Esclusione e difesa
Se la persona che partecipa alla gara in rappresentanza della società è esclusa, viene esclusa anche la società?
12 febbraio 2023

L’articolo 11, lettera (a), della legge n. 4734 stabilisce che i soggetti temporaneamente esclusi dalle gare d’appalto pubblico dalle stazioni appaltanti non possono partecipare in alcun modo alle gare, direttamente, indirettamente o in qualità di subappaltatori, né per proprio conto né per conto di terzi.
L’articolo 11, lettera (a), della legge n. 4734 stabilisce che i soggetti temporaneamente esclusi dalle gare d’appalto pubblico dalle stazioni appaltanti non possono partecipare in alcun modo alle gare, direttamente, indirettamente o in qualità di subappaltatori, né per proprio conto né per conto di terzi.
È chiaro che le offerte degli offerenti che si trovano in tale situazione saranno escluse dalla valutazione e le relative garanzie provvisorie saranno incamerate; che la partecipazione diretta o indiretta alle gare nonostante i divieti costituisce uno degli atti o comportamenti vietati previsti dall’articolo 17 della legge n. 4734; e che, ai sensi dell’articolo 58 della medesima legge, nei confronti di coloro per i quali sia accertato il compimento degli atti o comportamenti vietati indicati nell’articolo 17 sarà adottato un provvedimento di esclusione.
Qualora si accerti che il rappresentante che ha sottoscritto la lettera d’offerta e l’allegato prospetto dei prezzi unitari presentati da una società/un offerente era escluso alla data della gara;
l’offerta della società viene esclusa dalla valutazione da parte della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 11, primo comma, lettera (a), della legge.
La garanzia della società viene incamerata,
nei confronti della società viene avviato il procedimento di esclusione dalle gare.
(Per informazioni dettagliate, contatti Kılıç Hukuk.)
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