzi, la stazione appaltante che gestisce il contratto corrisponde all'appaltatore, a titolo di risarcimento per qualsiasi danno relativo all'esecuzione del contratto e tenendo conto dei prezzi vigenti alla data dell'accettazione, il 5% della differenza tra l'80% del valore contrattuale, esclusa qualsiasi revisione prezzi, e l'importo complessivo dei lavori realizzati alla data di completamento del contratto, a copertura di tutte le spese sostenute, comprese imposte, tasse, diritti e quote, nonché del mancato guadagno; non viene effettuato alcun altro pagamento. L'appaltatore non può avanzare alcun'altra pretesa.
La procedura di liquidazione dei lavori compresi nei contratti considerati risolti viene avviata immediatamente e gli stati di avanzamento (SAL) relativi ai lavori eseguiti sono pagati entro un massimo di tre mesi nel quadro delle disposizioni della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico del 5/1/2002. Dall'importo dello stato di avanzamento (SAL) sono detratti le trattenute indicate nel contratto, gli eventuali debiti e le penali dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, nonché le imposte da riscuotere. La garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive supplementari prestate in relazione a tali contratti sono restituite senza indugio, sulla base delle disposizioni dell'articolo 13 della suddetta Legge, qualora si accerti che l'appaltatore non ha debiti nei confronti della stazione appaltante, dei lavoratori impiegati e dell'Istituto di previdenza sociale in relazione ai lavori oggetto del contratto, né debiti tributari derivanti dalle retribuzioni e dai pagamenti considerati retribuzione. Qualora l'appaltatore abbia un debito di tale natura, le garanzie vengono convertite in denaro e compensate con i suoi debiti, mentre l'eventuale saldo residuo viene restituito. Qualora sussista un debito dell'appaltatore che, nell'ambito del presente comma, non possa essere coperto mediante il suo stato di avanzamento (SAL), la garanzia definitiva e l'eventuale garanzia definitiva supplementare, la parte corrispondente a tali debiti viene detratta dai risarcimenti da corrispondere all'appaltatore ai sensi del settimo e dell'ottavo comma.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per acquisizione di servizi basata sull'impiego di personale si intende l'acquisizione di servizi relativa a lavori che proseguono per tutto l'anno e che, per loro natura, hanno carattere continuativo, per i quali, ai sensi della Legge n. 4734 e delle altre disposizioni normative, il numero del personale da impiegare nei lavori oggetto della gara è stabilito nei documenti di gara, tutto l'orario di lavoro di tale personale è utilizzato per la stazione appaltante e almeno il 70% del valore stimato dell'appalto è costituito dal costo minimo del lavoro e dalle spese per il personale, comprese le eventuali spese in natura per vitto e trasporto. Qualora nell'ambito del contratto di acquisizione di servizi siano presenti tipologie di servizi di natura diversa, la valutazione relativa alla sussistenza o meno di un'acquisizione di servizi basata sull'impiego di personale viene effettuata separatamente per ciascuna tipologia di servizio. Le acquisizioni relative a servizi di consulenza, servizi di sistemi informativi per la gestione ospedaliera e servizi di call center non sono considerate acquisizioni di servizi basate sull'impiego di personale.
L'acquisto o la locazione dei beni mobili e dei materiali di consumo effettivamente utilizzati per l'esecuzione dei servizi nei luoghi di lavoro appartenenti alle stazioni appaltanti, nell'ambito dei contratti di acquisizione di servizi considerati risolti o oggetto di riduzione dei lavori ai sensi del presente articolo, che la stazione appaltante ritiene necessari per la prestazione del servizio, sono decisi da una commissione composta da almeno tre persone. Nelle suddette commissioni istituite presso le amministrazioni pubbliche incluse negli elenchi (I) e (II) allegati alla Legge n. 5018 è presente un rappresentante del Ministero delle Finanze. Sulla base di tale decisione, i beni mobili e i materiali di consumo individuati possono essere acquistati o presi in locazione dalle stazioni appaltanti al prezzo stabilito dalla medesima commissione. Il prezzo di acquisto stabilito dalla commissione non può essere superiore al valore contabile dei beni mobili e dei materiali di consumo risultante dai libri e dai registri legali dell'appaltatore tenuti ai sensi delle disposizioni della Legge di procedura tributaria n. 213 del 4/1/1961. Nella determinazione del prezzo, la commissione può, ove necessario, acquisire informazioni dalle organizzazioni professionali.
