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Importanti modifiche alla normativa sulle gare per lavori

04 agosto 2025

Con la Gazzetta Ufficiale del 30. 07.2025 sono state apportate modifiche molto importanti, che è necessario conoscere, al Regolamento di attuazione delle gare per lavori, al Capitolato tipo e al Capitolato generale relativi agli appalti di lavori effettuati nell'ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici. Tali modifiche entreranno in vigore a decorrere dal 01.09.2025. Il monitoraggio delle modifiche normative riveste un'importanza vitale per le imprese appaltatrici.

Con la Gazzetta Ufficiale del 30. 07.2025 sono state apportate modifiche molto importanti, che è necessario conoscere, al Regolamento di attuazione delle gare per lavori nonché al Capitolato tipo e al Capitolato generale relativi agli appalti di lavori effettuati nell'ambito della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici.

Tali modifiche entreranno in vigore a decorrere dal 01.09.2025.

Il monitoraggio delle modifiche normative riveste un'importanza vitale per le imprese appaltatrici.

 

A-Le modifiche apportate al Regolamento di attuazione delle gare per lavori sono riassunte di seguito:
1. Sono state aggiornate le definizioni contenute nel Regolamento di attuazione delle gare per lavori. Di conseguenza, le definizioni di “Indice” e “Sottoindice” sono state rinnovate:

“h) Indice: l'Indice generale dei prezzi alla produzione sul mercato interno pubblicato dall'Istituto turco di statistica,”

“j) Sottoindice: tra gli indici pubblicati mensilmente dall'Istituto turco di statistica, per i prezzi correnti, il relativo indice per sottosettore risultante dalla tabella delle serie storiche dell'Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2003=100) secondo le sezioni, divisioni e gruppi CPA 2008 e dalla tabella delle classi selezionate dell'Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno 2003=100, CPA 2008, mentre per i prezzi correnti della manodopera, l'Indice generale dei prezzi al consumo,”

sono state così modificate.
2. All'articolo 10 del medesimo Regolamento è stato aggiunto il comma “(5) Qualora, nella determinazione del valore stimato dell'appalto, siano assunti come base i prezzi unitari e i prezzi correnti determinati e pubblicati da enti e organismi pubblici, i prezzi unitari e/o i prezzi correnti divenuti obsoleti sono aggiornati mediante il relativo sottoindice o indice. L'aggiornamento è effettuato applicando il coefficiente ottenuto dividendo il sottoindice o l'indice relativo al mese precedente a quello in cui ricade la data di determinazione del valore stimato dell'appalto per il sottoindice o l'indice relativo al mese precedente a quello in cui ricade la data di entrata in vigore dei prezzi unitari e dei prezzi correnti determinati e pubblicati da enti e organismi pubblici.”  

3. Al terzo comma dell'articolo 11 del medesimo Regolamento sono state aggiunte le frasi “In tal caso, nell'aggiornamento da effettuare per i lavori per i quali è prevista la revisione prezzi, si utilizza il coefficiente di revisione prezzi (Pn) calcolato conformemente ai Principi relativi alla revisione prezzi da applicare ai lavori aggiudicati ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, entrati in vigore con la Decisione del Consiglio dei ministri del 27/6/2013, n. 2013/5217. Per gli indici correnti utilizzati nel calcolo di Pn si assumono come base gli indici relativi al mese precedente a quello in cui ricade la data del primo bando o invito, mentre per gli indici di base si assumono gli indici relativi al mese precedente a quello in cui ricade la data di calcolo del valore stimato dell'appalto. Nell'aggiornamento da effettuare per i lavori per i quali non è prevista la revisione prezzi, si utilizza il coefficiente ottenuto dividendo l'indice relativo al mese precedente a quello in cui ricade la data del primo bando o invito per l'indice relativo al mese precedente a quello in cui ricade la data di calcolo del valore stimato dell'appalto.” 

4. Al medesimo Regolamento è stato aggiunto il seguente articolo transitorio: “Gare già avviate ARTICOLO TRANSITORIO 34- (1) Le gare il cui bando o la cui comunicazione scritta siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento che introduce il presente articolo sono concluse conformemente alle disposizioni del Regolamento vigente alla data di pubblicazione del bando o della comunicazione.”


B-Le modifiche apportate al Contratto tipo relativo ai lavori sono riassunte di seguito:

1- Il titolo dell'articolo 9 del Contratto tipo relativo ai lavori è stato modificato in “Termine di inizio e di ultimazione dei lavori”; nella nota (11) relativa all'articolo 9.3, l'espressione “date” è stata sostituita da “termini” e l'espressione “Date” da “Termini”; la nota (11.1) relativa all'articolo 9.4

è stata modificata come segue: “11.1. Saranno determinati i giorni in cui le condizioni meteorologiche non sono tecnicamente idonee allo svolgimento dei lavori. In tale ambito, la stazione appaltante può tenere conto della relativa circolare pubblicata dal Ministero dell'Ambiente, dell'Urbanizzazione e dei Cambiamenti Climatici.”  

