Pubblicate importanti modifiche alla normativa secondaria sulle gare per l’affidamento di servizi
01 agosto 2025
Con la Gazzetta Ufficiale del 30. 07.2025 sono state apportate modifiche al Regolamento di attuazione delle gare per l’affidamento di servizi, al capitolato tipo e al capitolato generale relativi agli affidamenti di servizi effettuati nell’ambito della Legge sugli appalti pubblici. Queste modifiche entreranno in vigore a partire dal 01.09.2025.
Pubblicate importanti modifiche alla normativa secondaria sulle gare per l’affidamento di servizi
Con la Gazzetta Ufficiale del 30. 07.2025 sono state apportate modifiche al Regolamento di attuazione delle gare per l’affidamento di servizi, al capitolato tipo e al capitolato generale relativi agli affidamenti di servizi effettuati nell’ambito della Legge sugli appalti pubblici.
Queste modifiche entreranno in vigore a partire dal 01.09.2025.
A-Le modifiche apportate al Regolamento di attuazione delle gare per l’affidamento di servizi sono riepilogate di seguito:
1. Sono state aggiornate le definizioni contenute nel Regolamento di attuazione delle gare per l’affidamento di servizi. In particolare, sono state riformulate le definizioni di “Indice” e “Sottoindice” :
- "Indice": indice generale dei prezzi alla produzione sul mercato interno di TÜİK,
- "Sottoindice": la definizione è stata modificata indicando il salario minimo lordo per la manodopera e i dati settoriali Yİ-ÜFE per gli altri fattori produttivi.
2. Nel medesimo Regolamento sono state introdotte novità riguardanti il valore stimato dell’appalto e il suo aggiornamento. In particolare:
- I prezzi pubblicati dagli enti pubblici potranno ora essere aggiornati mediante gli indici,
- Il coefficiente di aggiornamento sarà calcolato sulla base del rapporto tra gli indici correnti e quelli riferiti alla data di pubblicazione dei prezzi,
- L’aggiornamento sarà effettuato mediante il coefficiente ottenuto dividendo il sottoindice o l’indice del mese precedente a quello in cui è stato determinato il valore stimato dell’appalto per il sottoindice o l’indice del mese precedente a quello in cui sono entrati in vigore i prezzi stabiliti e pubblicati dagli enti e dalle istituzioni pubbliche.
3. Nel Regolamento di attuazione delle gare per l’affidamento di servizi sono state introdotte modalità differenziate per il “calcolo della revisione prezzi”. In particolare:
- Per le prestazioni per le quali è prevista la revisione prezzi, sarà utilizzato il coefficiente Pn,
- Per le prestazioni per le quali non è prevista la revisione prezzi, l’aggiornamento sarà effettuato sulla base del rapporto tra gli indici,
- Nel calcolo di Pn, per gli indici correnti saranno utilizzati gli indici del mese precedente a quello della prima pubblicazione del bando o dell’invito, mentre per gli indici di base saranno utilizzati gli indici del mese precedente a quello in cui è stato calcolato il valore stimato dell’appalto,
- Per l’aggiornamento relativo alle prestazioni per le quali non è prevista la revisione prezzi, sarà utilizzato il coefficiente ottenuto dividendo l’indice del mese precedente a quello della prima pubblicazione del bando o dell’invito per l’indice del mese precedente a quello in cui è stato calcolato il valore stimato dell’appalto.
4. Le gare indette prima dell’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di attuazione delle gare per l’affidamento di servizi saranno concluse secondo le disposizioni previgenti.
B-Le modifiche apportate al contratto tipo sono riepilogate di seguito:
1- Sono state introdotte integrazioni nelle note a piè di pagina del contratto tipo relative alla revisione prezzi. In particolare;
Al punto (2) della nota a piè di pagina numero (23), relativa all’articolo 13.1 del contratto tipo, è stata aggiunta la seguente disposizione: “13.10. Nei contratti per i quali viene calcolata la revisione prezzi, qualora sia necessario che l’anticipazione non ancora recuperata, o il suo saldo residuo, ai sensi degli articoli 13.6 e 13.7.4, sia detratta in un’unica soluzione dallo stato di avanzamento (SAL) dalla stazione appaltante oppure restituita dall’appaltatore alla stazione appaltante, l’anticipazione non ancora recuperata o il suo saldo residuo viene aggiornata mediante il coefficiente di revisione prezzi (Pn), calcolato assumendo come indici correnti, per l’articolo 13.6, gli indici del mese in cui la stazione appaltante ha accertato le circostanze indicate in tale articolo e, per l’articolo 13.7.4, gli indici del mese della data di accettazione ai fini della liquidazione del contratto. Se il valore di Pn è inferiore a uno, non si procede all’aggiornamento.”
