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Kılıç Hukuk

Controversie relative alla procedura di gara

Può essere rilasciato un attestato di esperienza a chi è sia committente sia appaltatore dell’opera?

22 luglio 2025

Nelle gare soggette alla Legge n. 4734 sugli appalti pubblici possono essere richiesti requisiti professionali e tecnici. Tra questi, il più importante è senza dubbio l’“attestato di esperienza”. Esso viene infatti richiesto in gara per verificare se i partecipanti abbiano già maturato esperienza nell’esecuzione dell’opera oggetto della gara o di opere analoghe.

I-Introduzione
Nelle gare soggette alla Legge n. 4734 sugli appalti pubblici possono essere richiesti requisiti professionali e tecnici. Tra questi, il più importante è senza dubbio l’“attestato di esperienza”. Gli attestati di esperienza vengono infatti richiesti in gara per verificare se i partecipanti abbiano già maturato esperienza nell’esecuzione dell’opera oggetto della gara o di opere analoghe.
Gli attestati di esperienza sono rilasciati, mediante moduli standard, dalle amministrazioni soggette alla Legge n. 4734 agli appaltatori che hanno eseguito correttamente il contratto e sono registrati su EKAP.  Inoltre, anche gli appaltatori che hanno eseguito lavori nel settore privato possono partecipare alle gare qualora documentino in gara le fatture emesse, il contratto e gli altri documenti relativi alla natura del lavoro.  
Affinché le imprese appaltatrici possano documentare come esperienza i lavori di costruzione eseguiti nel settore privato e partecipare agli appalti pubblici, devono innanzitutto presentare all’amministrazione competente a rilasciare l’attestato di esperienza un contratto autenticato da un notaio contenente il corrispettivo del lavoro da eseguire, il permesso di costruire, il certificato di agibilità, la dichiarazione relativa al luogo di lavoro convalidata dalla competente direzione della previdenza sociale e, per i lavori diversi da quelli di costruzione eseguiti in cambio di piani e/o terreni, oltre a tali documenti, copie delle fatture relative al contratto oppure copie conformi delle stesse autenticate da un notaio, da un consulente finanziario giurato, da un dottore commercialista o dall’ufficio tributario (dal comune competente entro i confini comunali o nelle aree adiacenti e dall’amministrazione provinciale speciale al di fuori dei confini comunali o delle aree adiacenti). Qualora l’amministrazione competente ritenga idonei i documenti presentati, gli attestati di esperienza rilasciati dall’unità competente del comune del luogo in cui è stata realizzata la costruzione sono approvati dal sindaco o dal responsabile dell’unità competente, mentre quelli rilasciati dall’amministrazione provinciale speciale sono approvati dal governatore o dalla persona da lui autorizzata; viene quindi rilasciato un attestato di esperienza nel formato standard e registrato su EKAP.
Il presente articolo intende inoltre fornire informazioni sulla possibilità di rilasciare un attestato di esperienza a chi è al contempo committente e appaltatore di lavori di costruzione eseguiti nel settore privato, nonché sulle procedure da seguire, nella fase di gara, in relazione a tali attestati di esperienza rilasciati per errore. 

II- Può essere rilasciato un attestato di esperienza a chi è sia committente sia appaltatore di un lavoro di costruzione nel settore privato?   
Il contratto si perfeziona quando le parti manifestano reciprocamente volontà concordanti. La manifestazione di volontà delle parti contraenti può essere espressa o tacita. (Cfr. articolo 43 della Legge turca n. 6098 sulle obbligazioni) Come si evince anche dalla disposizione della Legge turca sulle obbligazioni, l’esistenza di un contratto dipende da due condizioni: la presenza di almeno due parti e il raggiungimento di un accordo mediante la loro libera volontà. In altri termini, affinché si perfezioni un negozio giuridico come un contratto, devono esservi una o più persone che siano parti di tale negozio.
La normativa sugli appalti stabilisce che gli appaltatori che hanno assunto un impegno nei confronti di soggetti privati e intendono ottenere un attestato di esperienza devono rivolgersi all’ente o all’organizzazione competente a rilasciarlo, allegando alla domanda un contratto autenticato da un notaio contenente il corrispettivo del lavoro da eseguire, il permesso di costruire, il certificato di agibilità e la dichiarazione relativa al luogo di lavoro convalidata dalla competente direzione della previdenza sociale. (Cfr. articolo 45 del Regolamento di attuazione relativo alle gare per lavori di costruzione) 
La normativa sugli appalti stabilisce inoltre che, per i lavori eseguiti a favore di persone fisiche o giuridiche, l’attestato viene rilasciato dal comune competente entro i confini comunali o nelle aree adiacenti e dall’amministrazione provinciale speciale al di fuori dei confini comunali o delle aree adiacenti; per i lavori il cui controllo edilizio o collaudo è effettuato, ai sensi della pertinente normativa, da organizzazioni diverse da queste, viene rilasciato dagli enti autorizzati in base alla medesima normativa. (Cfr. articolo 43 del Regolamento di attuazione relativo alle gare per lavori di costruzione)
Come si può osservare, sia secondo la Legge turca sulle obbligazioni sia secondo la normativa sugli appalti, il contratto presuppone l’esistenza di un accordo scritto sottoscritto tra l’appaltatore e il committente e contenente disposizioni sui diritti e sulle responsabilità delle parti.
Di conseguenza, per il rilascio di un attestato di esperienza relativo a un lavoro eseguito nel settore privato, è obbligatoria l’esistenza di un contratto concluso tra le parti e autenticato da un notaio. In altri termini, non è possibile rilasciare un attestato di esperienza sulla base di un contratto nel quale un’unica persona sia contemporaneamente committente e appaltatore.    