2- La seconda frase dell'articolo 11.2 del Contratto tipo relativo ai lavori è stata modificata come segue: “Dopo che i rapporti relativi agli stati di avanzamento (SAL) sono stati firmati dall'appaltatore o dal suo rappresentante e presentati alla stazione appaltante, essi sono approvati dalla stazione appaltante entro trenta giorni al massimo a decorrere dalla data di presentazione; entro i successivi trenta giorni al massimo, lo stato di avanzamento (SAL) è liquidato e il pagamento viene effettuato entro quindici12.1 giorni al massimo dalla data di liquidazione.13”   

L'ultima frase della nota (13) relativa al medesimo articolo è stata modificata come segue:  

“Dopo che i rapporti relativi agli stati di avanzamento (SAL) sono stati firmati dall'appaltatore o dal suo rappresentante e presentati alla stazione appaltante, essi sono approvati dalla stazione appaltante entro trenta giorni al massimo a decorrere dalla data di presentazione; entro i successivi trenta giorni al massimo, lo stato di avanzamento (SAL) è liquidato e il pagamento viene effettuato entro quindici [Qualora sia previsto un termine di pagamento diverso da quindici giorni, il termine previsto è riportato al posto dell'espressione “quindici”] giorni al massimo dalla data di liquidazione.”  

3- Nell'articolo (2) della nota (15) relativa all'articolo 13.1 del Contratto tipo relativo ai lavori, l'espressione “di 1/3” è stata sostituita da “del trenta per cento” e al medesimo articolo (2) della stessa nota è stato aggiunto il seguente articolo:

“13.11. Nei contratti per i quali è calcolata la revisione prezzi, qualora, ai sensi degli articoli 13.8 e 13.9.5, l'anticipo non compensato o il relativo saldo debba essere detratto in un'unica soluzione dallo stato di avanzamento (SAL) dalla stazione appaltante oppure restituito dall'appaltatore alla stazione appaltante, l'anticipo non compensato o il relativo saldo è aggiornato mediante il coefficiente di revisione prezzi (Pn) calcolato assumendo come base, per gli indici correnti, gli indici relativi al mese in cui ricade, con riferimento all'articolo 13.8, la data in cui la stazione appaltante ha accertato le circostanze indicate nel medesimo articolo e, con riferimento all'articolo 13.9.5, la data di accettazione della liquidazione. Se il valore Pn è inferiore a uno, non si procede all'aggiornamento.”

4- Alla nota (16) relativa all'articolo 14.2 del Contratto tipo relativo ai lavori è stato aggiunto il seguente articolo:

“(3) Qualora, durante l'esecuzione dei contratti di lavori aggiudicati congiuntamente a un appalto di servizi in ragione dell'esistenza di un collegamento naturale tra essi, sia previsto il calcolo della revisione prezzi, nel testo dell'articolo sarà riportato quanto segue: “14.2. Per le relative parti dei lavori, la revisione prezzi sarà calcolata conformemente ai Principi relativi alla revisione prezzi da applicare ai lavori aggiudicati ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici e ai Principi relativi alla revisione prezzi da applicare agli appalti di servizi aggiudicati ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici.” Inoltre, tenendo conto dei suddetti principi, la stazione appaltante inserirà nel presente articolo, separatamente per ciascuna parte dei lavori, disposizioni che comprendano coefficienti fissi adeguati alla natura dei lavori e ai fattori produttivi utilizzati, nonché gli eventuali relativi sottoindici.”

5- La tabella contenuta nella nota (23) relativa all'articolo 25.2 del Contratto tipo relativo ai lavori è stata modificata come segue;


Parti dei lavori 

Termini di ultimazione

Penali parziali per ritardo

I.Parte :

…

sarà determinata in misura non inferiore a tre decimillesimi (% 0,03) e non superiore a sei decimillesimi (% 0,06) dell'importo contrattuale iniziale della parte.

II.Parte:

…

sarà determinata in misura non inferiore a tre decimillesimi (% 0,03) e non superiore a sei decimillesimi (% 0,06) dell'importo contrattuale iniziale della parte.

…




6- L'articolo 28.1 del Contratto tipo relativo ai lavori è stato modificato come segue: “28.1. Il corrispettivo delle voci di lavoro non previste nel contratto o il cui prezzo non è determinato è calcolato conformemente alle disposizioni del Capitolato generale dei lavori.”

Inoltre, nella nota (24.1) relativa all'articolo 28.2, dopo le espressioni “l'analisi ufficiale relativa a tale voce di lavoro e” sono state aggiunte le espressioni “aggiornata conformemente al terzo comma dell'articolo 22 del Capitolato generale dei lavori”.

7- La nota (25) relativa all'articolo 30 del Contratto tipo relativo ai lavori è stata modificata come segue:

“25 (1) Nei contratti a corpo chiavi in mano, il testo dell'articolo sarà redatto come segue.

Articolo 30-Carenze riscontrate in sede di collaudo provvisorio

30.1. Per le carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, per ogni stato di avanzamento (SAL) redatto viene acquisita una lettera di garanzia pari al 3% dell'importo dei lavori eseguiti e tale lettera di garanzia viene restituita all'appaltatore, per i lavori privi di carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, dopo la data di approvazione dell'accettazione provvisoria e, per i lavori che presentano carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'accettazione provvisoria, successivamente al completamento di tali carenze. Per i lavori per i quali viene corrisposta la revisione prezzi, l'importo della garanzia è determinato aggiornandolo, a decorrere dalla data della gara, in base al coefficiente di revisione prezzi (Pn). Qualora l'appaltatore non presenti una lettera di garanzia, per ogni stato di avanzamento (SAL) redatto viene trattenuta la parte corrispondente al 3% dell'importo dei lavori eseguiti e tale importo viene corrisposto all'appaltatore, per i lavori privi di carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, dopo la data di approvazione dell'accettazione provvisoria e, per i lavori che presentano carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'accettazione provvisoria, successivamente al completamento di tali carenze. Per i lavori per i quali viene corrisposta la revisione prezzi, tale importo viene trattenuto aggiornandolo, a decorrere dalla data della gara, in base al coefficiente di revisione prezzi (Pn). Qualora, nel corso dei lavori, l'appaltatore presenti una lettera di garanzia a fronte delle trattenute operate sugli stati di avanzamento (SAL), l'importo trattenuto sul conto della stazione appaltante viene corrisposto all'appaltatore. Le garanzie acquisite per le carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria non possono essere sottoposte a pignoramento né a provvedimenti cautelari.

