Controversie relative alla procedura di gara
Valutazione nelle gare dell’esperienza acquisita dai raggruppamenti temporanei di imprese (esame di una decisione della KİK e di una sentenza giudiziaria)
20 aprile 2026

Si esamina il quadro giuridico relativo all’applicazione delle quote di partecipazione e delle disposizioni eccezionali nella valutazione degli attestati di esperienza dei raggruppamenti temporanei di imprese negli appalti pubblici.
Valutazione nelle gare dell’esperienza acquisita dai raggruppamenti temporanei di imprese (esame di una decisione della KİK e di una sentenza giudiziaria)
1- Introduzione
Negli appalti pubblici, uno degli indicatori più importanti della capacità professionale e tecnica è costituito dai documenti attestanti l’esperienza. In particolare, negli appalti di servizi di consulenza, l’esperienza acquisita dagli offerenti attraverso i lavori eseguiti in passato svolge un ruolo determinante sia ai fini del soddisfacimento dei criteri di qualificazione sia nei sistemi di attribuzione del punteggio. Tuttavia, il modo in cui l’esperienza debba essere valutata per i raggruppamenti temporanei di imprese genera spesso controversie nella prassi; in particolare, suscita discussioni il modo in cui l’esperienza acquisita da un raggruppamento temporaneo di imprese costituito in precedenza possa essere utilizzata in una nuova gara.
In tale contesto, una decisione esemplificativa del Consiglio per gli appalti pubblici e la successiva sentenza del tribunale amministrativo rivestono importanza per chiarire a quali condizioni e con quali modalità i raggruppamenti temporanei di imprese possano utilizzare l’esperienza acquisita in lavori precedenti.
2- Il caso concreto oggetto della decisione del Consiglio per gli appalti pubblici
La controversia ha avuto origine dalla mancata ammissione di un raggruppamento temporaneo di imprese alla lista ristretta, nell’ambito della valutazione di prequalificazione di una gara per l’affidamento di servizi di consulenza indetta dalla 14ª Direzione regionale del DSİ. Il raggruppamento temporaneo di imprese ricorrente ha sostenuto che avrebbe dovuto ottenere un punteggio sufficiente sotto il profilo della capacità tecnica e finanziaria; ha tuttavia affermato che la stazione appaltante gli aveva attribuito un punteggio basso e non lo aveva ammesso alla lista ristretta.
La stazione appaltante e, successivamente, il Consiglio per gli appalti pubblici, nel valutare l’attestato di esperienza presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese, hanno preso in considerazione la parte corrispondente alla quota di partecipazione della mandataria nel raggruppamento e hanno concluso che tale importo non soddisfaceva l’importo minimo richiesto per l’esperienza. Per tale ragione, i documenti presentati dal raggruppamento temporaneo di imprese non sono stati ritenuti sufficienti e quest’ultimo non è stato incluso nella lista ristretta.
Nel giudizio successivamente promosso dal ricorrente, il 22° Tribunale amministrativo di Ankara ha esaminato la controversia e ha accertato che il raggruppamento temporaneo di imprese disponeva di un attestato di esperienza acquisito in relazione a un lavoro precedentemente eseguito con la medesima struttura e le medesime quote di partecipazione. Il Tribunale ha stabilito che l’importo complessivo di tale attestato era sufficiente e che la sua valutazione mediante suddivisione in base alle quote di partecipazione era contraria alla normativa.
3- Normativa pertinente
La Legge n. 4734 sugli appalti pubblici e il Regolamento di attuazione relativo alle gare per l’affidamento di servizi di consulenza disciplinano dettagliatamente i principi secondo i quali deve essere valutata l’esperienza.
L’articolo 38 del Regolamento stabilisce che, nei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria debba comprovare almeno il %70 dell’esperienza e gli altri membri debbano comprovarla secondo determinate percentuali. Tuttavia, la disposizione eccezionale contenuta nel medesimo articolo è di estrema importanza e stabilisce espressamente che tali requisiti percentuali non siano richiesti qualora i membri del raggruppamento temporaneo di imprese presentino attestati di esperienza acquisiti in relazione a un lavoro precedentemente eseguito con la medesima struttura e le medesime quote di partecipazione.