Il rapporto di lavoro di coloro che, pur non soddisfacendo i requisiti, risultino aver beneficiato delle disposizioni del presente articolo viene cessato senza il pagamento di alcun risarcimento. I pagamenti effettuati durante il periodo di impiego a favore di coloro che risultino aver beneficiato delle disposizioni del presente articolo presentando informazioni e documenti fuorvianti sono recuperati secondo le disposizioni generali. Resta impregiudicata la responsabilità di coloro che hanno consentito a persone prive dei requisiti di beneficiare delle disposizioni del presente articolo.
Tra le persone impiegate, alla data di chiusura, nell'ambito delle acquisizioni di servizi indicate nel primo comma presso le istituzioni e le organizzazioni sanitarie le cui attività sono cessate, prima della data di entrata in vigore del presente comma, a causa del loro trasferimento in strutture entrate in funzione nel quadro delle disposizioni della Legge n. 6428 del 21/2/2013 sulla costruzione e la ristrutturazione di strutture e sull'acquisizione di servizi da parte del Ministero della Salute mediante il modello di partenariato pubblico-privato, nonché sulla modifica di alcune leggi e decreti-legge, beneficiano delle disposizioni del presente articolo coloro che alla data del 4/12/2017 lavoravano nelle strutture in questione. Affinché i lavoratori rientranti nel presente comma possano beneficiare delle disposizioni del presente articolo, sono richiesti tutti gli altri requisiti previsti dal primo comma, ad eccezione del requisito di lavorare, alla data del 4/12/2017 indicata nel primo comma, presso luoghi di lavoro appartenenti alle stazioni appaltanti rientranti nel medesimo comma. I lavoratori da trasferire nei posti di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del presente comma sono impiegati, nelle unità del Ministero della Salute e degli enti ad esso collegati in cui vi sia necessità, in posti considerati istituiti, assegnati e approvati. Tuttavia, i lavoratori rientranti nel presente comma, nonché i lavoratori che, pur essendo stati trasferiti nei posti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del presente articolo, alla data della chiusura lavorino presso istituzioni e organizzazioni sanitarie le cui attività cesseranno, successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma, nel quadro delle disposizioni della Legge n. 6428 e siano individuati dal Ministero della Salute come personale in esubero, sono collocati dalla Presidenza del personale statale presso le stazioni appaltanti che abbiano comunicato di avere necessità di lavoratori, in posti di lavoro a tempo indeterminato considerati istituiti, assegnati e approvati. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Ministero della Salute è autorizzato, previo parere del Ministero delle Finanze, a prorogare i termini previsti nel presente articolo; la Presidenza del personale statale è invece autorizzata, previo parere del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute, a determinare le questioni relative al collocamento dei lavoratori in esubero presso altre stazioni appaltanti.
In ragione della disposizione del presente articolo, le amministrazioni interessate sono autorizzate a effettuare storni di stanziamenti fino al 20% dello stanziamento della voce verso la quale deve essere effettuato lo storno nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni pubbliche incluse nell'amministrazione centrale; qualora necessario, il Ministero delle Finanze è autorizzato a effettuare storni di stanziamenti superiori al 20%. In tale ambito, nel 2018 non si applicano le disposizioni della legge sul bilancio dell'amministrazione centrale che introducono limitazioni agli storni e alle integrazioni di stanziamenti verso le voci con codice economico (01.3) e (02.3), e gli storni di stanziamenti effettuati dal Ministero delle Finanze non sono presi in considerazione nel calcolo del limite, previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della Legge n. 5018, secondo cui non può essere superato il 20% del totale degli stanziamenti iniziali del bilancio dell'ente.