(2) Nei contratti a prezzi unitari, il testo dell'articolo sarà formulato come segue:

Articolo 30-Redazione dei conteggi definitivi durante l'esecuzione dei lavori

30.1. Al fine di garantire il tempestivo completamento dei conteggi definitivi, l'appaltatore è tenuto a mantenere in cantiere il personale necessario per tutta la durata dei lavori e, dopo il completamento di ciascuna voce di lavorazione, a far predisporre i relativi conteggi insieme al responsabile del controllo dei lavori e a presentarli progressivamente alla stazione appaltante per la verifica.

30.2. Negli stati di avanzamento (SAL) redatti viene acquisita una lettera di garanzia corrispondente al 3% dell'importo dei lavori eseguiti e tale lettera di garanzia non viene restituita finché i conteggi definitivi non siano stati approvati dalla stazione appaltante. Qualora l'appaltatore non presenti una lettera di garanzia, viene trattenuto il 3% dell'importo dei lavori eseguiti e tali importi non vengono corrisposti finché i conteggi definitivi non siano stati approvati dalla stazione appaltante. Per i lavori per i quali viene corrisposta la revisione prezzi, l'importo della garanzia/l'importo trattenuto è determinato aggiornandolo, a decorrere dalla data della gara, in base al coefficiente di revisione prezzi (Pn). Qualora, nel corso dei lavori, l'appaltatore presenti una lettera di garanzia a fronte delle trattenute operate sugli stati di avanzamento (SAL), l'importo trattenuto sul conto della stazione appaltante viene corrisposto all'appaltatore. Le garanzie acquisite per il completamento dei conteggi definitivi non possono essere sottoposte a pignoramento né a provvedimenti cautelari.

(3) Nei contratti misti, il testo dell'articolo sarà formulato come segue:

Articolo 30-Redazione dei conteggi definitivi durante l'esecuzione dei lavori e carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria

30.1. Al fine di garantire il tempestivo completamento dei conteggi definitivi delle parti dei lavori per le quali sono state richieste offerte a prezzi unitari, l'appaltatore è tenuto a mantenere in cantiere il personale necessario per tutta la durata dei lavori e, dopo il completamento di ciascuna voce di lavorazione, a far predisporre i relativi conteggi insieme al responsabile del controllo dei lavori e a presentarli progressivamente alla stazione appaltante per la verifica. Negli stati di avanzamento (SAL) redatti viene acquisita una lettera di garanzia corrispondente al 3% dell'importo dei lavori eseguiti e tale lettera di garanzia non viene restituita finché i conteggi definitivi non siano stati approvati dalla stazione appaltante. Qualora l'appaltatore non presenti una lettera di garanzia, viene trattenuto il 3% dell'importo dei lavori eseguiti e tali importi non vengono corrisposti finché i conteggi definitivi non siano stati approvati dalla stazione appaltante. Per i lavori per i quali viene corrisposta la revisione prezzi, l'importo della garanzia/l'importo trattenuto è determinato aggiornandolo, a decorrere dalla data della gara, in base al coefficiente di revisione prezzi (Pn). Qualora, nel corso dei lavori, l'appaltatore presenti una lettera di garanzia a fronte delle trattenute operate sugli stati di avanzamento (SAL), l'importo trattenuto sul conto della stazione appaltante viene corrisposto all'appaltatore. Le garanzie acquisite per il completamento dei conteggi definitivi non possono essere sottoposte a pignoramento né a provvedimenti cautelari.

30.2. Nella parte dei lavori per la quale è stata richiesta un'offerta forfettaria chiavi in mano, per le carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, per ogni stato di avanzamento (SAL) redatto viene acquisita una lettera di garanzia pari al 3% dell'importo dei lavori eseguiti e tale lettera di garanzia viene restituita all'appaltatore, per i lavori privi di carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, dopo la data di approvazione dell'accettazione provvisoria e, per i lavori che presentano carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'accettazione provvisoria, successivamente al completamento di tali carenze. Per i lavori per i quali viene corrisposta la revisione prezzi, l'importo della garanzia è determinato aggiornandolo, a decorrere dalla data della gara, in base al coefficiente di revisione prezzi (Pn). Qualora l'appaltatore non presenti una lettera di garanzia, per ogni stato di avanzamento (SAL) redatto viene trattenuta la parte corrispondente al 3% dell'importo dei lavori eseguiti e tale importo viene corrisposto all'appaltatore, per i lavori privi di carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, dopo la data di approvazione dell'accettazione provvisoria e, per i lavori che presentano carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria, entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'accettazione provvisoria, successivamente al completamento di tali carenze. Per i lavori per i quali viene corrisposta la revisione prezzi, tale importo viene trattenuto aggiornandolo, a decorrere dalla data della gara, in base al coefficiente di revisione prezzi (Pn). Qualora, nel corso dei lavori, l'appaltatore presenti una lettera di garanzia a fronte delle trattenute operate sugli stati di avanzamento (SAL), l'importo trattenuto sul conto della stazione appaltante viene corrisposto all'appaltatore. Le garanzie acquisite per le carenze riscontrate in sede di accettazione provvisoria non possono essere sottoposte a pignoramento né a provvedimenti cautelari.”

è stato modificato in tal senso.