III- Un caso concreto e la valutazione del Consiglio per gli appalti pubblici 
Il caso concreto si è verificato nella gara indetta da un’amministrazione pubblica per i “Lavori di costruzione, infrastruttura e sistemazione ambientale”. Nel ricorso presentato contro la valutazione della gara è stato sostenuto, in sintesi, che: “La loro offerta era stata esclusa dalla valutazione poiché, nell’attestato di esperienza, il committente e l’appaltatore coincidevano e, qualora il committente e l’esecutore fossero il medesimo soggetto, sarebbe stato materialmente impossibile stipulare un contratto, in quanto non si poteva concepire che la società stipulasse un contratto con se stessa, assumesse un impegno nei propri confronti e, in cambio, contraesse un debito sempre verso se stessa, e poiché il documento presentato non era stato rilasciato sulla base di un contratto; la suddetta decisione era contraria alla normativa…” 
Il ricorso presentato è stato esaminato dal Consiglio per gli appalti pubblici. In tale ambito, tutte le informazioni e i documenti relativi all’attestato di esperienza oggetto del ricorso alla KİK sono stati richiesti al comune che aveva rilasciato il documento. L’esame svolto e la decisione adottata possono essere riassunti come segue:
“…Affinché i suddetti attestati di esperienza possano essere valutati correttamente, si richiede che una copia autenticata dei "Contratti per lavori di costruzione" e dei "Permessi di costruire” relativi ai lavori sui quali si fondano gli attestati di esperienza sia trasmessa alla nostra Amministrazione ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento di attuazione relativo alle gare per lavori di costruzione…”; con tali espressioni sono state richieste copie autenticate dei “Contratti per lavori di costruzione” e dei “Permessi di costruire” relativi ai lavori sui quali si fondavano i suddetti attestati di esperienza. 
Dai documenti trasmessi dal Comune di E… è stato accertato che nella sezione “Proprietario dell’edificio” figurava l’indicazione “Engin Y…- Y… Ltd. Şti.” e che anche nella sezione “Appaltatore dell’edificio” figurava l’indicazione Engin Y…- Y… Ltd. Şti.”; da tale spiegazione si è compreso che il documento relativo all’edificio era allegato alla comunicazione.
In tale ambito, dall’esame di tutti i documenti sopra menzionati, della corrispondenza dell’amministrazione e della relativa risposta, si è constatato che la denominazione del ricorrente figurava sia nella sezione relativa all’appaltatore sia in quella relativa al committente dei suddetti attestati di esperienza e che, inoltre, la denominazione del ricorrente figurava anche nelle sezioni relative all’appaltatore dell’edificio e al proprietario dell’edificio del permesso di costruire e dei certificati di agibilità. Pertanto, dalle disposizioni e dalle valutazioni sopra riportate si è compreso che non era possibile per l’offerente stipulare un contratto con se stesso, assumere un impegno nei propri confronti e, in cambio, contrarre un debito sempre verso se stesso, e che i documenti in questione non potevano essere utilizzati nelle gare; si è quindi concluso che l’esclusione dalla valutazione dell’offerta dell’offerente ricorrente per il suddetto motivo non presentava alcun contrasto con la normativa.” Questa è stata la conclusione. (Cfr. decisione del Consiglio per gli appalti pubblici del 12.03.2025 n. 2025/UY.II-733)
In definitiva, è stato deciso che non era possibile per l’offerente stipulare un contratto con se stesso, assumere un impegno nei propri confronti e, in cambio, contrarre un debito sempre verso se stesso, e che i documenti in questione non potevano essere utilizzati nelle gare.

 IV- Conclusioni e valutazione 
Come si evince anche dal caso concreto, le amministrazioni pubbliche rilasciano attestati di esperienza senza rispettare la normativa sugli appalti e gli offerenti possono partecipare alle gare sulla base di tali documenti. Tuttavia, operazioni di questo tipo consentono la partecipazione alle gare di offerenti privi dei requisiti adeguati. Inoltre, viene compromessa anche l’affidabilità dell’amministrazione che ha erroneamente rilasciato l’attestato di esperienza.
Un altro aspetto evidenziato dal caso illustrato è che alcune amministrazioni hanno difficoltà nell’impiegare personale qualificato e competente in materia di normativa sugli appalti. Per prevenire tale situazione, tutte le amministrazioni che indicono gare dovrebbero sottoporre il proprio personale a formazione in materia di appalti e impiegare personale qualificato. 22.07.2025 

İlyas KILIÇ

Esperto di amministrazione pubblica e consulente in materia di appalti

Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Presidente del Consiglio di amministrazione


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