Le gare in corso relative ai lavori rientranti nel primo comma sono annullate. I contratti per i quali la gara è stata espletata, ma che sono stati sottoscritti prevedendo l'inizio dei lavori alla data di pubblicazione del presente articolo o successivamente a tale data, si considerano risolti e, qualora l'appaltatore ne faccia richiesta entro un anno a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente articolo, le spese relative al contratto oggetto dell'operazione, diverse dall'imposta di bollo, dai diritti e dal costo della carta valori pagati presso il notaio, sono rimborsate dalla stazione appaltante che ha sottoscritto il contratto; l'importo riscosso quale entrata dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia è rimborsato dall'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK); l'imposta di bollo pagata in relazione alla decisione di aggiudicazione e al contratto, nonché gli eventuali diritti notarili e i costi della carta valori, sono invece rimborsati dall'unità contabile o dall'ufficio tributario che li ha riscossi. Tuttavia, nei casi in cui l'imposta di bollo relativa alla decisione di aggiudicazione e al contratto, nonché gli eventuali diritti notarili e i costi della carta valori riscossi dall'appaltatore, debbano essere dichiarati mediante dichiarazione e versati, ai fini del rimborso è richiesto che tali crediti siano stati versati all'ufficio tributario. Si rinuncia alla riscossione delle imposte di bollo dichiarate ma non versate dall'appaltatore in tale ambito. Gli importi riscossi dall'appaltatore, ma non versati al competente ufficio tributario e successivamente rimborsati all'appaltatore, sono cancellati dall'ufficio tributario previa presentazione del documento attestante il rimborso all'appaltatore. L'appaltatore non può avanzare alcun'altra pretesa in relazione ai contratti considerati risolti. Qualora la durata dei contratti di acquisizione di servizi su cui si basa l'impiego delle persone da trasferire nei posti di lavoro a tempo indeterminato scada prima dell'esecuzione del trasferimento, la durata di quelli basati sull'impiego di personale e delle relative parti basate sull'impiego di personale si considera prorogata, senza necessità di alcun altro atto e conformemente alle condizioni del contratto esistente, fino all'esecuzione del trasferimento ai sensi della normativa pertinente. Tuttavia, qualora non sia possibile proseguire il contratto con l'appaltatore esistente, il fabbisogno relativo al periodo fino al trasferimento è soddisfatto mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 4734, senza essere soggetto a limiti monetari. Le disposizioni del presente comma si applicano per analogia, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente comma, alle stazioni appaltanti e alle gare rientranti nel primo comma dell'articolo provvisorio 24.
Tra i beneficiari di servizi finanziati dai bilanci indicati nel primo comma delle stazioni appaltanti rientranti nel medesimo comma e che soddisfano, ai sensi delle disposizioni del decimo comma, tutti i requisiti dell'acquisizione di servizi basata sull'impiego di personale, ad eccezione del requisito della prosecuzione per tutto l'anno, coloro che lavoravano alla data del 4/12/2017 nell'ambito dei contratti ancora in corso a tale data e, per i contratti non più in corso a tale data ma terminati nel 2017, coloro che lavoravano alla data di scadenza del contratto possono presentare domanda per essere impiegati in posizioni di lavoro temporaneo nel quadro delle disposizioni del primo comma, purché soddisfino i requisiti previsti nel primo comma e limitatamente al periodo e alla durata di lavoro previsti nei loro ultimi contratti di acquisizione di servizi. Le altre disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai soggetti rientranti nel presente comma.
A decorrere dalla data in cui, ai sensi del presente articolo, i contratti di acquisizione di servizi si considerano risolti o oggetto di riduzione dei lavori, presso le stazioni appaltanti rientranti nel presente articolo non possono essere effettuate, a carico dei bilanci indicati nel primo comma, acquisizioni di servizi basate sull'impiego di personale nel quadro delle disposizioni della Legge n. 4734 e delle altre disposizioni normative.