C- Le modifiche apportate al Capitolato generale per i lavori di costruzione sono sintetizzate di seguito: 

1. All'articolo 2 del Capitolato generale per i lavori di costruzione è stato aggiunto il seguente comma: “(3) Qualora nei documenti di gara relativi ai lavori di costruzione delle amministrazioni rientranti nell'ambito della Legge n. 4734, esclusi dall'applicazione della suddetta Legge, venga fatto rinvio alle disposizioni del presente Capitolato generale, si applica il presente Capitolato generale.”

2. Le “Definizioni” contenute nel Capitolato generale per i lavori di costruzione sono state aggiornate. Di conseguenza, le definizioni di “Indice” e “Sottoindice” sono state rinnovate:

• "Indice": indice generale dei prezzi alla produzione interna del TÜİK,

• "Sottoindice": è stato modificato nel salario minimo lordo per la manodopera e nei dati settoriali Yİ-ÜFE per gli altri fattori produttivi.

3. Al secondo comma dell'articolo 6 del Capitolato generale per i lavori di costruzione sono state aggiunte le seguenti frasi: “Qualora sussista un impedimento giuridico, amministrativo, tecnico o materiale, non imputabile all'appaltatore, che impedisca a quest'ultimo di iniziare i lavori, si procede alla consegna del sito, a condizione che tale situazione sia indicata nel verbale di consegna del sito da redigere. Tuttavia, in tal caso, sebbene il termine di esecuzione dei lavori abbia iniziato a decorrere, i lavori si considerano sospesi. La stazione appaltante dispone la ripresa dei lavori entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla cessazione della circostanza che ne impediva l'inizio. Nei casi in cui, ai sensi del presente articolo, il termine di esecuzione dei lavori inizi a decorrere senza che sia stata effettuata la consegna materiale del sito, il periodo intercorso tra la redazione del verbale e la consegna materiale del sito viene aggiunto al termine di esecuzione dei lavori. L'appaltatore adempie agli obblighi connessi alla consegna del sito successivamente alla consegna materiale dello stesso.”

4. Al primo comma dell'articolo 9 del Capitolato generale per i lavori di costruzione è stata aggiunta la seguente frase: “Per i lavori oggetto di accettazione provvisoria parziale relativamente a parti completate e idonee all'uso autonomo, viene stipulata, per tali parti, un'assicurazione comprendente la copertura del periodo di manutenzione esteso. In caso di accettazione definitiva parziale, l'assicurazione comprendente la copertura del periodo di manutenzione esteso stipulata per tali parti viene cessata.”

5. All'articolo 11 del Capitolato generale per i lavori di costruzione, compreso il relativo titolo, sono state apportate le seguenti modifiche;

“Preparazione e consegna dei progetti esecutivi

Articolo 11- (1) Per i lavori messi a gara sulla base del progetto preliminare e/o definitivo, di norma il progetto esecutivo è predisposto o fatto predisporre dalla stazione appaltante, a condizione che non sia in contrasto con i progetti preliminari e/o definitivi, e tale progetto viene consegnato all'appaltatore in allegato a una comunicazione scritta almeno quindici giorni prima dell'inizio delle lavorazioni da eseguire secondo il cronoprogramma dei lavori.

(2) Può essere richiesto anche che i progetti esecutivi siano predisposti dall'appaltatore. In tal caso si applicano i seguenti principi:

a) I progetti esecutivi, i calcoli ecc. che devono essere predisposti dall'appaltatore sono elaborati in conformità alle condizioni indicate nel contratto e nei relativi allegati, ai progetti preliminari/definitivi, alle istruzioni e ai principi forniti dalla stazione appaltante, nonché alle regole della tecnica e dell'arte, in modo da non compromettere il cronoprogramma dei lavori, e comprendono tutte le misure e i dettagli che si renderanno necessari in fase di esecuzione.

b) Durante la predisposizione dei progetti esecutivi, qualora siano possibili diverse opzioni, l'appaltatore predispone e presenta alla stazione appaltante i progetti, i calcoli e le altre informazioni e relazioni necessarie che illustrano tali opzioni, al fine di consentire l'effettuazione della scelta.

c) Qualora la stazione appaltante ritenga necessario apportare modifiche ai progetti esecutivi predisposti dall'appaltatore e/o ritenga insufficienti le informazioni fornite, i progetti vengono restituiti all'appaltatore affinché siano resi conformi a quanto richiesto, mediante l'apporto delle modifiche richieste ai progetti e alle relative relazioni e/o l'integrazione delle informazioni mancanti. La stazione appaltante può, se lo desidera, apportare direttamente modifiche ai progetti.

ç) Qualora, durante la procedura di approvazione, la stazione appaltante rilevi errori e carenze nel progetto e nei relativi allegati, l'appaltatore è tenuto a correggerli, su istruzione scritta della stazione appaltante ed entro il termine concesso, senza richiedere il pagamento di alcun corrispettivo aggiuntivo.

d) Salvo diversa disposizione del contratto o dei relativi allegati, i progetti e le relative relazioni presentati dall'appaltatore alla stazione appaltante vengono restituiti all'appaltatore, entro un mese dalla data della loro presentazione, approvati senza modifiche, oppure con le modifiche ritenute necessarie, oppure subordinatamente all'integrazione delle carenze. In caso di ritardo al riguardo, l'appaltatore acquisisce il diritto alla proroga del termine di esecuzione dei lavori per un periodo pari a tale ritardo.

e) L'appaltatore è responsabile delle perdite di tempo e dei ritardi derivanti dalla mancata presentazione alla stazione appaltante, entro le date stabilite, dei progetti e dei calcoli da lui predisposti oppure dalla restituzione, senza approvazione da parte della stazione appaltante, dei progetti e dei calcoli presentati, a causa di errori e carenze.

f) L'appaltatore è responsabile degli errori e delle carenze dei progetti e dei calcoli da lui predisposti, nonché di tutte le relative conseguenze. Il fatto che i progetti siano stati esaminati e approvati dalla stazione appaltante non esonera l'appaltatore da tale responsabilità.

