Controversie relative alla procedura di gara
Uso scorretto del potere discrezionale nell’annullamento della gara
24 febbraio 2026

Il potere di annullare una gara, riconosciuto alle stazioni appaltanti nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, non è illimitato. Tale potere deve essere esercitato in conformità all’interesse pubblico, alle esigenze del servizio, ai principi fondamentali delle gare e a motivazioni concrete. Prima dell’ora della gara, questa può essere annullata qualora sussistano circostanze che ne impediscano lo svolgimento e che non sia possibile correggere; in tal caso non è necessaria una decisione della commissione di gara. Dopo l’ora della gara, l’annullamento può invece avvenire per motivi quali offerte molto superiori al valore stimato dell’appalto, insufficienza dello stanziamento o violazione dei principi fondamentali delle gare; in tal caso sono necessari la decisione della…
Uso scorretto del potere discrezionale nell’annullamento della gara
I- Introduzione
La procedura di gara rientrante nell’ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici comprende il periodo intercorrente tra il bando di gara e la stipulazione del contratto. In tale procedura, l’annullamento della gara comporta la conclusione della procedura stessa. L’annullamento della gara avviene a discrezione del responsabile della gara oppure, nell’ambito di una decisione della commissione di gara, sempre a discrezione del responsabile della gara.
Il potere discrezionale relativo all’annullamento della gara deve essere esercitato ai fini della conclusione della gara, qualora ricorrano determinate condizioni e nel rispetto della normativa vigente. La normativa sulle gare ha riconosciuto alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di annullare la gara. Pertanto, le stazioni appaltanti possono annullare la gara in qualsiasi fase della procedura, purché ricorrano le condizioni necessarie. Tuttavia, tale potere non è assoluto né illimitato e deve essere esercitato in conformità all’interesse pubblico e alle esigenze del servizio, nonché nel rispetto della procedura, dello scopo e dei principi fondamentali previsti dalla Legge n. 4734.
Nel presente contributo esamineremo le condizioni alle quali può essere esercitato il potere discrezionale negli annullamenti delle gare, alla luce delle decisioni giurisprudenziali secondo cui gli annullamenti delle gare possono essere a loro volta annullati nelle eventuali controversie.
II- Contenuto giuridico dell’esercizio del potere discrezionale negli annullamenti delle gare
Nell’esercizio del potere discrezionale in materia di operazioni di gara, occorre tenere conto anche di principi propri del diritto amministrativo, quali la certezza del diritto e la stabilità amministrativa. I principi della certezza del diritto e della stabilità amministrativa, che costituiscono uno dei fondamenti dell’esercizio del potere discrezionale, sono collegati al “principio di determinatezza”, uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 della Costituzione. Parimenti, le stazioni appaltanti sono tenute a esercitare in ogni caso, in modo coerente e conformemente alla normativa vigente, il proprio potere discrezionale in materia di annullamento delle gare. Prassi contrarie determinano l’applicazione di una stessa regola in modo diverso a casi analoghi e in momenti diversi; ciò compromette la stabilità degli atti amministrativi e la serietà dell’amministrazione, minando la fiducia nelle stazioni appaltanti. (Cfr. decisione della Corte costituzionale del 10.03.1977, E: 1976/51, K: 1977/16.) Ai sensi delle disposizioni della Legge n. 4734, la gara può essere annullata prima dell’ora stabilita qualora la stazione appaltante lo ritenga necessario o accerti, nei documenti contenuti nei documenti di gara, circostanze che impediscano lo svolgimento della gara e che non sia possibile correggere. (Cfr. articolo 16 della Legge n. 4734, rubricato Annullamento della gara prima dell’ora della gara.)
Poiché prima dell’ora della gara non è stata effettuata alcuna operazione di gara, non è necessario che la commissione di gara adotti anche una decisione separata in merito all’annullamento. Pertanto, in questa fase l’annullamento della gara avviene nell’ambito del potere discrezionale del responsabile della gara e con l’approvazione dello stesso.
La gara può essere annullata anche dopo l’ora stabilita, qualora emergano circostanze contrarie alla normativa. Secondo la normativa, dopo la gara il suo annullamento può avvenire;
• Qualora le offerte presentate siano molto elevate rispetto al valore stimato dell’appalto,
• Qualora, pur non essendo le offerte presentate molto elevate rispetto al valore stimato dell’appalto, lo stanziamento disponibile non sia sufficiente a coprirle,
• Qualora siano accertate situazioni incompatibili con i principi fondamentali della Legge n. 4734, ossia, nelle operazioni di gara, con la trasparenza, la concorrenza, la parità di trattamento, l’affidabilità, la riservatezza, il controllo pubblico, il soddisfacimento delle esigenze a condizioni adeguate e nei tempi previsti e l’uso efficiente delle risorse,
per motivi di questo tipo.
Nella fase successiva all’ora della gara, l’operazione di annullamento avviene con l’approvazione del responsabile della gara, a seguito della decisione della commissione di gara di annullarla. Inoltre, le gare possono essere annullate anche quando il responsabile della gara non ritenga appropriata la decisione favorevole adottata dalla commissione di gara in merito allo svolgimento della gara e proceda al suo annullamento. (Cfr. motivazione dell’articolo 39 della Legge n. 4734.)
Il potere discrezionale di annullare la gara, esercitato dal responsabile della gara direttamente o tramite la commissione di gara, non è tuttavia illimitato. Tale potere deve essere esercitato conformemente alla normativa e sulla base di informazioni e documenti concreti. In caso contrario, saranno ostacolati il soddisfacimento delle esigenze a condizioni adeguate e nei tempi previsti e l’uso efficiente delle risorse, e si agirà altresì in violazione dei principi di trasparenza e affidabilità. Si osserva infatti frequentemente che le decisioni di annullamento delle gare adottate in questo modo vengono annullate dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) e dai tribunali.
