Pubblicata la decisione normativa del Consiglio: nessuna tolleranza per chi influenza la concorrenza e la decisione di aggiudicazione
12 settembre 2025
1. Come noto, l’articolo 34 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici individua i valori ammessi come garanzia; tra questi figura la «moneta turca in circolazione», ossia la garanzia versata in denaro. Qualora la garanzia provvisoria sia versata in denaro nell’ambito della gara, i documenti comprovanti il versamento devono obbligatoriamente essere caricati su EKAP.
A) CHIARIMENTI:
1. Come noto, l’articolo 34 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici individua i valori ammessi come garanzia; tra questi figura la “moneta turca in circolazione”, ossia la garanzia versata in denaro. Qualora la garanzia provvisoria sia versata in denaro nell’ambito della gara, i documenti comprovanti il versamento devono obbligatoriamente essere caricati su EKAP.
2. D’altra parte, ai sensi del Regolamento di attuazione relativo allo svolgimento degli appalti pubblici in ambiente elettronico, entrato in vigore il 01 Ağustos 2025, per le gare elettroniche il cui bando o la cui comunicazione siano pubblicati il 01 Ağustos 2025 o successivamente, l’invio delle offerte è subordinato alla compilazione dei campi obbligatori del documento di partecipazione alla gara e alla sufficienza dell’importo della garanzia provvisoria. In questo modo è stata impedita la partecipazione alla gara degli offerenti la cui garanzia provvisoria non sia conforme.
3. Tuttavia, nelle gare in cui la garanzia provvisoria è versata in denaro si riscontrano frequentemente situazioni quali: un importo della garanzia provvisoria inferiore al tre per cento del prezzo offerto, una garanzia versata riferita a una gara diversa, la dichiarazione di un altro documento in luogo della garanzia oppure il campo lasciato vuoto.
4. Inoltre, nelle gare, si riscontrano frequentemente anche situazioni in cui gli offerenti presentano offerte volte a influenzare il valore soglia e, di conseguenza, l’esito della gara, oppure formulano offerte che presentano un’evidente prossimità e/o corrispondenza con il valore stimato dell’appalto e/o con gli importi delle altre offerte.
5. Al fine di prevenire le situazioni sopra descritte e accelerare la procedura di gara, l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) ha adottato la decisione del Consiglio del 03.09.2025, n. 2025/DK.D-310, relativa alle gare in cui la garanzia provvisoria è prestata in denaro e alle gare nelle quali gli offerenti presentano offerte agendo di comune accordo, stabilendo una determinata prossimità tra gli importi delle proprie offerte e il valore stimato dell’appalto e/o gli importi delle altre offerte.
B) QUALI NOVITÀ INTRODUCE LA DECISIONE NORMATIVA DEL CONSIGLIO?
Ai sensi della decisione del Consiglio del 03.09.2025, n. 2025/DK.D-310;
1. Nelle gare in cui la garanzia provvisoria è prestata in denaro;
- Qualora sia dichiarato un importo diverso da quello indicato nei documenti caricati nell’apposito campo di EKAP e la garanzia sia inferiore al tre per cento del prezzo offerto,
- Qualora il documento caricato o la garanzia versata si riferiscano a una gara diversa,
- Qualora nell’apposito campo di EKAP sia caricato un altro documento in luogo della garanzia,
- Qualora nell’apposito campo di EKAP sia caricata una pagina vuota,
se, nelle suddette situazioni, l’esercizio del diritto di reclamo e/o di ricorso amministrativo al KİK determina il prolungamento della procedura di gara e l’interruzione del servizio pubblico, tali atti o comportamenti saranno considerati, ai sensi delle lettere (a) o (b) dell’articolo 17 della Legge n. 4734, comportamenti volti a influenzare la concorrenza o la decisione di aggiudicazione e/o a manipolare fraudolentemente gli atti relativi alla gara, e saranno adottati i conseguenti provvedimenti.
