Pubblicata la decisione del Consiglio di regolamentazione sugli appalti di servizi basati sull’impiego di personale
12 febbraio 2023
Il decreto-legge n. 696 recante disposizioni nell’ambito dello stato di emergenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30280 del 24.12.2017 ed entrato in vigore, nonché le procedure e i principi pubblicati, ai sensi di tale decreto, nella Gazzetta Ufficiale n. 30288 del 1/1/2018, hanno introdotto disposizioni e chiarimenti sul trasferimento, nei ruoli dei lavoratori a tempo indeterminato o con lo status di lavoratore presso società degli enti locali, delle persone impiegate nell’ambito di contratti derivanti da gare per l’acquisizione di servizi basati sull’impiego di personale.
Il decreto-legge n. 696 recante disposizioni nell’ambito dello stato di emergenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30280 del 24.12.2017 ed entrato in vigore, nonché le procedure e i principi pubblicati, ai sensi di tale decreto, nella Gazzetta Ufficiale n. 30288 del 1/1/2018, hanno introdotto disposizioni e chiarimenti sul trasferimento, nei ruoli dei lavoratori a tempo indeterminato o con lo status di lavoratore presso società degli enti locali, delle persone impiegate nell’ambito di contratti derivanti da gare per l’acquisizione di servizi basati sull’impiego di personale.
Il quinto comma dell’articolo 4 delle suddette procedure e dei suddetti principi prevede che “Il compito, la competenza e la responsabilità di stabilire se la gara presa a riferimento per il trasferimento nei ruoli dei lavoratori a tempo indeterminato costituisca un appalto di servizi basato sull’impiego di personale ai sensi delle disposizioni dell’articolo provvisorio 23 e delle presenti procedure e dei presenti principi spettano alle stazioni appaltanti”; inoltre, l’articolo 51 ha attribuito all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) il compito e la competenza di eliminare, durante il processo di trasferimento di tali lavoratori nei ruoli o nello status in questione, i dubbi che possano derivare dalle disposizioni dell’articolo provvisorio 23, aggiunto al decreto-legge n. 375 dal decreto-legge n. 696, in particolare dalla definizione di appalto di servizi basato sull’impiego di personale e dalle disposizioni relative all’esecuzione dei contratti di gara in corso.
In tale contesto, al fine di garantire un’applicazione uniforme durante il processo di trasferimento nei ruoli dei lavoratori a tempo indeterminato e nello status di lavoratore presso società degli enti locali e di eliminare i dubbi che possano sorgere durante tale processo;
nell’applicazione dell’espressione “la sua durata si considera prorogata, senza necessità di ulteriori atti, conformemente alle condizioni del contratto vigente e fino al completamento della procedura di trasferimento, ai sensi della normativa applicabile. ”, contenuta nel quindicesimo comma dell’articolo provvisorio 23, aggiunto al decreto-legge n. 375 dall’articolo 127 del decreto-legge n. 696 recante disposizioni nell’ambito dello stato di emergenza,
di non richiedere il consenso dell’appaltatore e di non assoggettare l’appaltatore ad alcuna sanzione amministrativa qualora non prosegua il contratto;
in tal caso, di non effettuare presso l’appaltatore che non prosegue il contratto l’affidamento diretto cui si ricorrerà per garantire la continuità del servizio; per i contratti considerati prorogati ai sensi del quindicesimo comma dell’articolo provvisorio 23 del decreto-legge n. 375, qualora risulti che la durata della garanzia definitiva non sarà sufficiente, di richiedere e ottenere, da parte delle stazioni appaltanti, una garanzia corrispondente all’aumento del corrispettivo derivante dalla proroga considerata e che copra anche la data in cui saranno completate le procedure di trasferimento;
in tal caso, di consentire agli appaltatori di presentare un’unica garanzia definitiva, calcolata secondo la percentuale indicata nei documenti e comprendente l’aumento del corrispettivo derivante dalla proroga considerata nonché la data in cui saranno completate le procedure di trasferimento;
tuttavia, di consentire altresì agli appaltatori di prorogare, ai sensi della normativa applicabile, soltanto la durata della garanzia definitiva, tenendo conto della data in cui saranno completate le procedure di trasferimento, e, in tal caso, di presentare una garanzia definitiva supplementare, calcolata secondo la percentuale indicata nei documenti in relazione all’aumento del corrispettivo derivante dalla proroga considerata e comprensiva anche del periodo prorogato; inoltre, di consentire che l’importo corrispondente alla garanzia definitiva supplementare sia recuperato mediante trattenute sugli stati di avanzamento (SAL) dell’appaltatore che, pur proseguendo il contratto, non presenti la garanzia definitiva supplementare;
qualora i lavoratori a tempo parziale e quelli a tempo pieno siano oggetto di un unico appalto di servizi, di calcolare la percentuale del “% 70”, prevista dal decimo comma dell’articolo provvisorio 23 aggiunto al decreto-legge n. 375 dall’articolo 127 del decreto-legge n. 696, tenendo conto del costo del lavoro previsto nel valore stimato dell’appalto per tutto il personale impiegato; nei casi in cui nei documenti di gara sia stato stabilito il numero minimo di addetti, di considerare soddisfatto il criterio della “determinazione del numero di addetti nei documenti di gara”; ai fini dell’accertamento del criterio di “attività che, per sua natura, presenta carattere continuativo”, di tenere conto dei criteri relativi alla natura non temporanea e alla necessità di ripetizione a determinati intervalli: ciò è stato deciso con la decisione del Consiglio n. 2018/DK.D-12 del 17.1.2018.
(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK OFİSİ.)
Preferenze su cookie e contenuti esterni
Questo sito non utilizza cookie pubblicitari, di marketing o di misurazione. Oltre ai dati necessari per la sicurezza e per ricordare la Sua scelta, i contenuti esterni come mappe e video vengono caricati solo se Lei li autorizza. Informativa sui cookie