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Kılıç Hukuk

Pubblicate importanti modifiche alla normativa secondaria sulle gare per forniture (30.07.2025)

02 agosto 2025

Con la Gazzetta Ufficiale del 30. 07.2025 sono state apportate modifiche al Regolamento di attuazione delle gare per forniture e al Capitolato tipo relativi alle forniture effettuate nell’ambito della Legge sugli appalti pubblici. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 01.09.2025.

Con la Gazzetta Ufficiale del 30. 07.2025 sono state apportate modifiche al Regolamento di attuazione delle gare per forniture e al Capitolato tipo relativi alle forniture effettuate nell’ambito della Legge sugli appalti pubblici.
Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 01.09.2025. 

A-Le modifiche apportate al Regolamento di attuazione delle gare per forniture sono riepilogate di seguito:
1. Sono state aggiornate le definizioni contenute nel Regolamento di attuazione delle gare per forniture. Sono state pertanto stabilite le definizioni di “Indice” e “Sottoindice” come segue:

  • “i) Indice: l’indice generale dei prezzi alla produzione sul mercato interno pubblicato dall’Istituto turco di statistica,”
  • “k) Sottoindice: tra gli indici pubblicati mensilmente dall’Istituto turco di statistica, l’indice pertinente per i singoli sottosettori riportato nella tabella delle serie storiche dell’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2003=100) secondo le sezioni, le divisioni e i gruppi della CPA 2008 e nella tabella delle classi selezionate dell’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno 2003=100, CPA 2008,” è la nuova formulazione adottata.

2. Con l’ARTICOLO TRANSITORIO 25 aggiunto al Regolamento di attuazione delle gare per forniture è stato stabilito quanto segue: “Le gare il cui bando o la cui comunicazione scritta siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del Regolamento che introduce il presente articolo sono concluse conformemente alle disposizioni del Regolamento vigenti alla data di pubblicazione del bando o della comunicazione.” 

B- Le modifiche apportate al Contratto tipo per forniture sono riepilogate di seguito:
1- Alla nota (27) relativa all’articolo 14.1 del Contratto tipo è stata aggiunta la seguente disposizione: “(3) Qualora sia previsto il calcolo della revisione prezzi durante l’esecuzione di contratti di fornitura aggiudicati congiuntamente a lavori in ragione di un collegamento naturale tra essi, nel testo dell’articolo dovrà essere inserito: ‘14.1. Per le parti pertinenti della prestazione, la revisione prezzi sarà calcolata secondo i Principi relativi alla revisione prezzi applicabile alle forniture aggiudicate ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici e i Principi relativi alla revisione prezzi applicabile ai lavori aggiudicati ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici.’ Inoltre, la stazione appaltante, tenendo conto dei suddetti principi, dovrà inserire nel presente articolo, separatamente per ciascuna parte della prestazione, una disciplina comprendente coefficienti fissi adeguati alla natura della prestazione e ai fattori produttivi utilizzati, nonché gli eventuali sottoindici pertinenti.” 

2- Dopo l’articolo 25.1.2 del Contratto tipo è stata aggiunta la seguente disposizione: “25.1.3. Le comunicazioni scritte non effettuate tempestivamente non sono prese in considerazione e l’appaltatore non può richiedere una proroga dei termini dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda. Tuttavia, qualora la situazione di forza maggiore persista, si considera che il termine per la presentazione della domanda continui a decorrere. La comunicazione effettuata durante il protrarsi delle cause di forza maggiore può essere presa in considerazione con effetto a decorrere dai venti giorni precedenti la data della comunicazione.” 

3- L’articolo 35.4 del Contratto tipo 

“35.4. Risoluzione del contratto per cause di forza maggiore

35.4.1. Affinché calamità naturali, scioperi legittimi, epidemie generalizzate, dichiarazioni di mobilitazione parziale o generale e altre situazioni analoghe eventualmente individuate dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) siano riconosciuti dalla stazione appaltante come cause di forza maggiore ai fini della risoluzione del contratto, è necessario che tali eventi non derivino da una colpa imputabile all’appaltatore, impediscano l’adempimento degli obblighi assunti, costituiscano un impedimento che l’appaltatore non sia stato in grado di rimuovere, siano comunicati per iscritto dall’appaltatore alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la causa di forza maggiore e siano attestati dalle autorità competenti. Le comunicazioni scritte non effettuate tempestivamente non sono prese in considerazione e l’appaltatore non può richiedere la risoluzione del contratto dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda. Tuttavia, qualora la situazione di forza maggiore persista, si considera che il termine per la presentazione della domanda continui a decorrere. La comunicazione effettuata durante il protrarsi delle cause di forza maggiore può essere presa in considerazione con effetto a decorrere dai venti giorni precedenti la data della comunicazione.

35.4.2. In caso di risoluzione del contratto per cause di forza maggiore, la contabilità relativa alle prestazioni oggetto del contratto è liquidata secondo le disposizioni generali e sono restituite la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive aggiuntive.” è stato modificato come sopra riportato.

Può consultare i dettagli della modifica normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale tramite il collegamento seguente. 
resmigazete.gov.tr

(Per informazioni sulle modifiche può contattare lo studio Kılıç Hukuk ve Danışmanlık.) 30.07.2025

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