L’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia ha pubblicato una nuova decisione del Consiglio sugli atti o comportamenti che influenzano la concorrenza o la decisione di aggiudicazione
05 marzo 2026
L’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia ha adottato una rilevante disciplina sugli atti e comportamenti che influenzano la concorrenza o l’aggiudicazione. La prassi introdotta dalla decisione del Consiglio del 03.09.2025, n. 2025/DK.D-310, è stata riesaminata dopo la sospensione disposta dalla 13ª Sezione del Consiglio di Stato. La pronuncia attribuisce alla stazione appaltante o al Ministero competente la valutazione, nel caso concreto, degli atti e comportamenti vietati dall’articolo 17 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici. In conformità alla pronuncia, l’Autorità ha adottato la decisione regolatoria del Consiglio del 25.02.2026, n. 2026/DK.D-66, annullando la decisione n. 2025/DK.D-310. La nuova disciplina, la concorrenza
L’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia ha pubblicato una nuova decisione del Consiglio sugli atti o comportamenti che influenzano la concorrenza o la decisione di aggiudicazione!
A) SPIEGAZIONI:
1. Come noto, l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia aveva adottato la decisione del Consiglio del 03.09.2025, n. 2025/DK.D-310, relativa alle gare nelle quali la garanzia provvisoria era presentata in denaro e alle gare nelle quali le offerte erano presentate di comune accordo, stabilendo una determinata prossimità tra gli importi delle offerte degli offerenti e il valore stimato dell’appalto e/o gli importi delle altre offerte.
2. Tuttavia, a seguito dei ricorsi proposti contro la decisione del Consiglio a causa dei problemi da essa introdotti, la 13ª Sezione del Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dell’esecuzione di tale decisione, affermando, in sintesi, quanto segue: “è stato precisato che la competenza a valutare se gli atti compiuti nella gara concreta violino le lettere (a) e (b) del primo comma dell’articolo 17 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, quale norma astratta, spetta, ai sensi dell’articolo 58 della suddetta Legge, alla stazione appaltante che ha svolto la gara o al Ministero competente.” Su tale fondamento è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione del Consiglio in questione.
3. Dopo la decisione di sospensione dell’esecuzione adottata dalla 13ª Sezione del Consiglio di Stato, l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia ha adottato la decisione regolatoria del Consiglio del 25/02/2026, n. 2026/DK.D-66, annullando la “Decisione sugli appalti pubblici del 03/09/2025, n. 2025/DK.D-310, relativa agli atti o comportamenti che influenzano la concorrenza o la decisione di aggiudicazione”.
B) VALUTAZIONE E CONCLUSIONE
1. Qualora le autorità competenti accertino, mediante prove concrete, atti o comportamenti che richiedono l’applicazione della sanzione di interdizione dalla partecipazione alle gare, è obbligatorio applicare le sanzioni previste dalla normativa sugli appalti.
2. Tuttavia, negli accertamenti svolti dalle stazioni appaltanti, oltre a rispettare il principio di uguaglianza e ad agire con obiettività, occorre anche verificare se ricorrano le condizioni relative all’esistenza dell’atto o comportamento vietato rientrante nella definizione del reato prevista dalla Legge n. 4734, alla commissione del reato da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di gara e alla presenza di prove solide dell’avvenuta commissione del reato. Anche tali condizioni devono essere prese in considerazione.
3. In conclusione, affinché anche gli offerenti non subiscano perdite di diritti e non incorrano in sanzioni durante la procedura di gara, è importante che agiscano in conformità alle disposizioni normative nel corso della procedura.