2. Nel contratto tipo è stata apportata la seguente modifica in materia di risoluzione del contratto per causa di forza maggiore:
- “28.1. Affinché calamità naturali, scioperi legali, epidemie generalizzate, dichiarazioni di mobilitazione parziale o generale e, ove necessario, altre circostanze analoghe individuate dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) siano riconosciute dalla stazione appaltante come cause di forza maggiore e determinino la risoluzione del contratto, è necessario che tali circostanze non derivino da una colpa imputabile all’appaltatore, impediscano l’adempimento degli obblighi assunti e non possano essere superate dall’appaltatore, che quest’ultimo ne dia comunicazione scritta alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la causa di forza maggiore e che esse siano documentate dalle autorità competenti. Le domande presentate fuori termine non sono prese in considerazione e l’appaltatore non può chiedere la risoluzione del contratto dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda. Tuttavia, qualora la situazione di forza maggiore persista, il termine di presentazione della domanda si considera ancora aperto. Una domanda presentata durante il perdurare delle cause di forza maggiore può essere presa in considerazione con effetto a partire da venti giorni prima della data di presentazione.
- 28.2. In caso di risoluzione del contratto per cause di forza maggiore, i conti relativi alle prestazioni oggetto del contratto vengono liquidati secondo le disposizioni generali e vengono restituite la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive aggiuntive.”
C- Le modifiche apportate al capitolato generale per le prestazioni di servizi sono riepilogate di seguito:
1. Sono state aggiornate le “Definizioni” contenute nel capitolato generale per le prestazioni di servizi. In particolare, sono state riformulate le definizioni di “Indice” e “Sottoindice”:
• "Indice": indice generale dei prezzi alla produzione sul mercato interno di TÜİK,
• "Sottoindice": la definizione è stata modificata indicando il salario minimo lordo per la manodopera e i dati settoriali Yİ-ÜFE per gli altri fattori produttivi.
2. All’articolo 2 del capitolato generale per le prestazioni di servizi è stato aggiunto il seguente comma: “Il presente capitolato generale si applica qualora i documenti di gara relativi agli affidamenti di servizi esclusi dall’applicazione della Legge n. 4734, effettuati dalle stazioni appaltanti rientranti nell’ambito di applicazione di tale Legge, contengano un rinvio alle disposizioni del presente capitolato generale.”
3. Al primo comma dell’articolo 28 del capitolato generale per le prestazioni di servizi è stata aggiunta la seguente frase: “Qualora il programma delle prestazioni non sia presentato entro il termine stabilito oppure il programma consegnato non sia ritenuto idoneo dall’organo di controllo, per ogni giorno di calendario di ritardo si applica la penale giornaliera prevista dal contratto per il mancato completamento delle prestazioni entro il termine.”
4. All’articolo 29 del capitolato generale per le prestazioni di servizi è stato aggiunto il seguente comma: “Qualora il programma aggiornato non sia consegnato entro il termine oppure il programma aggiornato presentato non sia ritenuto idoneo dall’organo di controllo, per ogni giorno di calendario di ritardo si applica la penale giornaliera prevista dal contratto per il mancato completamento delle prestazioni entro il termine.”
5. All’articolo 35 del capitolato generale per le prestazioni di servizi è stato aggiunto il seguente comma: “Le domande presentate fuori termine non sono prese in considerazione e l’appaltatore non può chiedere una proroga dei termini dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda. Tuttavia, qualora la situazione di forza maggiore persista, il termine di presentazione della domanda si considera ancora aperto. Una domanda presentata durante il perdurare delle cause di forza maggiore può essere presa in considerazione con effetto a partire da venti giorni prima della data di presentazione.”