(3) Nei contratti misti, le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano anche alle parti dei lavori per le quali sono state richieste offerte a prezzi unitari.

(4) Salvo diversa indicazione nei documenti di gara, per i servizi di ingegneria necessari alla predisposizione del progetto e del progetto stesso, quali rilievi cartografici, indagini geotecniche e sondaggi, l'appaltatore viene remunerato sulla base dei prezzi unitari.

(5) Indipendentemente dal fatto che i progetti esecutivi siano stati forniti dalla stazione appaltante o predisposti dall'appaltatore e approvati dalla stazione appaltante, i progetti finali, comprensivi delle modifiche apportate durante l'esecuzione e rappresentativi dello stato finale dei lavori, sono predisposti gratuitamente dall'appaltatore e consegnati alla stazione appaltante unitamente alla domanda relativa all'effettuazione dell'accettazione provvisoria dei lavori.” 

6. Il secondo comma dell'articolo 12 del Capitolato generale per i lavori di costruzione “(2) Non possono essere avviate le parti dei lavori a prezzi unitari per le quali non esista un progetto esecutivo approvato. In caso contrario, la responsabilità incombe alla parte che ha agito in violazione della presente disposizione.” è stato modificato in tal senso.  L'espressione contenuta nel quarto comma “la richiesta dell'appaltatore relativa al termine a tale riguardo viene altresì presa in considerazione dalla stazione appaltante.” è stata sostituita da “viene concessa una proroga dei termini calcolando il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori oggetto della modifica.”,

al sesto comma, dopo l'espressione “le proprie osservazioni”, è stata aggiunta l'espressione “entro 15 giorni dalla data della notifica o comunicazione” e allo stesso articolo è stato aggiunto il comma “(7) Qualora nei progetti esecutivi contenuti nei documenti di gara o nei relativi allegati siano riportati dettagli relativi alla realizzazione di una lavorazione, ma sul progetto sia presente una nota/indicazione secondo cui tale lavorazione non sarà eseguita, prevale la suddetta nota/indicazione.”.

7. L'espressione “penale pari al %10 della penale per ritardo”, contenuta nel primo comma dell'articolo 17 delle Condizioni Generali per i Lavori di Costruzione, è stata sostituita con “penale per ritardo” e l'espressione “e purché sia ritenuto necessario dalla stazione appaltante”, contenuta nel settimo comma dello stesso articolo, è stata abrogata.

8. Nel terzo comma dell'articolo 19 delle Condizioni Generali per i Lavori di Costruzione, dopo l'espressione “per,” è stata aggiunta l'espressione “predisporrà, conformemente al programma dei lavori, ogni tipo di macchinario, mezzo e impianto ausiliario,” e il sesto comma dello stesso articolo;

“(6) L'appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante, unitamente alla Comunicazione del Personale Tecnico, i nominativi e i documenti (diploma, certificato di iscrizione all'ordine professionale, dichiarazione d'impegno rilasciata da un notaio) del personale tecnico che, in base al contratto, deve essere presente sul luogo di lavoro fin dall'inizio dei lavori conformemente al programma dei lavori, entro dieci giorni dalla data in cui il programma dei lavori approvato è stato notificato all'appaltatore. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche su tale personale, la stazione appaltante comunica all'appaltatore entro dieci giorni se lo accetta o meno. Qualora la stazione appaltante non effettui alcuna comunicazione entro tale termine, il personale tecnico indicato nella Comunicazione del Personale Tecnico si considera accettato. In caso di mancata o incompleta comunicazione del personale tecnico oppure di mancata presentazione alla stazione appaltante, entro il termine previsto, di una qualsiasi delle informazioni e dei documenti relativi al personale tecnico comunicato, si considera che il personale in questione non sia presente sul luogo di lavoro e si applicano le penali giornaliere previste dal contratto per ciascun membro del personale tecnico non comunicato secondo la procedura prescritta. Fino a quando non sarà effettuata una regolare comunicazione del personale tecnico, non potrà essere eseguita alcuna lavorazione.” è stato modificato come sopra.
9. Il sesto comma dell'articolo 21 delle Condizioni Generali per i Lavori di Costruzione;   

“(6) Qualora sia determinato, ai sensi dell'articolo 22, un nuovo prezzo unitario per una voce di lavoro il cui prezzo unitario non è previsto nel contratto, nel calcolo volto a stabilire se l'aumento dei lavori rientri nei limiti di legge;

a) Per i lavori per i quali è previsto il calcolo della revisione prezzi, con riferimento al mese in cui ricade la data della gara per tale voce di lavoro,

b) Per i lavori per i quali non è previsto il calcolo della revisione prezzi,

1) qualora la modifica del progetto sia effettuata prima della data di ultimazione dei lavori prevista dal contratto, con riferimento al mese in cui ricade la data di approvazione della modifica del progetto per tale voce di lavoro,

2) qualora la modifica del progetto sia effettuata dopo la data di ultimazione dei lavori prevista dal contratto, il prezzo unitario determinato per tale voce di lavoro con riferimento al mese in cui ricade la data di approvazione della modifica del progetto viene ricondotto alla data di ultimazione dei lavori mediante il coefficiente ottenuto dividendo l'indice relativo allo stesso mese per l'indice relativo al mese in cui ricade la data di ultimazione dei lavori prevista dal contratto,

e si assume come riferimento il nuovo prezzo unitario così determinato.” è stato modificato come sopra.