Non si applicano le disposizioni delle altre leggi contrarie al presente articolo.” Con tali disposizioni sono state disciplinate le questioni relative all'inserimento in organico delle persone che lavorano presso le amministrazioni pubbliche in qualità di lavoratori di subappaltatori,
e sono state stabilite le procedure da applicare agli appaltatori per le gare ancora in corso, invitati a sottoscrivere il contratto o che abbiano già sottoscritto il contratto.
L'articolo provvisorio 24 del decreto-legge è formulato come segue:
“Le persone che, alla data del 4/12/2017, sono impiegate dagli appaltatori nell'ambito di contratti di acquisizione di servizi basati sull'impiego di personale, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 4734 e delle altre disposizioni normative, presso le amministrazioni provinciali speciali, i comuni e i relativi enti collegati, le unioni di enti locali di cui essi sono membri e le società il cui capitale appartiene, congiuntamente o separatamente, per oltre la metà alle amministrazioni provinciali speciali, ai comuni e ai relativi enti collegati;
a) soddisfare i requisiti indicati nei punti (1), (4), (5), (6), (7) e (8) della lettera (A) dell'articolo 48 della Legge n. 657,
b) non aver maturato il diritto a percepire una pensione di quiescenza, di vecchiaia o di invalidità da alcun ente di previdenza sociale,
c) presentare una dichiarazione scritta con cui si impegnano a rinunciare alle azioni giudiziarie e/o ai procedimenti esecutivi avviati in relazione al loro impiego in tale ambito,
ç) Dichiarare per iscritto di accettare di stipulare un accordo transattivo scritto con cui si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativa a diritti e crediti nei confronti dell'ultima stazione appaltante o società presso cui ha lavorato, nonché in relazione ai contratti di lavoro nell'ambito dei quali ha precedentemente lavorato come dipendente di un subappaltatore presso enti e organismi pubblici, in cambio dei diritti riconosciuti dal presente articolo, e di rinunciare a tali diritti,
a condizione che siano soddisfatti tali requisiti, possono presentare domanda scritta, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, alla stazione appaltante o alla società che ha stipulato il contratto di acquisizione di servizi, al fine di essere impiegati con lo status di lavoratore nelle rispettive società rientranti nell'ambito dell'articolo aggiuntivo 20. La procedura relativa alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, alla decisione sulle opposizioni contro tale verifica, all'ammissione di coloro che soddisfano i requisiti a un esame scritto e/o orale o pratico da svolgersi secondo le procedure e i principi stabiliti, alla decisione sulle opposizioni contro i risultati dell'esame e al passaggio allo status di lavoratore di coloro che hanno superato l'esame è conclusa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Coloro che hanno superato gli esami, a condizione che presentino, ove applicabile, il documento comprovante la rinuncia alle cause previste alla lettera (c) del presente comma e/o il documento rilasciato dall'ufficio dell'esecuzione attestante la rinuncia al credito oggetto del procedimento esecutivo, che presentino l'accordo transattivo previsto alla lettera (ç) del presente comma e che continuino a soddisfare i requisiti previsti nel medesimo comma, sono assunti collettivamente, con lo status di lavoratore, nelle rispettive società rientranti nell'ambito dell'articolo aggiuntivo 20, dopo che i risultati degli esami sono divenuti definitivi. La durata del loro impiego non può in alcun caso superare la data in cui maturano il diritto a percepire dagli enti previdenziali una pensione di quiescenza, di vecchiaia o di invalidità. Le spese giudiziali e di esecuzione relative alle cause o ai procedimenti ai quali si è rinunciato nell'ambito del presente comma restano a carico dell'attore o del soggetto che ha promosso il procedimento; non sono liquidati onorari di avvocato a favore delle parti, quelli già liquidati non sono riscossi e quelli riscossi fino alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono restituiti. Gli accordi transattivi da stipulare nell'ambito del presente comma sono esenti dall'imposta di bollo.
Le disposizioni dei commi secondo, terzo, settimo, ottavo, nono, decimo, dodicesimo e sedicesimo dell'articolo transitorio 23 si applicano per analogia anche ai soggetti rientranti nell'ambito del presente articolo.
