DECISIONE DELLA KİK4735
Applicazione della revisione prezzi nell’ambito del decreto-legge n. 696
- Data della decisione:
- 12 febbraio 2023
Gli articoli transitori 23 e 24 aggiunti al decreto-legge n. 375 dal decreto-legge n. 696 recante disposizioni nell’ambito dello stato di emergenza, entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 24/12/2017, n. 30280, e, ai sensi di tale decreto, nell’ambito dei contratti di appalto di servizi basati sull’impiego di personale presso enti e organismi pubblici, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 1/1/2018, n. 30288
Sintesi della decisione
Gli articoli transitori 23 e 24, aggiunti al decreto-legge n. 375 dal decreto-legge n. 696 recante disposizioni nell’ambito dello stato di emergenza, entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 24/12/2017, n. 30280, nonché le Procedure e i principi di applicazione degli articoli transitori 23 e 24 del decreto-legge n. 375 relativi al passaggio dei lavoratori impiegati nell’ambito di contratti di appalto di servizi basati sull’impiego di personale presso enti e organismi pubblici a posti di lavoratore a tempo indeterminato o allo status di lavoratore presso società degli enti locali, pubblicati, ai sensi di tale decreto, nella Gazzetta ufficiale del 1/1/2018, n. 30288, contengono disposizioni e chiarimenti sul passaggio dei lavoratori impiegati nell’ambito di contratti di appalto di servizi basati sull’impiego di personale a posti di lavoratore a tempo indeterminato o allo status di lavoratore presso società degli enti locali. In tale contesto, l’ottavo comma dell’articolo transitorio 23 del decreto-legge n. 375 dispone che, qualora i contratti di appalto di servizi che costituiscono la base dell’impiego dei lavoratori destinati a passare a posti a tempo indeterminato comprendano anche parti non basate sull’impiego di personale, per le parti basate sull’impiego di personale si considera effettuata una riduzione delle prestazioni contrattuali; il secondo comma dell’articolo transitorio 24 dispone invece l’applicazione per analogia dell’ottavo comma dell’articolo transitorio 23.
In relazione alla suddetta disposizione sulla riduzione delle prestazioni contrattuali, il secondo comma dell’articolo 24 delle Procedure e dei principi di applicazione degli articoli transitori 23 e 24 del decreto-legge n. 375 relativi al passaggio dei lavoratori impiegati nell’ambito di contratti di appalto di servizi basati sull’impiego di personale presso enti e organismi pubblici a posti di lavoratore a tempo indeterminato o allo status di lavoratore presso società degli enti locali indica, come esempio di appalti di servizi nei quali i contratti che costituiscono la base dell’impiego dei lavoratori destinati a passare a posti a tempo indeterminato comprendono parti non basate sull’impiego di personale, un contratto che riunisce una gara per la fornitura di pasti comprensiva degli ingredienti, non basata sull’impiego di personale, e una gara per servizi di pulizia basata sull’impiego di personale.
Nelle comunicazioni pervenute alla nostra Autorità durante l’applicazione delle norme sopra riportate, si richiede un parere sulle modalità di applicazione della revisione prezzi dopo la riduzione delle prestazioni contrattuali prevista dall’ottavo comma dell’articolo transitorio 23 del decreto-legge n. 375. In tale contesto, è emersa la necessità di fornire chiarimenti sull’argomento.
L’articolo 8 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK), è competente a stabilire i principi e le procedure per il riconoscimento della revisione prezzi in funzione delle tipologie contrattuali e che i principi e le procedure relativi alla revisione prezzi contenuti nei contratti non possono essere modificati dopo la sottoscrizione del contratto.