10. L'articolo 22 delle Condizioni Generali per i Lavori di Costruzione è stato modificato come segue;

“Articolo 22- (1) Nei casi in cui ricorrano le condizioni per la modifica del progetto indicate nel quarto comma dell'articolo 12, i prezzi unitari delle nuove voci di lavoro e/o dei nuovi gruppi di lavori che, durante l'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante ritenga necessario far eseguire e il cui prezzo non sia stato indicato nei documenti di gara e/o nell'ambito dell'offerta, nonché i prezzi unitari relativi ai corrispettivi dei lavori aggiuntivi da far eseguire nell'ambito del contratto ai sensi dell'articolo 21, sono determinati congiuntamente con l'appaltatore secondo le procedure di seguito indicate. I corrispettivi dei lavori aggiuntivi da calcolare in tal modo sono pagati all'appaltatore, nei contratti a prezzi unitari, sulla base dei nuovi prezzi unitari e, nei contratti a corpo chiavi in mano, sulla base delle percentuali di avanzamento determinate in funzione dell'importo dell'aumento calcolato secondo i nuovi prezzi unitari.

(2) A condizione che la definizione, la descrizione e le condizioni di esecuzione della voce di lavoro/del gruppo di lavori per cui deve essere determinato il prezzo unitario siano stabilite dalla stazione appaltante, si utilizza una delle analisi elaborate secondo il seguente ordine, in base alla natura della voce di lavoro o del gruppo di lavori:

a) Analisi da elaborare tenendo conto delle analisi relative a voci/gruppi di lavori analoghi alla nuova voce/al nuovo gruppo di lavori, utilizzate dall'appaltatore per determinare i propri prezzi unitari/la propria offerta e presentate alla stazione appaltante nell'ambito delle giustificazioni dell'offerta anormalmente bassa.

b) Analisi da elaborare tenendo conto delle analisi disponibili presso la stazione appaltante o altre stazioni appaltanti e analoghe alla nuova voce/al nuovo gruppo di lavori.

c) Analisi da elaborare tenendo conto delle analisi dei costi relative alle voci/ai gruppi di lavori emersi nei contratti riguardanti lavori di costruzione precedentemente realizzati dalla stazione appaltante che indice la gara e di natura analoga ai lavori oggetto della gara.

ç) Analisi da elaborare sulla base delle quantità di materiali, delle ore di lavoro degli operai e dei macchinari nonché di tutti gli altri fattori produttivi, da determinare mediante registrazioni delle presenze e delle attività effettuate durante l'esecuzione della nuova voce/del nuovo gruppo di lavori.

(3) In funzione della natura della voce di lavoro o del gruppo di lavori e nel rispetto del principio dell'uso efficiente delle risorse, alle analisi di cui sopra possono essere applicati uno, alcuni o tutti i seguenti prezzi correnti:

a) Per i lavori per i quali è prevista la revisione prezzi;

1) Se disponibili, si utilizzano i prezzi correnti dell'offerta presentati dall'appaltatore alla stazione appaltante nell'ambito delle giustificazioni dell'offerta anormalmente bassa.

2) I prezzi correnti pubblicati da enti o organismi pubblici nell'anno in cui si è svolta la gara sono utilizzati dopo essere stati aggiornati mediante il coefficiente ottenuto dividendo il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data della gara per il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data di pubblicazione dei prezzi correnti. Qualora non sia possibile determinare il sottoindice, si utilizza l'indice. Qualora i prezzi correnti siano aggiornati e pubblicati più volte nel corso dell'anno in cui si è svolta la gara, si assumono come riferimento gli ultimi prezzi correnti pubblicati prima della data della gara.

3) Qualora nell'anno in cui si è svolta la gara non sia disponibile un prezzo corrente pubblicato da enti o organismi pubblici, ma tale prezzo corrente venga pubblicato dopo la data della gara, il prezzo corrente pubblicato viene utilizzato dopo essere stato ridotto mediante il coefficiente ottenuto dividendo il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data della sua prima pubblicazione per il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data della gara. Qualora non sia possibile determinare il sottoindice, si utilizza l'indice.

4) I prezzi correnti emersi nei contratti riguardanti lavori di costruzione precedentemente realizzati dalla stazione appaltante che indice la gara e di natura analoga ai lavori oggetto della gara sono utilizzati dopo essere stati aggiornati mediante il coefficiente ottenuto dividendo il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data della gara dei lavori per i quali deve essere effettuato il calcolo del nuovo prezzo per il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data della gara dei lavori di costruzione di natura analoga. Qualora non sia possibile determinare il sottoindice, si utilizza l'indice.

5) Previa accettazione da parte della stazione appaltante, i prezzi correnti locali approvati dalla camera di commercio e/o dell'industria sono utilizzati dopo essere stati ridotti mediante il coefficiente ottenuto dividendo il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data di approvazione della modifica del progetto per il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data della gara. Qualora non sia possibile determinare il sottoindice, si utilizza l'indice.

b) Per i lavori per i quali non è prevista la revisione prezzi;

1) Se disponibili, i prezzi correnti dell'offerta presentati dall'appaltatore alla stazione appaltante nell'ambito delle giustificazioni dell'offerta anormalmente bassa sono utilizzati dopo essere stati aggiornati mediante il coefficiente ottenuto dividendo il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data di approvazione della modifica del progetto per il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data della gara. Qualora non sia possibile determinare il sottoindice, si utilizza l'indice.