Gli addetti alla sicurezza privata il cui passaggio è stato effettuato nell'ambito del presente articolo continuano a essere soggetti anche alle disposizioni della Legge n. 5188.
Per coloro che sono passati allo status di lavoratore nelle società e che, al momento del passaggio, sono stati dichiarati presso un luogo di lavoro operante nel settore di attività in cui rientra il luogo di lavoro esistente, la retribuzione e gli altri diritti economici e sociali non possono essere superiori alla retribuzione e agli altri diritti economici e sociali derivanti dall'applicazione, fino alla sua scadenza, del contratto collettivo di lavoro che, tra quelli applicabili prima del passaggio ai lavoratori dei subappaltatori nelle società rientranti nell'ambito del presente articolo, è stato definito dal Consiglio superiore arbitrale e presenta la scadenza più lontana. Tra coloro che sono passati allo status di lavoratore nelle società, la retribuzione e gli altri diritti economici e sociali dei lavoratori ai quali, in assenza di un contratto collettivo di lavoro prima del passaggio, si applicano le disposizioni del contratto individuale di lavoro vigente alla data del passaggio allo status di lavoratore, nonché dei lavoratori il cui contratto collettivo di lavoro, stipulato prima del passaggio e del quale continuano a beneficiare dopo il passaggio, scade prima del contratto collettivo di lavoro che, tra quelli applicabili prima del passaggio ai lavoratori dei subappaltatori nelle società rientranti nell'ambito del presente articolo, è stato definito dal Consiglio superiore arbitrale e presenta la scadenza più lontana, sono determinati in base a quest'ultimo contratto collettivo di lavoro. Nelle società rientranti nell'ambito del presente articolo, per i luoghi di lavoro esistenti indicati nell'articolo transitorio 7 della Legge n. 6356 può essere presentata una domanda di autorizzazione conformemente alla suddetta Legge; tuttavia, nei luoghi di lavoro nuovamente registrati per i lavoratori oggetto del passaggio, la domanda di autorizzazione può essere presentata dopo la data di scadenza del contratto collettivo di lavoro che, tra quelli applicabili prima del passaggio ai lavoratori dei subappaltatori, è stato definito dal Consiglio superiore arbitrale e presenta la scadenza più lontana.
L'acquisto o la locazione dei beni mobili e dei materiali di consumo effettivamente utilizzati per l'esecuzione dei servizi nei luoghi di lavoro appartenenti alle stazioni appaltanti nell'ambito dei contratti di acquisizione di servizi considerati risolti o oggetto di una riduzione delle prestazioni ai sensi del presente articolo, e che le società interessate ritengono necessari per la prestazione del servizio, sono decisi da una commissione composta da almeno tre persone. Sulla base di tale decisione, i beni mobili e i materiali di consumo individuati possono essere acquistati o presi in locazione dalle società interessate al prezzo determinato dalla stessa commissione. Il prezzo di acquisto stabilito dalla commissione non può superare, per i beni mobili e i materiali di consumo, il valore contabile risultante dai libri e registri legali dell'appaltatore tenuti conformemente alle disposizioni della Legge n. 213. Nel determinare il prezzo, la commissione può, ove necessario, acquisire informazioni dalle organizzazioni professionali.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono considerate acquisizioni di servizi basate sull'impiego di personale anche le acquisizioni, finanziate dai bilanci degli enti locali o delle loro società, relative alla manutenzione e riparazione di parchi e giardini nonché alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia di viali, strade, piazze e luoghi simili, che proseguono per tutto l'anno, presentano per loro natura carattere continuativo e nell'ambito delle quali l'intero orario di lavoro settimanale è dedicato alla stazione appaltante.