Occorre precisare sin d’ora che esistono anche annullamenti che non rientrano nel potere discrezionale e che comportano obbligatoriamente l’annullamento della gara. In tale ambito, tra le gare il cui annullamento è obbligatorio e non dipende dal potere discrezionale figurano;
• La mancata presentazione di offerte alla gara o un numero di offerte inferiore al limite legale,
• L’assenza di offerte valide nella gara,
• Il fatto che i soggetti aggiudicatari siano interdetti o si astengano dalla sottoscrizione del contratto,
• Il verificarsi di cause di forza maggiore, quali calamità naturali ed epidemie, nonché di altre circostanze analoghe che possano essere riconosciute come forza maggiore dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK),
• La cessazione dell’attività della stazione appaltante,
• L’adozione di disposizioni legislative che incidano sull’esito della gara,
• Il fatto che problemi tecnici verificatisi su EKAP abbiano impedito lo svolgimento o la conclusione della gara,
• Il fatto che l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) o i tribunali ritengano illegittime la formazione e lo svolgimento della gara,
e altri motivi analoghi. (Cfr. İlyas KILIÇ, Cause, problemi e soluzioni degli annullamenti degli appalti pubblici, Kılıç Akademi Yayınları, Ankara-2026, pp. 48-49)
III- Uso scorretto del potere discrezionale nella gara e annullamento degli annullamenti delle gare
Qualora la stazione appaltante annulli la gara esercitando il proprio potere discrezionale, si osserva frequentemente che gli offerenti, a seconda della fase in cui è intervenuto l’annullamento, presentino un ricorso alla KİK presso l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia o promuovano un’azione dinanzi ai tribunali. È possibile che le gare annullate dalle stazioni appaltanti siano ripristinate, ossia proseguano, in forza di una decisione del Consiglio dell’Autorità o dei tribunali (decisioni di annullamento dell’annullamento della gara). Pertanto, gli offerenti che abbiano subito o rischino di subire una perdita di diritti a causa dell’annullamento della gara devono esaminarne dettagliatamente le motivazioni.
Non è ritenuto appropriato dai tribunali e dal Consiglio dell’Autorità per gli appalti pubblici che le amministrazioni pubbliche annullino le gare senza una motivazione concreta e senza basarsi su alcun documento;
- Adducendo motivi soggettivi, come la mancata formazione della concorrenza,
- Dichiarando che i documenti di gara o il progetto saranno predisposti nuovamente,
- Per motivi quali l’insufficienza dello stanziamento,
e per ragioni analoghe. (Cfr. İlyas KILIÇ, Cause, problemi e soluzioni degli annullamenti degli appalti pubblici, Kılıç Akademi Yayınları, Ankara-2026, pp. 43-48)
In sintesi, una decisione del Consiglio dell’Autorità per gli appalti pubblici, secondo la quale la stazione appaltante non può annullare la gara senza esporre in modo concreto e chiaro le relative motivazioni, ha stabilito quanto segue: “Qualora la stazione appaltante dichiari di aver annullato la gara a causa di errori aritmetici commessi inavvertitamente nel calcolo del valore stimato dell’appalto, deve dimostrare tale circostanza in modo concreto e misurabile. Infatti, l’indicazione degli errori posti a fondamento dell’annullamento della gara e delle modalità con cui gli errori relativi al valore stimato dell’appalto hanno inciso sull’esito della gara sarà conforme ai principi sopra elencati. In altri termini, occorre valutare la questione accertando se sia intervenuta una variazione nel numero degli offerenti al di sotto e al di sopra del valore soglia, ossia nel numero degli offerenti ai quali deve essere richiesta una giustificazione dell’offerta anormalmente bassa. In caso contrario, potrà essere disposto l’annullamento della decisione di annullamento della gara.” (Cfr. decisione del Consiglio dell’Autorità per gli appalti pubblici del 20.12.2023, n. 2023/UH.I-1573.)
IV. Conclusioni
Come sopra indicato, nell’esercitare il potere discrezionale di annullare una gara, le stazioni appaltanti devono esaminare;
• Le disposizioni della normativa,
• La sussistenza o meno di motivazioni concrete,
• La sussistenza o meno di violazioni dei principi fondamentali delle gare previsti dalla Legge n. 4734,
• La violazione o meno dei principi della certezza del diritto e della stabilità amministrativa propri del diritto amministrativo.
In particolare, l’annullamento di una gara da parte delle stazioni appaltanti dopo l’ora stabilita, senza la concreta esposizione delle motivazioni previste dalla legge, genererà una percezione negativa quanto all’affidabilità della stazione appaltante. Del resto, dopo l’ora della gara saranno state in parte rese note le offerte presentate e l’identità dell’offerente al quale la gara sarà aggiudicata. Qualora la stazione appaltante annulli la gara, per motivi astratti e non spiegabili, a discapito dell’offerente che dovrebbe risultare legalmente aggiudicatario, l’approccio più corretto sarà ricorrere alle vie legali con giuristi specializzati nel diritto degli appalti. 24.02.2026
Avvocata Işıl KILIÇ EROL
Consulente in diritto delle gare e dei contratti
Fonti:
- Legge n. 4734 sugli appalti pubblici
- İlyas KILIÇ, Cause, problemi e soluzioni degli annullamenti degli appalti pubblici, Kılıç Akademi Yayınları, Ankara-2026
- www.kilichukuk.org