2. Qualora risulti chiaramente, senza necessità di ulteriori accertamenti, un’evidente prossimità e/o corrispondenza tra gli importi delle offerte degli offerenti e il valore stimato dell’appalto e/o gli importi delle altre offerte, tale da dimostrare che si è agito di comune accordo per influenzare il valore soglia e, di conseguenza, l’esito della gara, tali atti o comportamenti saranno considerati, ai sensi delle lettere (a) o (b) dell’articolo 17 della Legge n. 4734, comportamenti volti a influenzare la concorrenza o la decisione di aggiudicazione e/o a manipolare fraudolentemente gli atti relativi alla gara, e saranno adottati i conseguenti provvedimenti.
C) VALUTAZIONE E CONCLUSIONI:
Con la decisione, il Consiglio per gli appalti pubblici;
1. Ha assicurato la coerenza con il requisito della compilazione dei campi obbligatori del documento di partecipazione alla gara e della sufficienza dell’importo della garanzia provvisoria, introdotto nell’ambito del Regolamento di attuazione relativo allo svolgimento degli appalti pubblici in ambiente elettronico, entrato in vigore il 01 Ağustos 2025. In questo modo viene impedita la partecipazione alla gara degli offerenti la cui garanzia provvisoria non sia conforme.
2. Si ritiene che saranno in larga misura impedite anche la presentazione, da parte degli offerenti, di offerte tali da influenzare il valore soglia e, di conseguenza, l’esito della gara, nonché la formulazione di offerte che presentino una prossimità e/o corrispondenza con il valore stimato dell’appalto e/o gli importi delle altre offerte.
3. Poiché le severe sanzioni introdotte per gli offerenti in malafede contribuiranno positivamente alla conclusione tempestiva della procedura di gara, sarà possibile soddisfare le esigenze a condizioni adeguate e nei tempi previsti, nonché utilizzare le risorse in modo efficiente.
4. Tuttavia, nelle gare in cui la garanzia provvisoria è versata in denaro, in situazioni quali un importo inferiore al tre per cento del prezzo offerto, una garanzia versata riferita a una gara diversa, la dichiarazione di un altro documento in luogo della garanzia oppure il campo lasciato vuoto, qualora gli offerenti esercitino il diritto di reclamo e/o di ricorso amministrativo al KİK, considerare tali atti o comportamenti come comportamenti volti a influenzare la concorrenza o la decisione di aggiudicazione e/o a manipolare fraudolentemente gli atti relativi alla gara, e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del prolungamento della procedura di gara e dell’interruzione del servizio pubblico, causerà nella pratica notevoli problemi per chi esercita un proprio diritto costituzionale e darà luogo a procedimenti giudiziari. Si ritiene, invece, che tali problemi possano essere risolti fin dall’inizio se l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia predisponesse un sistema analogo a quello delle gare elettroniche, volto a impedire il versamento di garanzie in denaro insufficienti o errate.
5. Negli accertamenti che le stazioni appaltanti effettueranno per stabilire chiaramente, senza necessità di ulteriori indagini, l’esistenza di un’evidente prossimità e/o corrispondenza tra gli importi delle offerte degli offerenti e il valore stimato dell’appalto e/o gli importi delle altre offerte, tale da dimostrare che si è agito di comune accordo per influenzare il valore soglia e, di conseguenza, l’esito della gara, occorre, oltre a rispettare il principio di uguaglianza e agire con obiettività, considerare anche se siano soddisfatte le condizioni relative all’esistenza dell’atto o del comportamento vietato previsto nella definizione del reato stabilita dalla Legge, alla commissione del reato da parte di soggetti coinvolti nella procedura di gara e alla presenza di prove solide della commissione del reato.
6. In conclusione, nell’ambito della decisione normativa adottata dal Consiglio per gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti devono agire con grande attenzione, equità e obiettività, evitando applicazioni arbitrarie. In caso contrario, aumenteranno, a carico degli offerenti, sia le sanzioni di esclusione dalle gare sia i procedimenti penali. Inoltre, affinché gli offerenti non subiscano perdite di diritti durante la procedura di gara e non incorrano in sanzioni, è importante che anch’essi agiscano nel rispetto delle disposizioni normative durante la procedura di gara. 12.09.2025
(Per informazioni dettagliate, contatti lo studio KILIÇ HUKUK.)