A decorrere dalla data in cui, ai sensi del presente articolo, i contratti di acquisizione di servizi sono considerati risolti o oggetto di una riduzione delle prestazioni, presso le stazioni appaltanti rientranti nell'ambito del presente articolo e presso le società in questione non possono essere effettuate acquisizioni di servizi basate sull'impiego di personale nel quadro della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici e delle altre disposizioni normative, fatte salve le disposizioni dell'articolo aggiuntivo 20. Non si applicano le disposizioni di altre leggi incompatibili con il presente articolo.” Sono state così introdotte disposizioni riguardanti le persone che, alla data del 4/12/2017, erano impiegate dagli appaltatori nell'ambito di contratti di acquisizione di servizi basati sull'impiego di personale presso le amministrazioni provinciali speciali, i comuni e i relativi enti collegati, le unioni di enti locali di cui essi sono membri, nonché presso le società il cui capitale appartiene, congiuntamente o separatamente, per oltre la metà alle amministrazioni provinciali speciali, ai comuni e ai relativi enti collegati, ai sensi della Legge n. 4734 e delle altre disposizioni normative.
SONO STATE INTRODOTTE DISPOSIZIONI PER LE GARE CHE SARANNO INDETTE DA TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI.
Nel primo comma dell'articolo 18 della Legge dell'11/1/1954 n. 6219 su Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, l'espressione “Legge del 4/1/2002 n. 4734 sugli appalti pubblici” è stata sostituita dall'espressione “Legge del 4/1/2002 n. 4734 sugli appalti pubblici, escluse le gare per lavori, Legge del 5/1/1961 n. 237 sui veicoli, Legge del 9/11/1983 n. 2946 sugli alloggi pubblici, Decreto-legge del 4/7/2001 n. 631 recante disposizioni sui diritti economici e sociali dei funzionari e degli altri dipendenti pubblici e modifiche ad alcune leggi e decreti-legge, articolo 3 della Legge del 14/6/1989 n. 3572 di approvazione, con modifiche, del Decreto-legge sulle licenze di apertura e di esercizio delle attività, articolo 81 della Legge del 26/5/1981 n. 2464 sulle entrate comunali, secondo comma dell'articolo 31 del Decreto-legge del 18/5/1994 n. 527 recante modifiche ad alcune leggi e decreti-legge relativi ai funzionari e agli altri dipendenti pubblici”.
Con questa modifica è stato cambiato il regime giuridico di Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, consentendo che le sue gare diverse da quelle relative ai lavori siano svolte nell'ambito della Legge n. 4734!
ALLE FABBRICHE E AI CANTIERI NAVALI MILITARI È STATO ATTRIBUITO UN NUOVO STATUS E SONO STATI ESCLUSI DAL SISTEMA DELLE GARE.
Con l'articolo 29 del KHK, che entrerà in vigore il 24.12.2017, sono stati aggiunti alla Legge n. 1325 i seguenti articoli aggiuntivi.
“ARTICOLO AGGIUNTIVO 12- È costituita, con la denominazione Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.), una società per azioni soggetta alla Legge del 13/1/2011 n. 6102 sul Codice commerciale turco e alle disposizioni di diritto privato, fatta eccezione per le disposizioni relative alla costituzione e alla registrazione, allo scopo di utilizzare i mezzi e le capacità delle fabbriche e dei cantieri navali militari per ricevere, nel quadro della pianificazione della produzione, ordini dalle amministrazioni pubbliche comprese nell'amministrazione generale, dalle imprese economiche pubbliche e da persone fisiche e giuridiche, compresi gli stranieri, oppure per presentare offerte destinate a soddisfare le loro esigenze; di svolgere, ove necessario in relazione a tali ordini e offerte, attività congiunte di produzione, progettazione, ricerca e sviluppo e sviluppo di prodotti; di assicurare lo sviluppo e la modernizzazione delle fabbriche e dei cantieri navali militari; di costruire impianti e di esercitare le altre attività commerciali che saranno disciplinate nel proprio statuto.
ASFAT A.Ş. inizia la propria attività con la registrazione e la pubblicazione da effettuarsi dopo la sottoscrizione del proprio statuto, predisposto conformemente alla Legge n. 6102. Le disposizioni della Legge n. 6102 relative alla costituzione, al conferimento di capitale in natura e in denaro, ai gruppi di società, alle modalità di convocazione dell'assemblea generale, alla designazione di un rappresentante del Ministero delle dogane e del commercio nelle assemblee generali e alla revisione delle società non si applicano ad ASFAT A.Ş.