2) I prezzi correnti pubblicati da enti o organismi pubblici nell'anno in cui ricade la data di approvazione della modifica del progetto sono utilizzati dopo essere stati aggiornati mediante il coefficiente ottenuto dividendo il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data di approvazione della modifica del progetto per il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data di pubblicazione dei prezzi correnti. Qualora non sia possibile determinare il sottoindice, si utilizza l'indice. Qualora i prezzi correnti siano aggiornati e pubblicati più volte nel corso dell'anno in cui è stata approvata la modifica del progetto, si assumono come riferimento gli ultimi prezzi correnti pubblicati prima della data di approvazione della modifica del progetto.

3) I prezzi correnti emersi nei contratti riguardanti lavori di costruzione precedentemente realizzati dalla stazione appaltante che indice la gara e di natura analoga ai lavori oggetto della gara sono utilizzati dopo essere stati aggiornati mediante il coefficiente ottenuto dividendo il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data di approvazione della modifica del progetto dei lavori per i quali deve essere effettuato il calcolo del nuovo prezzo per il sottoindice relativo al mese in cui ricade la data della gara dei lavori di costruzione di natura analoga. Qualora non sia possibile determinare il sottoindice, si utilizza l'indice.

4) Previa accettazione da parte della stazione appaltante, si utilizzano i prezzi correnti locali relativi al mese in cui ricade la data di approvazione della modifica del progetto e approvati dalla camera di commercio e/o dell'industria.

(4) Nel calcolo del nuovo prezzo, qualora il contratto preveda un'aliquota di utile e spese generali prestabilita per le analisi dei nuovi prezzi unitari, si tiene conto di tale aliquota. Qualora il contratto non stabilisca un'aliquota al riguardo, all'importo dell'analisi elaborata, al netto dell'utile e delle spese generali, si aggiunge, oltre all'utile dell'appaltatore nella misura del %10, una quota di spese generali nella misura concordata dalla stazione appaltante e dall'appaltatore, fino al %15.

(5) Qualora l'aliquota di utile e spese generali non sia stata prestabilita nel contratto;

a) Qualora nell'ambito dell'offerta dell'appaltatore sia presente una voce di lavoro analoga alla nuova voce di lavoro, il nuovo prezzo unitario calcolato ai sensi dei commi precedenti non può superare l'importo ottenuto moltiplicando il rapporto tra il prezzo unitario offerto dall'appaltatore per la voce di lavoro analoga e il prezzo unitario calcolato dalla stazione appaltante per la stessa voce di lavoro utilizzando anche l'analisi ufficiale e i prezzi correnti aggiornati ai sensi del terzo comma (senza superare il %90) per il prezzo unitario calcolato utilizzando anche l'analisi ufficiale relativa alla nuova voce di lavoro e i prezzi correnti aggiornati ai sensi del terzo comma.

b) Qualora nell'ambito dell'offerta dell'appaltatore non sia presente una voce di lavoro analoga alla nuova voce di lavoro, il nuovo prezzo unitario calcolato ai sensi dei commi precedenti non può superare il %90 del prezzo unitario calcolato utilizzando anche l'analisi ufficiale relativa alla nuova voce di lavoro e i prezzi correnti aggiornati ai sensi del terzo comma.

(6) Di norma, il nuovo prezzo è determinato congiuntamente all’appaltatore, secondo le procedure sopra indicate, entro trenta giorni dalla data di approvazione della modifica del progetto e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’esecuzione della nuova voce di lavoro. Entro lo stesso termine, il verbale redatto è sottoposto all’approvazione della stazione appaltante e diviene valido con tale approvazione. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo con l’appaltatore sulla determinazione del nuovo prezzo, le parti redigono un verbale di disaccordo senza che il verbale relativo al prezzo sia approvato dalla stazione appaltante, e la controversia è deferita dalla stazione appaltante entro dieci giorni al Consiglio superiore dei lavori pubblici, conformemente alle procedure e ai principi stabiliti dal medesimo Consiglio. Il prezzo determinato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici deve essere obbligatoriamente accettato da entrambe le parti. L’appaltatore è tenuto a proseguire i lavori sulla base del prezzo provvisorio determinato dalla stazione appaltante senza attendere la decisione del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla controversia relativa al prezzo.

(7) Qualora lo ritenga opportuno, nei casi in cui, a causa di circostanze impreviste, sia necessario un aumento dei lavori che resti nell’ambito del progetto posto a base del contratto, la stazione appaltante può affidare a un altro soggetto un lavoro che sia possibile far eseguire anche da un appaltatore distinto; per tale motivo l’appaltatore non può avanzare alcuna pretesa.

(8) Nei casi in cui si verifichi una riduzione dei lavori in conseguenza di una modifica del progetto effettuata ai sensi del quarto comma dell’articolo 12, per il calcolo del prezzo delle lavorazioni comprese nella riduzione si applicano le disposizioni del presente articolo relative alla determinazione del nuovo prezzo.”

11. L’ottavo comma dell’articolo 29 delle Condizioni generali per i lavori di costruzione;  

“(8) Le comunicazioni scritte non effettuate tempestivamente non sono prese in considerazione e, decorso il termine per la presentazione della domanda, l’appaltatore non può richiedere una proroga dei termini. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore persista, si considera che il termine per la presentazione della domanda continui a decorrere. La comunicazione effettuata durante il perdurare della causa di forza maggiore può essere presa in considerazione con effetto a partire dai venti giorni antecedenti la data della comunicazione.” è stato modificato come sopra.

