La Corte costituzionale annulla la disposizione che esclude «in ogni caso» il rimborso del contributo all’Autorità riscosso dall’appaltatore nella misura di cinque diecimillesimi dell’importo contrattuale
23 giugno 2025
1) Come noto, l’articolo 53 della legge n. 4734, intitolato “Autorità per gli appalti pubblici della Turchia”, dispone: “j) Le entrate dell’Autorità sono le seguenti: 1) Per i contratti relativi alle gare svolte ai sensi della presente legge, il cui importo superi cento miliardi di lire turche (cinque milioni trecentotrentaseimila seicentoquarantacinque lire turche)*, cinque diecimillesimi dell’importo contrattuale da riscuotere dall’appaltatore (Le stazioni appaltanti e i notai devono verificare, al momento della firma dei contratti, che l’appaltatore abbia versato tale somma sui conti dell’Autorità.)
Come noto, l’articolo 53 della legge n. 4734, intitolato “Autorità per gli appalti pubblici della Turchia”, dispone:
“j) Le entrate dell’Autorità sono le seguenti:
1) Per i contratti da stipulare relativi alle gare svolte ai sensi della presente legge, il cui importo superi cento miliardi di lire turche (cinque milioni trecentotrentaseimila seicentoquarantacinque lire turche)*, cinque diecimillesimi dell’importo contrattuale da riscuotere dall’appaltatore (Le stazioni appaltanti e i notai devono verificare, al momento della firma dei contratti, che l’appaltatore abbia versato tale somma sui conti dell’Autorità.)
…
(Paragrafo aggiunto: 16/11/2022-7421/11 md.) L’importo riscosso ai sensi del punto (1) del presente comma non è rimborsabile in nessun caso.” Questa è la disposizione vigente.
2) Ai sensi di tale disposizione, per i contratti da stipulare relativi alle gare svolte ai sensi della legge n. 4734, il cui importo superi la soglia fissata annualmente dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (per il 2025 tale soglia è pari a 5.336.645 lire turche), gli appaltatori devono versare sui conti dell’Autorità una somma pari a cinque diecimillesimi dell’importo contrattuale, mentre le stazioni appaltanti e i notai devono verificare, al momento della firma dei contratti, che tale somma sia stata versata sui conti dell’Autorità.
D’altra parte, l’importo riscosso non veniva rimborsato in nessun caso.
3) Con la decisione della Corte costituzionale del 22.04.2025, E: 2025/29, K: 2025/102, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 23 Haziran 2025, n. 32935, è stata annullata la disposizione contenuta nell’articolo 53 della legge n. 4734:
“(Paragrafo aggiunto: 16/11/2022-7421/11 md.) L’importo riscosso ai sensi del punto (1) del presente comma non è rimborsabile in nessun caso.”
4) L’annullamento entrerà in vigore nove mesi dopo il 23.06.2025, data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
5) La suddetta decisione della Corte costituzionale
“resmigazete.gov.tr” è consultabile a questo indirizzo.
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