L'intero capitale di ASFAT A.Ş. appartiene al Sottosegretariato al Tesoro. Tuttavia, i diritti e i poteri quali il voto, la gestione, la rappresentanza e il controllo, derivanti dalla partecipazione del Sottosegretariato al Tesoro in ASFAT A.Ş., sono esercitati dal Ministero della difesa nazionale. Ai dipendenti pubblici che fanno parte del consiglio di amministrazione di ASFAT A.Ş. è corrisposto un importo pari a quello versato ai membri dei consigli di amministrazione delle imprese economiche pubbliche ai sensi dell'articolo 34 del Decreto-legge del 22/1/1990 n. 399 sulla disciplina del regime del personale delle imprese economiche pubbliche e sull'abrogazione di alcuni articoli del Decreto-legge n. 233.
Al fine di adempiere più efficacemente agli impegni assunti, ASFAT A.Ş. può svolgere, per le fabbriche e i cantieri navali militari, attività di manutenzione, mantenimento, acquisto di nuovi utensili, attrezzature e veicoli, trasferimento di tecnologia e altre attività di modernizzazione, comprese quelle infrastrutturali. ASFAT A.Ş. può altresì utilizzare materie prime, pezzi di ricambio, sistemi, sottosistemi e simili presenti nelle fabbriche e nei cantieri navali militari e nell'inventario del Ministero della difesa nazionale, a condizione di restituirli nella stessa forma o di corrisponderne il valore equo. Le piattaforme, le munizioni, le attrezzature, i sistemi e i sottosistemi, nonché le infrastrutture e i centri di prova presenti nell'inventario del Ministero della difesa nazionale, possono essere utilizzati gratuitamente previa approvazione del Ministro.
Le disposizioni della Legge dell'8/9/1983 n. 2886 sulle gare statali e della Legge del 4/1/2002 n. 4734 sugli appalti pubblici non si applicano ai contratti stipulati con ASFAT A.Ş. dalle imprese a capitale rotativo operanti nell'ambito delle fabbriche o dei cantieri navali militari, né agli acquisti di beni e servizi derivanti da tali contratti. Le stazioni appaltanti rientranti nell'ambito della Legge n. 2886 e della Legge n. 4734 non sono soggette alle disposizioni contenute nelle suddette leggi per le operazioni che effettueranno con ASFAT A.Ş. Le procedure e i principi relativi all'attuazione delle operazioni da effettuare nell'ambito del presente comma sono stabiliti dal Ministero della difesa nazionale, previo parere del Ministero delle finanze.
ASFAT A.Ş. impiega personale soggetto alla normativa sul lavoro. Tra gli stranieri soggetti all'obbligo di ottenere un permesso di lavoro ai sensi della Legge del 28/7/2016 n. 6735 sulla forza lavoro internazionale, coloro che, per la durata del loro impiego presso ASFAT A.Ş., devono essere considerati esenti dal permesso di lavoro per ragioni di sicurezza nazionale sono comunicati dal Ministero della difesa nazionale al Ministero del lavoro e della sicurezza sociale. A seguito della comunicazione contenente le informazioni relative allo straniero e la durata del contratto di lavoro, il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale rilascia a nome dello straniero un certificato di esenzione dal permesso di lavoro. Lo straniero al quale è stato rilasciato il certificato di esenzione dal permesso di lavoro può, munito di tale documento, risiedere in Turchia e lavorare presso ASFAT A.Ş. per tutta la durata del contratto di lavoro. Il periodo trascorso in regime di esenzione dal permesso di lavoro è considerato nel calcolo dei periodi relativi al permesso di lavoro legale o al permesso di soggiorno.
