Pubblicata una nuova decisione KİK: nuova fase per le verifiche dei debiti verso SGK e dei debiti fiscali
02 marzo 2026
Le decisioni del Collegio dell’Autorità per gli appalti pubblici del 27.02.2026, 2026/DK.D-69 e 2026/DK.D-70, modificano le verifiche dei debiti contributivi e fiscali nelle gare. In base alle decisioni del Consiglio di Stato, è abolito l’obbligo di caricare prima della gara il certificato di assenza di debiti; sono annullate le precedenti decisioni pertinenti del Collegio. La commissione verificherà tramite EKAP all’apertura delle offerte; se risultano debiti, gli offerenti avranno almeno due giorni lavorativi per produrre documenti. Senza documenti verificabili che attestino l’assenza di debiti entro il termine, le offerte saranno escluse e la garanzia provvisoria incamerata. La disciplina si applicherà alle gare pubblicate dopo il 02.03.2026.
PUBBLICATA UNA NUOVA DECISIONE KİK SULLA VERIFICA DEI DEBITI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E FISCALI
1. In conformità alle decisioni del Consiglio di Stato, nell’ambito delle verifiche dei debiti contributivi previdenziali e fiscali nelle gare, è stata abolita la procedura che imponeva il caricamento del certificato di assenza di debiti prima della data della gara.
-Sono state annullate le decisioni del Collegio n. 2025/DK.D-293 sui debiti contributivi verso SGK, n. 2025/DK.D-361 sui debiti fiscali e n. 2026/DK.D-18 sulla "determinazione della data della gara da prendere come riferimento per le verifiche dei debiti fiscali e contributivi previdenziali nelle gare rinviate a causa di problemi tecnici su EKAP".
- Sono state eliminate dal modulo elettronico del Documento di partecipazione alla gara le righe intitolate "Certificato di assenza di debiti contributivi previdenziali" e "Documento attestante l’assenza di debiti fiscali". Il certificato di assenza di debiti non dovrà più essere caricato prima della data della gara.
2. Di seguito sono riportati i nuovi criteri da applicare ai sensi delle decisioni del Collegio dell’Autorità per gli appalti pubblici del 27/2/2026, n. 2026/DK.D-69 e n. 2026/DK.D-70;
a) Nelle gare il cui bando o la cui comunicazione saranno pubblicati il 2/3/2026 o successivamente, agli offerenti per i quali, in seguito alle verifiche effettuate dalla commissione di gara nella fase di apertura delle offerte sulla piattaforma elettronica per gli appalti pubblici, tramite le integrazioni con l’Istituto di previdenza sociale e la Presidenza dell’Amministrazione delle entrate, risultino debiti fiscali e/o contributivi previdenziali, sarà inviata una notifica tramite EKAP e sarà concesso un termine ragionevole non inferiore a due giorni lavorativi,
-Le offerte degli offerenti che, entro il termine concesso, presentino alla stazione appaltante documenti verificabili attestanti l’assenza di debiti fiscali e/o contributivi previdenziali alla data della gara saranno considerate valide, purché soddisfino gli altri requisiti previsti dalla normativa, e le operazioni di gara proseguiranno,
-Le offerte degli offerenti che, entro il termine concesso, non presentino documenti verificabili attestanti l’assenza di debiti fiscali e/o contributivi previdenziali alla data della gara saranno escluse dalla valutazione e le loro garanzie provvisorie saranno incamerate.
b) Nelle gare il cui bando o la cui comunicazione siano stati pubblicati prima del 2/3/2026, a condizione che non sia stato stipulato il contratto (nelle gare svolte mediante procedura negoziata, a condizione che la stazione appaltante non abbia richiesto agli offerenti di presentare le offerte economiche scritte definitive); agli offerenti per i quali, in seguito alle verifiche effettuate dalla commissione di gara nella fase di apertura delle offerte, risultino debiti fiscali e/o contributivi previdenziali, (previa revoca degli atti compiuti in base alla decisione del Collegio del 27/8/2025, n. 2025/DK.D-293, e alla decisione del Collegio del 1/10/2025, n. 2025/DK.D-361) sarà inviata una notifica tramite EKAP e sarà concesso un termine ragionevole non inferiore a due giorni lavorativi, indipendentemente dal fatto che abbiano caricato o meno il certificato di assenza di debiti nel documento di partecipazione alla gara,
-Le offerte degli offerenti che, entro il termine concesso, presentino alla stazione appaltante documenti verificabili attestanti l’assenza di debiti fiscali e/o contributivi previdenziali alla data della gara saranno considerate valide, purché soddisfino gli altri requisiti previsti dalla normativa, e le operazioni di gara proseguiranno,
-Le offerte degli offerenti che, entro il termine concesso, non presentino documenti verificabili attestanti l’assenza di debiti fiscali e/o contributivi previdenziali alla data della gara saranno escluse dalla valutazione e le loro garanzie provvisorie saranno incamerate.
c) Nelle gare la cui data sia stata rinviata dall’Autorità a causa di problemi tecnici, senza apertura delle offerte; affinché i documenti verificabili attestanti l’assenza di debiti fiscali e/o contributivi previdenziali, richiesti e presentati secondo i criteri sopra indicati, possano essere considerati validi;
-I documenti presentati dagli offerenti che abbiano presentato un’offerta prima della data e dell’ora della gara indicate nei documenti di gara devono attestare l’assenza di debiti alla data della gara indicata nei documenti di gara,
-I documenti presentati dagli offerenti che abbiano presentato un’offerta dopo la data e l’ora della gara indicate nei documenti di gara devono attestare l’assenza di debiti alla data della gara stabilita a seguito del rinvio (nelle gare la cui data sia stata rinviata più volte per cause di forza maggiore dovute a problemi tecnici, alla data della gara vigente al momento della presentazione dell’offerta di ciascun offerente).
3. Un altro aspetto cui prestare attenzione è che, più della data del certificato di assenza di debiti, conta che nel suo contenuto sia espressamente attestata l’assenza di debiti alla data della gara (ad es., se la data della gara è il 09.03.2026, il certificato di assenza di debiti da presentare potrà essere datato 09.03.2026 o, in funzione del termine concesso, una data successiva, ma nel contenuto dello stesso certificato dovrà figurare la dicitura che attesta l’assenza di debiti alla data del 09.03.2026.
Considerati i numerosi aspetti come questo che richiedono attenzione, per evitare di subire pregiudizi nelle procedure di gara, Lei può contattare lo studio Kılıç Hukuk ve Danışmanlık. 02.03.2026