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Kılıç Hukuk

Possibilità di richiedere all’appaltatore le spese assicurative in caso di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante

10 marzo 2023

Il Consiglio per gli appalti pubblici, con DECISIONE N. 2023/DK.D-56 del 01.03.2023, ha espresso il proprio parere sulla possibilità di richiedere all’appaltatore del contratto risolto le spese assicurative previste dall’ottavo comma dell’articolo 9 del Capitolato generale dei lavori, «Protezione e assicurazione dei lavori e dei cantieri», qualora la stazione appaltante risolva il contratto per ragioni quali l’inosservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’appaltatore, oppure il contratto sia risolto conformemente alla normativa su richiesta dell’appaltatore ai sensi dell’articolo transitorio 4 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico, «Liquidazione o cessione dei contratti»

Il Consiglio per gli appalti pubblici, con DECISIONE N. 2023/DK.D-56 del 01.03.2023, ha espresso il proprio parere sulla possibilità di richiedere all’appaltatore del contratto risolto le spese assicurative previste dall’ottavo comma dell’articolo 9 del Capitolato generale dei lavori, intitolato "Protezione e assicurazione dei lavori e dei cantieri", qualora la stazione appaltante risolva il contratto per ragioni quali l’inosservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’appaltatore, oppure il contratto sia risolto conformemente alle disposizioni normative su richiesta dell’appaltatore ai sensi dell’articolo transitorio 4 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico, intitolato "Liquidazione o cessione dei contratti". Pertanto, in merito alla possibilità di richiedere all’appaltatore del contratto risolto o all’appaltatore individuato a seguito della nuova gara le spese assicurative previste dall’ottavo comma dell’articolo 9 del Capitolato generale dei lavori, intitolato "Protezione e assicurazione dei lavori e dei cantieri", qualora la stazione appaltante risolva il contratto per ragioni quali l’inosservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’appaltatore, oppure il contratto sia risolto conformemente alle disposizioni normative su richiesta dell’appaltatore ai sensi dell’articolo transitorio 4 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico, intitolato "Liquidazione o cessione dei contratti";

1- In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, le spese assicurative previste dall’ottavo comma dell’articolo 9 del Capitolato generale dei lavori, intitolato “Protezione e assicurazione dei lavori e dei cantieri”, possono essere recuperate dall’appaltatore dopo essere state sostenute dalla stazione appaltante,

2- Nell’ambito dell’articolo transitorio 4 della Legge, all’appaltatore è riconosciuto il diritto di risolvere i contratti; in tali contratti non si può ravvisare una colpa dell’appaltatore e, pertanto, fino all’affidamento mediante gara dei lavori oggetto di tali contratti a un nuovo appaltatore, le spese assicurative sono sostenute dalla stazione appaltante, ma non possono essere addebitate all’appaltatore; inoltre, poiché le suddette spese assicurative non costituiscono neppure oggetto della gara svolta dopo la risoluzione del contratto, il loro pagamento non può essere richiesto nemmeno al nuovo appaltatore,

… È stato deliberato all’unanimità.

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