L’articolo 5 dei Principi relativi alla revisione prezzi applicabile agli appalti di servizi aggiudicati ai sensi della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 31/8/2013, n. 28751, prevede che la revisione prezzi sia calcolata secondo la formula contenuta nel decreto; tra i coefficienti di ponderazione presenti nella formula, a1 indica un coefficiente fisso che rappresenta il peso della manodopera il cui intero orario di lavoro settimanale è impiegato presso la stazione appaltante e per la quale la revisione prezzi è calcolata ai sensi dell’articolo 6; a2 indica un coefficiente fisso che rappresenta il peso della manodopera il cui intero orario di lavoro settimanale non è impiegato presso la stazione appaltante; b1 indica un coefficiente fisso che rappresenta il peso del carburante; b2 indica un coefficiente fisso che rappresenta il peso dei materiali o degli altri servizi; c indica un coefficiente fisso che rappresenta il peso dell’ammortamento di macchinari e attrezzature. Per la determinazione dei coefficienti, è previsto che siano anzitutto determinati i coefficienti a2, b1, b2 e c e che il numero ottenuto sottraendo la loro somma da uno sia assunto come coefficiente a1. L’articolo 6 del medesimo decreto stabilisce che, per la manodopera per la quale i documenti di gara determinano il numero di addetti e prevedono che l’intero orario di lavoro settimanale sia impiegato presso la stazione appaltante, la differenza tra il costo lordo del lavoratore impiegato ai sensi della Legge n. 5510 del 31/5/2006 sulle assicurazioni sociali e sull’assicurazione sanitaria generale, calcolato secondo il capitolato amministrativo alla data della gara, e il suo costo lordo nel mese di applicazione sia corrisposta o detratta senza applicare l’articolo 5.
Sebbene la revisione prezzi nei contratti relativi alle gare per appalti di servizi sia applicata in tal modo, a seguito dell’applicazione dell’ottavo comma dell’articolo transitorio 23 e del secondo comma dell’articolo transitorio 24 del decreto-legge n. 375, viene meno il peso del coefficiente a1, che costituisce la base del costo dei lavoratori destinati a passare a posti a tempo indeterminato, e l’articolo 6 del decreto non viene più applicato a decorrere dalla data della riduzione delle prestazioni contrattuali. Tuttavia, poiché, in virtù della formula prevista dall’articolo 5 del medesimo decreto, le stazioni appaltanti prendono in considerazione nel valore An gli importi posti alla base dello stato di avanzamento (SAL) mensile, il peso relativo degli altri coefficienti diminuisce.
Nella nuova situazione, qualora non sia più possibile applicare l’articolo 6 del decreto, al fine di garantire la corretta attuazione dell’ottavo comma dell’articolo transitorio 23 e del secondo comma dell’articolo transitorio 24 del decreto-legge n. 375, nei SAL da redigere a decorrere dalla riduzione delle prestazioni contrattuali, i coefficienti a2, b1, b2 e c previsti nel contratto saranno calcolati mediante proporzione lineare con l’ausilio della seguente formula e l’applicazione avverrà di conseguenza.
- per a2: [a2 /(1- a1)]
- per b1: [b1/(1- a1)]
- per b2: [b2 /(1- a1)]
- per c : [c/(1- a1)].
Ad esempio, in un contratto di appalto di servizi;
a1: 0,75; a2: 0,10; b1: 0,05; b2: 0,08; c : 0,02
Qualora siano presenti tali coefficienti, le stazioni appaltanti, nei SAL successivi alla riduzione delle prestazioni contrattuali,
per a2, sulla base della formula [0,1/(1- 0,75)], utilizzeranno il coefficiente 0,4,
per b1, sulla base della formula [0,05/(1- 0,75)], utilizzeranno il coefficiente 0,2,
per b2, sulla base della formula [0,08/(1- 0,75)], utilizzeranno il coefficiente 0,32,
per c, sulla base della formula [0,02/(1- 0,75)], utilizzeranno il coefficiente 0,08 per applicare la revisione prezzi.
Per le ragioni esposte;
1) Al fine di garantire la corretta attuazione dell’ottavo comma dell’articolo transitorio 23 e del secondo comma dell’articolo transitorio 24 del decreto-legge n. 375, di calcolare e applicare, nei SAL da redigere a decorrere dalla riduzione delle prestazioni contrattuali, i coefficienti a2, b1, b2 e c previsti nel contratto nel modo seguente: per a2 [a2 /(1- a1)]; per b1 [b1/(1- a1)]; per b2: [b2 /(1- a1)] e per c [c/(1- a1)],
2) Di pubblicare la presente decisione sul sito internet ufficiale dell’Autorità, si è deliberato all’unanimità.(Decisione di KİK del 31.05.2018 n. 2018/DK.D-113)
(Per informazioni dettagliate, contatti lo studio legale Kılıç Hukuk.)
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