Controversie relative alla procedura di gara
Problema della partecipazione alle gare delle persone condannate per il reato di lesioni personali
20 febbraio 2025

In questo articolo fornirò informazioni sulla possibilità, per una persona condannata per il reato di lesioni personali derivante da un infortunio verificatosi sul luogo di lavoro, di partecipare alle gare. Cercherò inoltre di illustrare concretamente la questione attraverso un caso realmente accaduto.
I-Introduzione
In questo articolo fornirò informazioni sulla possibilità, per una persona condannata per il reato di lesioni personali derivante da un infortunio verificatosi sul luogo di lavoro, di partecipare alle gare. Cercherò inoltre di illustrare concretamente la questione attraverso un caso realmente accaduto.
II- È possibile impedire per un determinato periodo la partecipazione alle gare delle persone che hanno commesso reati nell’ambito delle proprie attività professionali?
Nell’ambito della normativa sugli appalti, gli offerenti che intendono partecipare alla gara devono possedere determinati requisiti. In tale contesto, è necessario che gli offerenti non siano stati condannati con decisione giudiziaria, nei cinque anni precedenti la data della gara, per fatti derivanti dalle proprie attività professionali. (Cfr. articolo 10, quarto comma, lettera (e), intitolato “Requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara”, della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici)
Inoltre, secondo la normativa, agli offerenti aggiudicatari viene richiesto di documentare, prima della sottoscrizione del contratto, di non essere stati condannati con decisione giudiziaria, nei cinque anni precedenti la data della gara, per fatti derivanti dalle proprie attività professionali. Tale adempimento viene effettuato presentando alla stazione appaltante il documento contenente le informazioni statistiche del casellario giudiziale (certificato del casellario giudiziale), rilasciato dalle unità dipendenti dalla Direzione generale del casellario giudiziale e delle statistiche del Ministero della Giustizia. La stazione appaltante effettua la propria valutazione considerando se le condanne derivino o meno dall’attività professionale e tenendo conto del relativo termine quinquennale di prescrizione. Qualora le stazioni appaltanti accertino l’esistenza, a carico degli offerenti, di una condanna definitiva derivante dalle loro attività professionali, quale data iniziale del periodo di cinque anni precedente il termine ultimo per la presentazione delle domande o la data della gara viene assunta la data in cui la sentenza pronunciata dal giudice è divenuta definitiva.
Qualora l’offerente invitato a sottoscrivere il contratto presenti alla stazione appaltante il certificato del casellario giudiziale e, a seguito dell’esame effettuato, risulti che i documenti contengono elementi contrari alla situazione dichiarata, l’offerente viene escluso dalla gara e la garanzia provvisoria viene incamerata; tuttavia, nei suoi confronti non viene adottata alcuna decisione di esclusione dalle gare. (Cfr. articoli 17.5 e 17.6 del Comunicato generale sugli appalti pubblici)
III- Un caso realmente accaduto e relativa valutazione
Nel caso in esame è stato accertato che una persona impiegata nella costruzione di un edificio, mentre scendeva dal primo piano al piano terra, aveva perso l’equilibrio ed era caduta sulle scale, riportando lesioni consistenti in una frattura e una lussazione al piede, e che l’evento costituiva un infortunio sul lavoro. È stato accertato che il datore di lavoro H… Yıldız era principalmente responsabile del verificarsi dell’infortunio per fattori quali la mancata organizzazione, la mancata fornitura degli strumenti e delle attrezzature necessari, il mancato adeguamento delle misure di salute e sicurezza alle mutate condizioni e la mancata verifica del rispetto delle misure di salute e sicurezza sul lavoro... È stato ritenuto provato che il datore di lavoro H… Yıldız avesse commesso il reato di lesioni personali colpose e, a seguito dell’esame in appello, la decisione è divenuta definitiva ed è stata confermata. (Cfr. decisione n. 2022/927 K., fascicolo n. 2024/48E., del 37° Tribunale penale di primo grado di Istanbul)
La persona la cui condanna era divenuta definitiva ha partecipato alla gara in data 04.10.2024 e, con la comunicazione avente ad oggetto “Invito alla sottoscrizione del contratto”, trasmessa in data 03.12.2024, le è stato richiesto di sottoscrivere entro dieci giorni il contratto relativo ai lavori oggetto della gara, presentando i documenti attestanti che, alla data della gara, non si trovava nelle situazioni elencate alle lettere (a), (b), (c), (d), (e) e (g) dell’articolo 10, quarto comma, della Legge n. 4734, prestando una garanzia definitiva pari al 6% e adempiendo agli altri obblighi di legge.
Nel documento "Certificato del casellario giudiziale" presentato alla stazione appaltante dalla persona condannata è stata rilevata un’iscrizione nel casellario giudiziale ed è emerso che la stessa aveva riportato una condanna e una pena pecuniaria per fatti derivanti dall’attività professionale. Di conseguenza, tale persona è stata esclusa dalla valutazione da parte della stazione appaltante.
La persona condannata ha presentato un ricorso alla KİK, sostenendo, in sintesi, che la decisione giudiziaria non conteneva alcuna disposizione che le vietasse di esercitare l’attività professionale, che occorreva valutare se la causa della pena derivasse o meno dall’attività professionale e che la stazione appaltante avesse agito erroneamente.
Nella decisione adottata dal Consiglio dell’Autorità per gli appalti pubblici è stato invece ritenuto che la pronuncia giudiziaria in questione derivasse dall’esercizio dell’attività professionale e che fosse pertanto corretta l’applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara, in ragione dell’esistenza di una condanna pronunciata con decisione giudiziaria, nei cinque anni precedenti la data della gara, per fatti derivanti dalle attività professionali, ai sensi dell’articolo 10, quarto comma, lettera (e), della Legge n. 4734. (Cfr. decisione del Consiglio dell’Autorità per gli appalti pubblici n. 2025/UY.I-459 del 05.02.2025)
IV- Conclusione
Valutando congiuntamente le disposizioni della normativa sugli appalti illustrate sopra e il caso realmente accaduto, si comprende che gli offerenti che presentano un’offerta in gara non sanno per quanti anni, in conseguenza della pena inflitta loro dai tribunali, non debbano partecipare agli appalti pubblici.
Nel caso concreto si comprende che l’offerente non sapeva che il reato di “lesioni personali colpose” contestatogli e la pena inflittagli derivassero, per loro natura, dall’esercizio dell’attività professionale. Per tale ragione è importante che le imprese intenzionate a partecipare alle gare conoscano la normativa sugli appalti. In caso contrario, saranno escluse dalla valutazione in gara e le loro garanzie provvisorie saranno incamerate dalla stazione appaltante. 20.02.2025
İlyas KILIÇ
Esperto di pubblica amministrazione e consulente in materia di appalti
Presidente del Consiglio di amministrazione di Kılıç Kurumsal Consulenza S.p.A.