Comunicazione della Direzione generale delle imprese del tè (ÇAYKUR)
26 giugno 2026
La modifica dell’articolo 73 del Regolamento sugli acquisti e sulle gare di ÇAYKUR introduce nuove regole per la verifica e la presa in consegna di beni viziati o difettosi. Se la percentuale di vizi e difetti supera il %8, i beni saranno rifiutati; se rimane inferiore al %8, potranno essere accettati o rifiutati, con eventuali trattenute per deprezzamento qualitativo e a titolo di risarcimento.
È stato modificato l’articolo 73 del Regolamento sugli acquisti e sulle gare della Direzione generale delle imprese del tè, che disciplina le operazioni di verifica e presa in consegna. La disposizione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25.06.2026, n. 33291, introduce nuove conseguenze, in particolare per quanto riguarda l’accettazione e il rifiuto dei beni viziati o difettosi e le trattenute applicabili all’appaltatore.
La modifica entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione, il 25.07.2026. Il Regolamento si applica agli acquisti di beni e servizi della Direzione generale esclusi dall’ambito di applicazione della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera (g), ad eccezione dell’acquisto di foglie fresche di tè.
(V. modifica del Regolamento del 25.06.2026: resmigazete.gov.tr)
1. Come venivano effettuate la verifica e la presa in consegna ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento sugli acquisti e sulle gare di ÇAYKUR?
Prima della modifica, la commissione di verifica e presa in consegna aveva il compito di accertare se i beni consegnati fossero conformi, quanto a tipologia, quantità e caratteristiche, alla decisione di acquisto, alla lettera di offerta, al campione, alle specifiche tecniche e al contratto. Tra i compiti della commissione rientravano anche il prelievo di campioni dai beni che richiedevano analisi, l’esecuzione di esami di laboratorio ove necessario, il rifiuto dei beni non conformi al capitolato o al contratto mediante una relazione motivata e il rinvio della verifica fino all’eliminazione dei vizi o delle carenze rimediabili.
Secondo la disciplina precedente, qualora i vizi e le carenze dei beni fossero di entità tale da non impedirne l’uso previsto e da non essere considerati rilevanti, dal prezzo dei beni poteva essere detratta una riduzione per deprezzamento qualitativo pari alla diminuzione di valore accertata. Se la diminuzione di valore accertata per i beni carenti o viziati superava il 8 per cento del prezzo del materiale, i beni dovevano essere rifiutati. Il criterio era quindi fondato sulla “diminuzione di valore”, ossia sull’equivalente monetario dei vizi e delle carenze. L’appaltatore aveva il diritto di contestare l’esito della verifica e di richiederne una seconda; al termine della seconda verifica, i beni potevano essere accettati, accettati con vizi oppure rifiutati.
(V. Regolamento sugli acquisti e sulle gare di ÇAYKUR: caykur.gov.tr)
Nella precedente struttura del Regolamento erano previsti la verbalizzazione dell’esito della verifica, la registrazione dell’ingresso in magazzino dei beni accettati e il pagamento dopo il completamento della verifica e della presa in consegna. Il ritiro dei beni rifiutati, la seconda verifica e le operazioni di pagamento erano disciplinati separatamente dagli articoli da 74 a 77. Pertanto, l’articolo 73 non si applicava isolatamente, ma insieme al capitolato, allo schema di contratto, al verbale di verifica e alle disposizioni relative alla seconda verifica e al pagamento.
2. Come saranno effettuate la verifica e la presa in consegna a seguito delle modifiche?
La nuova disposizione modifica soltanto la lettera (e) del primo comma dell’articolo 73. In base a tale disposizione, la commissione determinerà l’eventuale percentuale di vizi e difetti dei beni consegnati e rifiuterà i beni quando tale percentuale supererà il 8 per cento del prezzo del materiale. Se la percentuale di vizi e difetti non supera il 8 per cento, potrà essere decisa l’accettazione o il rifiuto dei beni. In caso di accettazione, sarà applicata una trattenuta per deprezzamento qualitativo e, inoltre, dal credito dell’appaltatore sarà detratto, a titolo di risarcimento, un importo pari a tale trattenuta.
(V. Regolamento recante modifica del Regolamento sugli acquisti e sulle gare della Direzione generale delle imprese del tè: resmigazete.gov.tr)
Occorre considerare che l’applicazione della disposizione comporterà, per i beni viziati o difettosi accettati, due distinte trattenute collegate al medesimo importo. Ad esempio, se la trattenuta per deprezzamento qualitativo viene fissata in 100.000 TL, potrà essere applicata anche una trattenuta a titolo di risarcimento di 100.000 TL; la perdita economica complessiva dell’appaltatore potrà quindi raggiungere 200.000 TL. Tuttavia, un vizio o un difetto inferiore al 8 per cento non implica necessariamente l’accettazione dei beni. Alla commissione è dunque attribuito il potere di scegliere se accettare o rifiutare i beni.
