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Kılıç Hukuk

Nuova decisione dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) sulle misure di risparmio: nelle gare non potranno essere richiesti veicoli, macchinari e attrezzature estranei all’oggetto dell’appalto

28 maggio 2024

1. Come noto, nella Gazzetta ufficiale del 17 Mayıs 2024, numero 32549, era stata pubblicata la Circolare della Presidenza della Repubblica numero 2024/7 relativa alle misure di risparmio.

     1. Come noto, nella Gazzetta ufficiale del 17 Mayıs 2024, numero 32549, era stata pubblicata la Circolare della Presidenza della Repubblica numero 2024/7 relativa alle misure di risparmio.

     2. La Circolare prevedeva che “nei capitolati di gara e nei contratti non potessero essere inclusi elementi estranei all’oggetto dell’acquisto o dei lavori, quali la fornitura di veicoli, macchinari e attrezzature destinati all’utilizzo da parte della stazione appaltante”  e  precisava che tutte le gare per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, per le quali gli enti e gli organismi pubblici non avessero ancora sottoscritto il contratto alla data di pubblicazione della Circolare, sarebbero state riesaminate e che quelle non conformi alle disposizioni della Circolare sarebbero state annullate.

     3. In tale ambito, l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) ha adottato in materia la decisione regolatoria del Consiglio del 27/05/2024, numero 2024/DK.D-91. Secondo tale decisione;

  • Nel capitolato amministrativo, nello schema di contratto, nelle specifiche tecniche comprendenti anche il progetto dei lavori e negli altri documenti e informazioni necessari, comprese le descrizioni dei prezzi unitari, ossia nei documenti di gara delle procedure previste nell’ambito della legge numero 4734, non saranno inserite disposizioni che impongano all’appaltatore di fornire veicoli, macchinari e attrezzature estranei all’oggetto dell’acquisto o dei lavori, destinati all’utilizzo da parte della stazione appaltante per il controllo, il monitoraggio e finalità analoghe relative alle prestazioni contrattuali (veicoli da utilizzare per attività quali la supervisione e i servizi di rappresentanza istituzionale, computer, telefoni, tablet, ecc.).
  • Per le gare in corso i cui documenti di gara contengano disposizioni che prevedono la fornitura, da parte dell’appaltatore, di veicoli, macchinari e attrezzature estranei all’oggetto dell’acquisto o dei lavori, destinati all’utilizzo da parte della stazione appaltante per il controllo, il monitoraggio e finalità analoghe relative alle prestazioni contrattuali;

-Se è possibile adottare un addendum,  tali disposizioni saranno eliminate dai documenti di gara mediante un addendum redatto ai sensi dell’articolo 29 della legge numero 4734,

- Qualora non sia possibile adottare un addendum, sarà disposto l’annullamento della gara ai sensi della suddetta Circolare.

4. D’altra parte, pur non essendo previsto nella decisione regolatoria del Consiglio,  dalla Circolare si desume che anche negli acquisti e nelle gare rientranti nelle eccezioni  non debbano essere inserite disposizioni che prevedano la fornitura, da parte dell’appaltatore, di veicoli, macchinari e attrezzature estranei all’oggetto dell’acquisto o dei lavori, destinati all’utilizzo da parte della stazione appaltante.

5. Poiché la decisione regolatoria del Consiglio adottata nell’ambito della Circolare riguarda il periodo successivo alla data di pubblicazione della Circolare, essa non avrà alcun effetto sulle gare per le quali il contratto sia già stato sottoscritto   .

 (Per informazioni dettagliate, contatti lo studio legale Kılıç Hukuk.)

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