Controversie relative alla procedura di gara
Non tutte le gare possono essere annullate: il potere discrezionale nell’annullamento della gara
12 febbraio 2023

L'articolo 39 della Legge sugli appalti pubblici, intitolato “Rigetto di tutte le offerte e annullamento della gara”, dispone quanto segue: “Su decisione della commissione di gara, la stazione appaltante è libera di annullare la gara rigettando tutte le offerte presentate. In caso di annullamento della gara, tale circostanza viene immediatamente comunicata a tutti gli offerenti. La stazione appaltante non assume alcun obbligo a causa del rigetto di tutte le offerte. Tuttavia, su richiesta degli offerenti, comunica agli offerenti richiedenti le motivazioni dell'annullamento della gara.”
Ad esempio, si verificano casi in cui, nonostante l'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia abbia disposto una misura correttiva a seguito di un ricorso amministrativo, la stazione appaltante, anziché proseguire la gara dal punto in cui era stata interrotta ed eseguire la misura correttiva conformemente alla decisione della KİK, annulla la gara senza motivazione. Occorre precisare che l'annullamento della gara con una motivazione non conforme all'obbligo di attenersi a criteri oggettivi e reali non è compatibile con lo spirito della Legge n. 4734. Contro tali annullamenti di gara deve essere presentato, secondo la procedura prevista, un ricorso amministrativo nell'ambito della KİK oppure deve essere proposta un'azione dinanzi alla giustizia amministrativa.