Le imprese che consegneranno beni alla Direzione generale non devono considerare la percentuale del 8 per cento come un “margine di difettosità consentito”. Il principio fondamentale è la piena conformità dei beni consegnati al capitolato, al campione e al contratto. Per evitare la perdita di diritti, è necessario che le imprese documentino i propri controlli di qualità prima della consegna; conservino le registrazioni relative a produzione, spedizione, campionamento, prove e consegna; esaminino il verbale di verifica e, se necessario, richiedano una seconda verifica entro il termine previsto.
(V. Assistenza legale nella fase contrattuale: Sozlesme surecinde hukuki yardim)
4. La nostra valutazione della modifica normativa introdotta da ÇAYKUR
La modifica può essere considerata una disposizione volta a risarcire il danno subito dalla Direzione generale in caso di consegna di beni viziati o difettosi e a rafforzare gli obblighi dei fornitori in materia di qualità. Tuttavia, la disposizione presenta incertezze che, nella pratica, possono dare luogo a interpretazioni differenti e controversie. In primo luogo, non è chiarito con quale metodo debba essere calcolata la “percentuale di vizi e difetti”. Non è chiaro se tale percentuale debba essere determinata sulla base della quantità dei beni, del numero di unità, del valore d’uso, della perdita di funzionalità, del costo di riparazione o della diminuzione del valore di mercato. La sostituzione del concetto di “diminuzione di valore” presente nel testo precedente con quello di percentuale di vizi e difetti ha un’elevata probabilità di sollevare nuovi interrogativi, anziché rendere più chiaro il criterio di calcolo.
In secondo luogo, non sono indicati i criteri su cui basare l’accettazione o il rifiuto dei beni in presenza di vizi e difetti non superiori al 8 per cento. Il fatto che un vizio della stessa percentuale e natura determini l’accettazione in una gara e il rifiuto in un’altra può suscitare controversie sotto il profilo della parità di trattamento, della prevedibilità e della verificabilità. Criteri quali l’incidenza del vizio sull’uso previsto dei beni, la possibilità di eliminarlo, l’eventuale presenza di rischi per la salute e la sicurezza, l’incidenza sul termine di consegna e la continuità del servizio pubblico devono essere definiti chiaramente nel documento applicativo.
In terzo luogo, non sono chiariti la natura giuridica, il metodo di calcolo e il limite massimo della trattenuta a titolo di risarcimento, applicata per un importo pari alla trattenuta per deprezzamento qualitativo e in aggiunta a quest’ultima. Occorre disciplinare separatamente se il risarcimento corrisponda a un danno effettivo o costituisca una penale per inadempimento contrattuale; su quale prezzo, comprensivo o meno dell’imposta sul valore aggiunto, debba essere calcolato l’importo del deprezzamento qualitativo; come debba avvenire la riscossione qualora l’appaltatore non disponga di un credito sufficiente; e quale sia il rapporto tra tale trattenuta e le garanzie. Non è inoltre chiaro come debbano essere applicate congiuntamente la disposizione sulla trattenuta per deprezzamento qualitativo contenuta nella lettera (d) dell’articolo 73 del Regolamento e la nuova lettera (e).
Non è inoltre prevista una disposizione transitoria che chiarisca se la modifica si applichi ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore, ai beni già ordinati ma non ancora consegnati e alle consegne per le quali la verifica è ancora in corso. Non sono neppure indicati chiaramente il soggetto incaricato di rideterminare la percentuale di vizi e difetti nella seconda verifica e il metodo da utilizzare; le modalità di decisione in presenza di risultati di laboratorio discordanti; e la procedura di ricorso contro la trattenuta a titolo di risarcimento.
Per questi motivi, sarebbe opportuno che ÇAYKUR predisponesse una disciplina applicativa dettagliata comprendente il calcolo della percentuale di vizi e difetti, il metodo di campionamento, i criteri per gli esami di laboratorio e le verifiche tecniche, i criteri di accettazione o rifiuto, il calcolo delle trattenute per deprezzamento qualitativo e a titolo di risarcimento, le competenze decisionali e di approvazione, la seconda verifica, le contestazioni e l’applicazione transitoria. Anche l’aggiornamento dei capitolati amministrativi tipo e degli schemi di contratto in conformità alla nuova disposizione contribuirà sia alla tutela delle risorse pubbliche sia alla valutazione preventiva, da parte delle imprese, delle proprie offerte e dei rischi contrattuali.
Le imprese che partecipano alle gare di ÇAYKUR o consegnano beni nell’ambito di un contratto devono valutare congiuntamente, prima di presentare un’offerta, le disposizioni dei documenti di gara relative a verifica, accettazione, deprezzamento qualitativo, risarcimento, rifiuto, nuova consegna e risoluzione. Il mancato esame tempestivo dei verbali e delle relazioni tecniche redatti nella fase di verifica e accettazione può comportare, oltre alle trattenute economiche, anche una perdita di diritti nell’esecuzione del contratto.
(V. Consulenza in materia di appalti pubblici: Kamu ihale danismanligi)
Zehra ÇENGEL YAVAŞ
Studio Kılıç Hukuk ve Danışmanlık
Redattrice delle pubblicazioni giuridiche
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