ASFAT A.Ş. non è soggetta alle disposizioni della Legge del 10/2/1954 n. 6245 sulle indennità di missione, della Legge del 5/1/1961 n. 237 sui veicoli, della Legge n. 2886, della Legge del 30/5/1985 n. 3212 sulla vendita, donazione, cessione e dismissione dei beni e servizi eccedenti le esigenze delle Forze armate, sugli acquisti all'estero e sul territorio nazionale per conto di altri Stati e sul personale straniero da formare, della Legge n. 4734, escluse le disposizioni relative alle sanzioni e all'esclusione dalle gare, del Decreto-legge dell'8/6/1984 n. 233 sulle imprese economiche pubbliche, del Decreto-legge n. 399 e del Decreto-legge del 4/7/2001 n. 631 recante disposizioni sui diritti economici e sociali dei funzionari e degli altri dipendenti pubblici e modifiche ad alcune leggi e decreti-legge.”
Dalla nuova disciplina si comprende che le fabbriche e i cantieri navali militari sono stati riuniti sotto una nuova persona giuridica e che non saranno soggetti alla Legge n. 4734 nelle operazioni di acquisto.
SONO STATE INTRODOTTE DISPOSIZIONI PER ALCUNI LAVORI CHE SARANNO ESEGUITI DAL MINISTERO DELLA CULTURA
Con l'articolo 89 del KHK, che entrerà in vigore il 24.12.2017, è stato aggiunto alla Legge n. 4848 sull'organizzazione e sui compiti del Ministero della cultura e del turismo il seguente articolo transitorio.
“ARTICOLO TRANSITORIO 9- Il Ministero è autorizzato, conformemente alla decisione adottata dal Consiglio superiore per la pianificazione, a indire o far indire, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le gare relative ai lavori da eseguire nell'ambito della lettera (s) del primo comma dell'articolo 12 della presente Legge, secondo la procedura alla quale è soggetta la lettera (b) del primo comma dell'articolo 21 della Legge del 4/1/2002 n. 4734 sugli appalti pubblici, senza che sia richiesto che tali lavori siano inclusi nel programma annuale degli investimenti e che siano disponibili i relativi stanziamenti.” Con questa disposizione è stato previsto che i lavori di costruzione e riparazione, nonché le attività di gestione, esercizio e le altre attività finanziarie dei centri culturali nelle province e nei distretti, rientranti tra i compiti della Direzione generale degli investimenti e delle imprese, siano realizzati entro 2 anni mediante procedura negoziata.
SONO STATE INTRODOTTE DISPOSIZIONI PER GLI ACQUISTI CHE SARANNO EFFETTUATI DA POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ.
Con l'articolo 117 del KHK, che entrerà in vigore il 24.12.2017, sono stati aggiunti all'articolo 21 della Legge del 9/5/2013 n. 6475 sui servizi postali i seguenti commi.
“(6) Le disposizioni della Legge del 4/1/2002 n. 4734 sugli appalti pubblici, escluse le gare per lavori, della Legge del 5/1/1961 n. 237 sui veicoli, della Legge del 10/2/1954 n. 6245 sulle indennità di missione e della Legge del 9/11/1983 n. 2946 sugli alloggi pubblici non si applicano a PTT e alle sue partecipate.
(7) Le disposizioni della normativa pertinente relative all'assunzione di personale presso enti e organismi pubblici non si applicano al personale che sarà impiegato da PTT e dalle sue partecipate.”
Con l'articolo 85 del KHK, che entrerà in vigore il 24.12.2017, sono stati abrogati, nell'articolo transitorio 4 della Legge del 4/1/2002 n. 4734 sugli appalti pubblici, l'espressione “gli acquisti di beni e servizi di Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi rientranti nell'ambito della suddetta lettera e”, nonché l'Articolo transitorio 17.
Alle disposizioni relative alla costituzione, agli ambiti di attività e alle caratteristiche di Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi è stato aggiunto che gli acquisti diversi dai lavori saranno effettuati al di fuori dell'ambito della Legge n. 4734.
Sono state inoltre modificate le disposizioni relative agli acquisti che saranno effettuati da Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi.
(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK OFİSİ.)