Modificata la Legge n. 4734 sugli appalti pubblici: deroghe e disciplina della reciprocità
31 luglio 2026
Con la disposizione del 31 Temmuz 2026 è stato modificato l’articolo 3 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, relativo alle deroghe, ed è stato aggiunto l’Articolo aggiuntivo 13 sulla reciprocità negli appalti pubblici. La nuova disciplina consente, a determinate condizioni, di applicare anche agli offerenti degli Stati membri dell’UE e ai beni di origine UE i diritti e i vantaggi riconosciuti agli offerenti nazionali e ai beni nazionali.
La Legge n. 4734 sugli appalti pubblici è stata modificata dalla legge numero 7590 “Legge recante modifiche ad alcune leggi e ad alcuni decreti aventi forza di legge” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.07.2026, numero 33326. Le modifiche sono entrate in vigore alla data di pubblicazione.
LE MODIFICHE APPORTATE SONO LE SEGUENTI:
1) Alla lettera (g) del primo comma dell’articolo 3 della Legge, intitolato “Deroghe”, è stata aggiunta, prima dell’espressione “dell’articolo 2”, l’espressione “Ad esclusione delle aziende delle stazioni appaltanti ricomprese nel loro bilancio”.
Con l’aggiunta di tale espressione, il nuovo testo della lettera (g) è il seguente:
“g) (Espressione aggiunta: 24/7/2026-7590/12 md.) Ad esclusione delle aziende delle stazioni appaltanti ricomprese nel loro bilancio gli acquisti di beni o servizi effettuati dagli enti elencati alle lettere (b) e (d) del primo comma dell’articolo 2, nell’ambito delle loro attività commerciali e industriali, per soddisfare esigenze direttamente connesse alla produzione di beni e servizi o alle loro attività principali, il cui valore stimato dell’appalto e il cui importo contrattuale non superino duemilatrecento miliardi di lire turche (centocinquantasei milioni settecentododicimila cinquecentotrentasei lire turche)*, ad esclusione di quelli finanziati mediante garanzia del Tesoro o mediante trasferimento diretto dallo stanziamento di bilancio destinato ai trasferimenti,” è così formulato.
2) Alla Legge è stato aggiunto il seguente articolo aggiuntivo.
“Reciprocità negli appalti pubblici
ARTICOLO AGGIUNTIVO 13- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a riconoscere, parzialmente o integralmente, secondo il paese e/o il prodotto e nel rispetto dei principi di reciprocità, anche agli offerenti stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, ai beni di origine dell’Unione europea e agli offerenti che propongono tali beni, i diritti e i vantaggi riconosciuti agli offerenti nazionali, ai beni nazionali e agli offerenti che propongono tali beni negli acquisti rientranti nell’ambito di applicazione della presente Legge e di altre leggi.”
Dal suddetto Articolo aggiuntivo si desume che esso troverà applicazione qualora il Presidente della Repubblica adotti una disposizione in materia.
Zehra ÇENGEL YAVAŞ
Ufficio Kılıç Hukuk ve Danışmanlık
Redattrice delle pubblicazioni giuridiche
Per maggiori informazioni, contatti l’UFFICIO KILIÇ HUKUK ve DANIŞMANLIK: İletisim