6. L’articolo 37 del capitolato generale per le prestazioni di servizi è stato modificato come segue: “Articolo 37- Durante l’esecuzione delle prestazioni, i prezzi unitari delle nuove voci di prestazione non incluse nell’elenco dei prezzi unitari, la cui esecuzione sia richiesta dalla stazione appaltante o disposta come prestazione aggiuntiva nell’ambito del contratto ai sensi dell’articolo 53, sono determinati utilizzando:
a) Analisi elaborate tenendo conto delle analisi relative a voci di prestazione analoghe alla nuova voce, utilizzate dall’appaltatore per determinare i propri prezzi unitari/la propria offerta e presentate alla stazione appaltante nell’ambito delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa,
b) Analisi elaborate tenendo conto delle analisi relative a voci di prestazione analoghe alla nuova voce, disponibili presso la stazione appaltante o altre stazioni appaltanti,
c) Analisi elaborate tenendo conto delle analisi dei costi relative alle voci di prestazione emerse nei contratti di affidamento di servizi precedentemente eseguiti dalla stazione appaltante e analoghi alle prestazioni oggetto della gara,
ç) Analisi elaborate sulla base delle quantità di materiali, delle ore di lavoro della manodopera e dei macchinari e di tutti gli altri fattori produttivi accertati mediante le registrazioni delle presenze e delle attività effettuate durante l’esecuzione della nuova voce di prestazione,
secondo l’ordine di priorità sopra indicato, dall’organo di controllo e dall’appaltatore. Il verbale del nuovo prezzo redatto al riguardo viene sottoposto all’approvazione della stazione appaltante e acquista efficacia dopo l’approvazione.
Alle analisi sopra indicate possono essere applicati, in funzione della natura della voce di prestazione e nel rispetto del principio di uso efficiente delle risorse, uno, più o tutti i seguenti prezzi correnti:
a) Gli eventuali prezzi correnti presentati dall’appaltatore alla stazione appaltante nell’ambito delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa.
b) I prezzi correnti disponibili presso la stazione appaltante o altre stazioni appaltanti.
c) I prezzi correnti emersi nei contratti di affidamento di servizi precedentemente eseguiti dalla stazione appaltante e analoghi alle prestazioni oggetto della gara.
ç) I prezzi correnti locali approvati dalla camera di commercio e/o dell’industria o dall’ordine professionale, a condizione che siano accettati dalla stazione appaltante.”
7. Nell’articolo 42 del capitolato generale per le prestazioni di servizi, lettera (a), punto (1), l’espressione “firmato da entrambe le parti” è stata sostituita con “firmato dall’organo di controllo e dall’appaltatore”. Il settimo paragrafo del medesimo punto è stato modificato come segue: “L’appaltatore è tenuto a comunicare mediante istanza scritta, al più tardi entro la data di consegna dei conti finali alla stazione appaltante, le proprie contestazioni relative allo stato di avanzamento (SAL) provvisorio o alle rettifiche che possono essere apportate al rapporto sullo stato di avanzamento dopo la sua firma e fino all’espletamento della procedura di liquidazione.”
8. All’articolo 50 del capitolato generale per le prestazioni di servizi è stato aggiunto il seguente comma: “Qualora l’appaltatore contesti le modifiche che possono essere apportate dalla stazione appaltante durante l’esame dei conti finali dopo la loro consegna, comunica alla stazione appaltante mediante istanza scritta, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica delle modifiche, le proprie osservazioni contrarie e le relative motivazioni, indicando chiaramente anche i punti oggetto di contestazione.”
9. All’articolo 54 del capitolato generale per le prestazioni di servizi è stato aggiunto il seguente comma: “Affinché calamità naturali, scioperi legali, epidemie generalizzate, dichiarazioni di mobilitazione parziale o generale e, ove necessario, altre circostanze analoghe individuate dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) siano riconosciute dalla stazione appaltante come cause di forza maggiore e determinino la risoluzione del contratto, è necessario che tali circostanze non derivino da una colpa imputabile all’appaltatore, impediscano l’adempimento degli obblighi assunti e non possano essere superate dall’appaltatore, che quest’ultimo ne dia comunicazione scritta alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la causa di forza maggiore e che esse siano documentate dalle autorità competenti. Le domande presentate fuori termine non sono prese in considerazione e l’appaltatore non può chiedere la risoluzione del contratto dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda. Tuttavia, qualora la situazione di forza maggiore persista, il termine di presentazione della domanda si considera ancora aperto. Una domanda presentata durante il perdurare delle cause di forza maggiore può essere presa in considerazione con effetto a partire da venti giorni prima della data di presentazione. In tal caso, i conti vengono liquidati secondo le disposizioni generali e vengono restituite la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive aggiuntive.”
Può consultare i dettagli della modifica normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale tramite il seguente collegamento.
resmigazete.gov.tr
(Per informazioni sulle modifiche può contattare lo studio Kılıç Hukuk ve Danışmanlık.) 30.07.2025