Parallelamente, le disposizioni relative alla valutazione dell’esperienza stabiliscono che l’esperienza acquisita nell’ambito di lavori precedentemente eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese possa essere presa in considerazione sulla base dell’importo dell’attestato, senza suddividerla secondo le quote di partecipazione dei membri. Inoltre, anche il Comunicato generale sugli appalti pubblici contiene disposizioni nello stesso senso e sottolinea che, in tali situazioni, debba essere preso in considerazione l’importo complessivo dell’esperienza.
4- Valutazione del Consiglio per gli appalti pubblici
Nella valutazione del caso concreto, il Consiglio per gli appalti pubblici ha esaminato l’attestato di esperienza presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese tenendo conto della quota di partecipazione della mandataria e ha concluso, in tale ambito, che l’importo dell’esperienza fosse insufficiente. In questo approccio risulta che siano state prese in considerazione le singole quote dei membri, anziché l’esperienza complessiva acquisita dal raggruppamento temporaneo di imprese nel lavoro precedente.
A seguito di tale valutazione, il Consiglio non ha ritenuto fondate le contestazioni del ricorrente e ha considerato conforme alla legge la mancata ammissione del raggruppamento temporaneo di imprese alla lista ristretta.
5- Valutazione del Tribunale
Il 22° Tribunale amministrativo di Ankara ha invece affrontato la controversia da una prospettiva diversa. Il Tribunale ha innanzitutto accertato l’esistenza di un attestato di esperienza acquisito in relazione a un lavoro precedentemente eseguito dal raggruppamento temporaneo di imprese con la medesima struttura e le medesime quote di partecipazione. Sulla base di tale accertamento, ha affermato che dovesse essere applicata la disposizione eccezionale prevista dall’articolo 38 del Regolamento di attuazione relativo alle gare per l’affidamento di servizi di consulenza.
Il Tribunale ha espressamente dichiarato che, in tali situazioni, l’importo dell’esperienza non debba essere suddiviso secondo le quote di partecipazione dei membri e che, al contrario, sia obbligatorio prendere in considerazione l’intero importo dell’attestato. Anche le disposizioni contenute nel Comunicato generale sugli appalti pubblici sono state considerate idonee a sostenere tale interpretazione.
In conclusione, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendo che l’esperienza del raggruppamento temporaneo di imprese fosse stata valutata con un metodo errato, che il punteggio attribuito fosse pertanto viziato e che, di conseguenza, la decisione del Consiglio per gli appalti pubblici fosse contraria alla legge.
6- Conclusioni e nostra valutazione
Dalla valutazione congiunta delle decisioni esaminate emerge un’importante distinzione riguardo alla presentazione degli attestati di esperienza da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese. La regola generale prevede che ciascun membro del raggruppamento temporaneo di imprese comprovi l’esperienza secondo determinate percentuali. Tuttavia, nel caso eccezionale in cui si tratti di esperienza acquisita in relazione a un lavoro precedentemente eseguito con la medesima struttura e le medesime quote di partecipazione, tale esperienza deve essere valutata senza essere suddivisa secondo le quote di partecipazione dei membri.
Si osserva che, nel caso concreto, il Consiglio per gli appalti pubblici ha effettuato la propria valutazione sulla base della regola generale, trascurando tale disposizione eccezionale, mentre il Tribunale è giunto alla propria conclusione interpretando la normativa in modo sistematico e unitario.
Questa sentenza segnala un errore frequentemente riscontrato nella prassi. L’adozione, da parte delle stazioni appaltanti e delle commissioni di gara, di un approccio basato esclusivamente sulle quote nella valutazione degli attestati di esperienza appartenenti ai raggruppamenti temporanei di imprese può comportare la mancata applicazione delle disposizioni eccezionali previste dalla normativa.
In conclusione, è evidente che, qualora i raggruppamenti temporanei di imprese utilizzino nelle gare l’esperienza acquisita in relazione a lavori precedentemente eseguiti con la medesima struttura e le medesime quote, tale esperienza debba essere considerata nel suo complesso e che valutazioni di segno contrario costituiscano una violazione della legge. Tale approccio è inoltre conforme ai principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici, sia sotto il profilo della tutela della concorrenza sia sotto quello della corretta misurazione dell’esperienza effettiva. 20.04.2026
Avv. Işıl KILIÇ EROL
Esperta di contratti di appalto pubblico
Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ: İletisim
BIBLIOGRAFIA:
3-Prof. Dr. Ozan CAN e Işıl KILIÇ, Documenti attestanti l’esperienza negli appalti pubblici, Seçkin Yayınevi, Ankara 2023.