12. Il titolo dell’articolo 30 delle Condizioni generali per i lavori di costruzione è stato modificato in “Condizioni di utilizzo delle cave di materiali e modifiche delle cave, dei luoghi di deposito e dei percorsi” . Il terzo comma del medesimo articolo è stato modificato come segue: “(3) Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, sorga la necessità di modificare le cave, i luoghi di deposito o i percorsi di accesso agli stessi previsti dal contratto e dai relativi allegati, l’appaltatore utilizza le cave, i depositi o il percorso di accesso modificati. In tal caso, assumendo come riferimento la data di approvazione del verbale relativo alla modifica, per le voci di lavoro interessate dalla modifica viene determinato un nuovo prezzo ai sensi dell’articolo 22.”

13. La seconda e la terza frase del primo comma dell’articolo 31 delle Condizioni generali per i lavori di costruzione sono state modificate come segue: “Tali lavori di demolizione devono essere obbligatoriamente inclusi nei progetti esecutivi per i contratti a forfait chiavi in mano e nel prospetto dell’offerta per i contratti a prezzi unitari. Durante l’esecuzione del contratto, il corrispettivo dei lavori di demolizione da eseguire qualora la stazione appaltante li ritenga successivamente necessari è determinato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 22 ed è corrisposto all’appaltatore.” 

14. La lettera (a) del quarto comma dell’articolo 39 delle Condizioni generali per i lavori di costruzione è stata modificata come segue: “a) I rapporti provvisori sullo stato di avanzamento (SAL) sono redatti, su richiesta dell’appaltatore, entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Qualora l’appaltatore non presenti la richiesta, la stazione appaltante redige unilateralmente lo stato di avanzamento entro lo stesso mese. Per i lavori eseguiti nell’ambito di contratti che non si estendono agli anni successivi, l’ultimo rapporto sullo stato di avanzamento è redatto il ventesimo giorno del mese coincidente con la fine dell’esercizio finanziario.”  

Alla lettera (d), l’espressione “firmato da entrambe le parti” è stata sostituita con “firmato dal responsabile del controllo dei lavori e dall’appaltatore”,

la lettera (e) è stata riformulata come segue: “e) L’appaltatore è tenuto a comunicare mediante istanza, al più tardi entro la data di consegna alla stazione appaltante dei conteggi definitivi, le proprie contestazioni relative allo stato di avanzamento provvisorio o alle rettifiche che possono essere apportate al rapporto sullo stato di avanzamento dopo la sua sottoscrizione e fino al completamento della procedura di liquidazione.”,

alla lettera (f), dopo l’espressione “dopo l’approvazione” è stata aggiunta l’espressione “successivo alla data di approvazione”, l’espressione “Da tale data” contenuta nella medesima lettera è stata sostituita con “Dalla data di liquidazione” e al medesimo comma è stata aggiunta la seguente lettera:  “h) Dopo il collaudo provvisorio della parte relativa ai lavori di costruzione di un contratto stipulato per lavori di costruzione e per la gestione dell’impianto realizzato, affidati congiuntamente mediante gara in ragione del collegamento naturale tra gli stessi, per tale parte può essere redatto un rapporto provvisorio supplementare sullo stato di avanzamento ai sensi della lettera (ğ). Le disposizioni delle presenti Condizioni generali non si applicano ai pagamenti degli stati di avanzamento relativi al periodo di gestione oggetto dell’appalto di servizi.”

15. Nel nono comma dell’articolo 40 delle Condizioni generali per i lavori di costruzione, l’espressione “nel quadro delle procedure di cui all’articolo 39” è stata sostituita con “entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui le modifiche gli sono state notificate”.

16. Il nono comma dell’articolo 47 delle Condizioni generali per i lavori di costruzione è stato modificato come segue: “(9) Affinché una calamità naturale, uno sciopero legittimo, un’epidemia generale, la dichiarazione di mobilitazione parziale o generale e, ove necessario, altri casi analoghi da determinare da parte dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) siano riconosciuti dalla stazione appaltante come cause di forza maggiore e comportino la risoluzione del contratto, è necessario che tali circostanze non derivino da una colpa imputabile all’appaltatore, siano tali da impedire l’adempimento dell’obbligazione, l’appaltatore non sia stato in grado di rimuovere tale impedimento, ne dia comunicazione scritta alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la causa di forza maggiore e la circostanza sia documentata dalle autorità competenti. Le comunicazioni scritte non effettuate tempestivamente non sono prese in considerazione e, decorso il termine per la presentazione della domanda, l’appaltatore non può richiedere la risoluzione del contratto. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore persista, si considera che il termine per la presentazione della domanda continui a decorrere. La comunicazione effettuata durante il perdurare della causa di forza maggiore può essere presa in considerazione con effetto a partire dai venti giorni antecedenti la data della comunicazione. In tal caso, il conteggio è liquidato secondo le disposizioni generali e sono restituite la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive supplementari.”

17. Nel terzo comma dell’articolo 48 delle Condizioni generali per i lavori di costruzione , l’espressione “all’anno” è stata sostituita con “al mese”. Nel quinto comma del medesimo articolo, l’espressione “in un anno” è stata sostituita con “in un mese”.

18. L’ultima frase del primo comma dell’articolo 50 delle Condizioni generali per i lavori di costruzione è stata abrogata.

Può consultare i dettagli della modifica normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale tramite il seguente link. 
resmigazete.gov.tr

(Può contattare Kılıç Hukuk ve Danışmanlık in merito alle modifiche.) 30.07.2025

 

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