Entrate in vigore le modifiche legislative sul rimborso dell’imposta di bollo sui contratti e sull’abolizione delle esenzioni per le gare internazionali
28 dicembre 2023
Nella Legge n. 488 sull’imposta di bollo, alla disposizione sul rimborso del bollo sulla decisione di aggiudicazione ai sensi della Legge n. 4734 è stata aggiunta l’“imposta di bollo sul contratto”. Se la gara è annullata a seguito di un reclamo agli enti soggetti alla Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, di un ricorso all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) o di una decisione giudiziaria, sarà disposto lo sgravio e il rimborso del bollo relativo alla parte non utilizzata della decisione di aggiudicazione della gara e del contratto stipulato con la stazione appaltante per tale gara (entrata in vigore della modifica: 28 Aralık 2023).
La Legge n. 7491 “recante modifiche ad alcune leggi e ad alcuni decreti aventi forza di legge” è entrata in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 28 Aralık 2023. Nell’ambito delle modifiche apportate;
1. Nella Legge n. 488 sull’imposta di bollo, alla disposizione relativa al rimborso dell’imposta di bollo sulla decisione di aggiudicazione nell’ambito della Legge n. 4734 è stata aggiunta anche l’“imposta di bollo sul contratto”.
Di conseguenza; qualora la gara sia annullata a seguito di un reclamo agli enti e agli organismi soggetti alla Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, di un ricorso all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) oppure di una decisione giudiziaria, sarà disposto lo sgravio e il rimborso dell’imposta di bollo corrispondente alla parte non utilizzata della decisione di aggiudicazione di tale gara e del contratto stipulato con la stazione appaltante in relazione alla gara (data di entrata in vigore della modifica: 28 Aralık 2023).
2. È stata abolita l’esenzione dalle disposizioni della Legge n. 488 sull’imposta di bollo e della Legge n. 492 sui diritti e sulle tasse per le “gare internazionali[1]” indette nell’ambito degli investimenti inclusi nel programma di investimenti dell’anno corrente, nonché degli investimenti pubblici del Ministero della Difesa nazionale, del Comando generale della Gendarmeria e del Comando della Guardia costiera non inclusi in tale programma.
Con la nuova disciplina, l’esenzione continua ad applicarsi alle gare rientranti in tale ambito che soddisfano le condizioni di essere “finanziate in valuta estera” e/o “nella proporzione corrispondente alla valuta estera”.
Tuttavia, restano valide le disposizioni non contrarie alla nuova disciplina contenute nel “Comunicato generale sull’applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti e dalle tasse per le esportazioni e le altre attività generatrici di valuta estera””, pubblicato in relazione alle attività generatrici di valuta estera; è inoltre attesa una modifica del relativo comunicato.
La modifica è entrata in vigore il 28 Aralık 2023, per applicarsi alle gare indette dopo il 28 Aralık 2023.
3. Per ricevere il supporto del nostro personale professionale, esperto e specializzato sulle questioni illustrate sopra, può contattare il nostro studio legale Kılıç Hukuk. 28.12.2023
Dr.Emrah KESGİN
Esperto in finanza pubblica e fiscalità
[1] Indica una gara indetta da enti e organismi pubblici, aperta alla partecipazione di imprese nazionali ed estere, separatamente o congiuntamente.